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Congelamento disciplina della riduzione per perdite

sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale sociale in caso di perdita

Gli strumenti di aiuto alle società di capitali di diritto italiano

Strumenti di resilienza e sostegno contro le conseguenze derivanti dal covid-19 per la continuità societaria

La pandemia mondiale ha colpito in vario modo moltissimi settori produttivi del substrato economico nazionale. La crisi non ha risparmiato né imprenditori individuali né società.

Qualche settimana dopo il prima lockdown, il Governo aveva apprestato forme di sostegno basate su ristori più o meno cospicui, cassa integrazione in deroga, moratorie per i debiti verso le banche, ma anche la sterilizzazione di alcune norme del Codice Civile per far fronte alle società di capitali come le S.r.l, le S.p.a. e le S.a.p.a.

Sotto quest’ultimo aspetto, il Legislatore ha scelto di operare sul c.d. meccanismo del “riduci e ricapitalizza”.

Infatti, nelle S.r.l, S.p.a. e S.a.p.a. il capitale sociale ha una funzione essenziale (funzione che nelle società di persone non esiste in quanto il capitale sociale in senso stretto non esiste, ma è considerato solo come mezzo finanziario per l’esercizio dell’attività economica). Nelle società di capitali, il capitale sociale è utilizzato come termometro e indice dell’andamento economico. Una società che non ha variazioni di capitali si presuppone che essa sia sana. Una società che ha frequenti decrementi di capitale è una società con evidenti problemi. Se il capitale subisce una perdita rilevante, esso deve essere ridotto e in alcune circostanze più gravi la società deve essere ricapitalizzata o sciolta perché non ha più le sostanze economiche necessarie per continuare la propria attività. Questo meccanismo permette ai terzi, che investono oppure operano economicamente con la società, di comprendere la salute della società.

Tipi di perdite

Innanzi tutto è necessario definire il concetto di perdite. Le perdite sono voci contabili di segno negativo che incidono su tutte le voci contabili di segno positivo fino ad intaccare ed erodere il capitale sociale.

Le perdite, sono intese rilevanti in due casi: quando intaccano il capitale riducendolo oltre il terzo (artt. 2446 e 2482-bis c.c. a seconda che si tratti di S.p.A. o S.r.l.); quando intaccano il capitale riducendo il capitale oltre il terzo ed al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.)

In tutti i casi in cui le perdite riducono il capitale meno di un terzo queste sono considerate fisiologiche dal Legislatore e, quindi, non rilevanti.

Il regime ordinario in caso di perdite

Negli articoli del Codice Civile sopra citati, il Legislatore prevede degli adempimenti obbligatori. Vediamo quali sono, ricordando che nulla deve essere fatto in caso di perdite non rilevanti e quindi entro il terzo del capitale sociale

Perdite che diminuiscono il capitale sociale oltre il terzo

Per questo caso specifico, la Legge prevede che gli amministratori, una volta rilevata la perdita, abbiano il dovere di convocare l’assemblea dei soci, sottoporre a loro una situazione patrimoniale accompagnata ad una relazione sulle cause della perdita e chiedere di deliberare uno degli opportuni provvedimenti per fronteggiare la perdita. L’assemblea, quale opportuno provvedimento può scegliere, per il caso in parola, di riportare a nuovo la perdita - quindi vedere se nell’anno successivo la perdita rientri fino a diventare irrilevante - oppure decidere di adeguare il capitale sociale alla nuova cifra riducendolo. Nel caso in cui, passato un anno, nell’esercizio successivo la perdita rimane, l’assemblea dei soci è obbligata a ridurre il capitale.

Perdite che diminuiscono il capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale

In questo secondo caso, considerato con più attenzione, la Legge richiede agli amministratori sempre l’immediata convocazione dell’assemblea e la sottoposizione di una situazione patrimoniale unitamente alla relazione di cui sopra. Cambiano le decisioni che l’assemblea può adottare. Infatti, i soci possono deliberare di ridurre il capitale sociale e contestualmente aumentare lo stesso fino al valore previsto come minimo legale oppure, qualora i soci, invece, non abbiano intenzione di immettere in società altri nuovi conferimenti, essi possono decidere di trasformarla o, anche, scioglierla, ponendola in liquidazione.

La scelta del legislatore in aiuto delle società

Il legislatore, comprendendo le difficoltà delle società derivanti dalla crisi economica globale, ha ritenuto di congelare in parte, la disciplina delle perdite.

L’art. 1, comma 266, della Legge di Bilancio recita così: “Per le perdite emerse  nell'esercizio  in  corso  alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447,  2482-bis,  quarto,  quinto  e  sesto  comma,  e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale  sociale  di  cui  agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e  2545-duodecies  del  codice civile.”.

Cosa opera?

Il legislatore ha scelto di continuare a far operare le norme c.d. di allarme e informazione. Quindi ,l’organo amministrativo, rilevata la perdita, ha, sempre e comunque, l’obbligo di convocare l’assemblea e di sottoporre ad essa una situazione patrimoniale unitamente alla relazione sulle cause della perdita.

Cosa non opera?

È più giusto dire: cosa può non opera? Il Legislatore ha scelto di rendere facoltativa la riduzione, qualsiasi essa sia l’entità della perdita. Infatti, il Legislatore prevede, continuando la lettura della norma contenuta nella legge di bilancio, che la società può decidere  Come si legge dalla norma sopra riportata, l’assemblea “può deliberare di rinviare tali decisioni - ovvero quella sulla riduzione  con conseguente aumento se necessario - alla chiusura” del successivo quinto esercizio.

Quali sono le perdite considerate dalla norma?

La norma ha creato alcuni dubbi interpretativi. Ma sembrerebbe che, sotto il capello normativo, rientrino tutte le perdite che risultano dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferibili ad esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, senza doversi considerare quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte.

Gli effetti della norma

Come abbiamo visto sopra, non tutta la disciplina sulla riduzione per perdite è stata anestetizzata. I sistemi di allarme e di comunicazione rimangono vigenti. Il Legislatore, invece, permette alle società di posporre fino a cinque esercizi dopo quello chiuso nel 2020 per deliberare ogni eventuale provvedimento ritenuto opportuno.

Il ruolo del notaio

Ogni decisione assembleare in merito alla riduzione del capitale sociale per perdite, che essa avvenga in S.p.a., S.a.p.a o S.r.l., deve essere verbalizzata da un notaio. Infatti in notaio garantisce  che le decisioni dell’assemblea sia assunte in conformità della Legge. Il notaio, pertanto, svolge una funziona omologatrice della deliberazione.

Secondo alcuni, in caso di perdite che diminuiscano il capitale oltre il terzo, ma non al di sotto del minimo legale (pertanto le perdite di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), la norma di bilancio di sospensione sopra vista opererebbe automaticamente senza necessità di alcuna deliberazione.

Sembrerebbe, invece preferibile, ritenere - essendo più aderente al sistema dettato dalle norme in materia societaria - che, in tutti i casi di perdite rilevanti, l’assemblea dei soci debba essere convocata per decidere sul da farsi, scegliendo se avvalersi degli strumenti di sospensione della disciplina della riduzione per perdite oppure deliberando, comunque, la riduzione del capitale sociale.

In ogni caso, il verbale dell’assemblea deve essere redatto da un notaio con il compito di omologare la delibera ed iscriverla presso il Registro delle Imprese.

Le imposte del verbale notarile

Il verbale per la decisione in merito al rinvio delle perdite, ai sensi della normativa contenuta nella Legge di Bilancio sconta l’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200, l’imposta di bollo pari ad euro 156 e i diritti camerali pari ad euro 90.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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