Riduzione del capitale sociale: quando andare dal Notaio?
- Riduzione del capitale sociale: cenni generali
- Riduzione reale del capitale sociale
- Quali sono i presupposti?
- Riduzione nominale per perdite del capitale sociale
- Qual è il provvedimento migliore?
- Cosa accade se le perdite intaccano il minimo legale?
- I provvedimenti che non sono ammessi in questi casi
- Le perdite che portano il capitale al di sotto dello zero
- Chi interviene davanti al notaio?
- Adempimenti successivi
- Costi dell’atto notarile di riduzione
Riduzione del capitale sociale: cenni generali
La riduzione del capitale sociale è un’operazione societaria straordinaria, mediante la quale la società delibera di ridurre il capitale sociale mediante una corrispondente riduzione del patrimonio della società oppure mediante un adeguamento del capitale alle perdite sociali. Nel primo caso si tratta della cosiddetta riduzione reale, nel secondo caso si parla invece di riduzione nominale o per perdite.
Come in ogni altra operazione straordinaria, è di vitale importanza il ruolo del Notaio, il quale verifica che vi siano i presupposti richiesti dalla legge per la realizzazione di una tale operazione, che incide in senso negativo sull’ammontare del capitale sociale della società, primo baluardo di stabilità per una società. Pertanto, il verbale dell’assemblea straordinaria con il quale si delibera l’aumento viene redatto per atto pubblico notarile e il Notaio in questa riveste la funzione di segretario nell’assemblea della società.
Tale operazione può essere realizzata in qualunque società, anche se ha una maggiore rilevanza soprattutto a livello formale nelle società di capitali, pertanto analizzeremo la procedura notarile per la verbalizzazione di una assemblea di società di capitali.
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Riduzione reale del capitale sociale
La riduzione reale, o volontaria, del capitale sociale (art.2445 c.c.) è un’operazione straordinaria mediante la quale la società riduce il capitale nominale, con corrispondente riduzione reale del patrimonio, alla quale corrisponde a favore dei soci o la liberazione dei versamenti ancora dovuto o il rimborso del capitale sociale. Ciò può accadere quando il capitale sociale risulta esuberante rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale (ad esempio in casi di mutamento delle condizioni di mercato) o quando, anche fuori da questa ipotesi, la società lo reputi opportuno.
Quali sono i presupposti?
Il Notaio dovrà verificare che, in seguito alla riduzione del capitale, questo non sia portato al di sotto del minimo legale. Per ogni società, infatti, è previsto un minimo legale ritenuto necessario per svolgere l’attività di un determinato tipo, per cui non è possibile oltrepassare questo limite.
Il minimo legale per la società per azioni, ad esempio, è pari 50.000. Se la società ha un capitale di 100.000, non potrebbe ridurre il capitale per 60.000 euro in quanto si supererebbe tale limite.
Inoltre, non si può effettuare in presenza di perdite, in quanto in questo caso occorrerebbe prima provvedere a ripianare le perdite, come meglio nel prosieguo descriveremo.
Come si struttura l’operazione di riduzione reale del capitale sociale?
Tale operazione si compone di una prima fase, che corrisponde alla delibera di riduzione del capitale, con la quale i soci intervenuti in assemblea convengono di ridurre il capitale sociale.
In questa fase occorre, con l’aiuto del Notaio e del professionista contabile che affianca la società decidere quale modalità pratica utilizzare tra quelle consentite: o liberare i soci dai debiti che ancora hanno nei confronti della società, oppure rimborsare loro parte del capitale sociale corrispondente a quella che viene ridotta, ovviamente a ciascuno in relazione alle azioni possedute.
Quando ha effetto?
Dopo aver deliberato la riduzione mediante il verbale di assemblea stipulato per atto pubblico notarile, l’operazione non ha effetto immediato, ma può essere eseguita solo dopo novanta giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, che il Notaio provvederà a fare. Ciò in quanto in questo periodo è data la possibilità ai creditori della società di presentare formale opposizioni.
Riduzione nominale per perdite del capitale sociale
La riduzione nominale o per perdite del capitale sociale (art.2446 c.c.) è una modifica puramente nominale del capitale sociale, alla quale non corrisponde una riduzione del patrimonio, quindi reale. Ciò in quanto il patrimonio risulta già ridotto per via delle perdite sociali, pertanto va adeguato anche a livello nominale. È importante infatti garantire anche verso i terzi una corrispondenza tra il patrimonio reale e il capitale sociale: non può rimanere un capitale elevato se ad esso corrispondono perdite patrimoniali altrettanto elevate.
Perdite inferiori al terzo del capitale sociale
La prima valutazione che il Notaio compie, nell’ottica della sua funzione di controllo di legittimità dell’operazione da verbalizzare, è quella di verificare quanto le perdite abbiano inciso sul capitale sociale. Se le perdite sono inferiori al terzo del capitale sociale, non è necessario provvedere a ridurre il capitale immediatamente il capitale sociale: la legge, infatti, dà la possibilità alla società di convivere con queste perdite e tentare di ripianarle in altro modo. Se tuttavia, queste perdite aumentano, e intaccano il capitale sociale per una misura superiore al terzo occorre intervenire.
Perdite superiori al terzo del capitale sociale
Se le perdite sono superiori al terzo del capitale sociale, la legge prevede che gli amministratori si rechino subito dal notaio per l’assemblea convocata senza indugio allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti. In questa sede o si attende il c.d. anno di grazia in attesa che si ripianino diversamente, o si provvede alla riduzione nominale del capitale.
Cosa si intende per opportuni provvedimenti
La società in questo frangente gode di ampia libertà in ordine ai provvedimenti da adottare. Come già anticipato, essendo una perdita che potrebbe essere solo momentanea, non è obbligata a ridurre il capitale sociale. Può infatti vagliare numerose opzioni.
Lasciare decorrere il cosiddetto anno di grazia
La società potrebbe anche decidere di non procedere ad alcuna operazione, attendendo che la società possa produrre utili e riserve tali da coprire quelle perdite. Questo si verifica in tutti i casi in cui la società ha una prospettiva di crescita promettente che, in base ad indagini effettuate da esperti del settore, possono rappresentare delle perdite soltanto temporanee che sono facilmente recuperabili e che non necessitino di un intervento immediato riparatore.
La riduzione del capitale sociale dal notaio
Nonostante si tratti di una volontà transitoria, la società potrebbe ugualmente scegliere di ridurre il capitale sociale al fine di evitare che quest’ultime possano creare dei pregiudizi per l’attività sociale. In questo caso sarà sempre una riduzione in cui dovrà rispettarsi tutto l’iter tipico delle riduzioni per perdite.
I versamenti a fondo perduto da parte dei soci
I soci per far sì che le perdite non emergano più dalla situazione patrimoniale aggiornata della società, possono decidere di operare dei versamenti in favore della società. Questi versamenti sono a fondo perduto proprio perché non è previsto un obbligo di restituzione ma vengono acquisiti dalla società proprio per la copertura delle perdite, essendo finalizzati a tale scopo.
La trasformazione della società dal notaio
Al verificarsi delle perdite la società potrebbe anche avvertire l’esigenza di trasformare la società. Si pensi al caso in cui si ritenga che le prospettive future di crescita non siano fiorenti. In tal caso la trasformazione ad esempio da una srl in una società di persone sia essa una società in accomandita semplice o una società in nome collettivo potrebbe essere la soluzione adatta.
Qual è il provvedimento migliore?
Non esiste un provvedimento più idoneo rispetto ad un altro. Tutto dipende dalle esigenze della società. Un provvedimento, ad esempio, potrebbe essere più idoneo per una società piuttosto che per un’altra. È proprio per questo che è necessario analizzare caso per caso ogni singola fattispecie. Anche una consulenza dal notaio potrebbe aiutare a comprendere al meglio la situazione.
Cosa accade se le perdite intaccano il minimo legale?
Nel caso di società per azioni, in cui il minimo legale è pari a euro 50.000, può accadere che le perdite intacchino tale cifra, portando il capitale ad una cifra inferiore allo stesso. In tal caso se sono superiori a 1/3 del capitale sociale, il legislatore offre una duplice opzione: o si procede alla riduzione del capitale sociale e a un contestuale aumento almeno fino al minimo legale o si procede ad una trasformazione della società. Questi rimedi valgono per le srl e per le spa.
La riduzione del capitale sociale e il contestuale aumento
Uno dei rimedi offerti dalla legge è quello di ridurre il capitale sociale per un ammontare pari alle perdite e di aumentare contestualmente il capitale sociale almeno fino al minimo legale. Per comprendere al meglio l’operazione è opportuno fare un esempio. Si pensi al caso in cui una società abbia un capitale sociale di partenza pari a euro 100.000 e subisca delle perdite pari a euro 60.000. Tali perdite oltre ad intaccare il minimo legale pari a euro 50.000 sono anche inferiori a un terzo del capitale. In questo caso bisognerà necessariamente ridurre il capital per euro 60.000, ossia per un ammontare pari alle perdite e aumentare almeno fino a 50.000 euro, ossia per euro 10.000.
La trasformazione come rimedio
In alternativa alla riduzione e al contestuale aumento la società può anche decidere di trasformare la società.
Con la trasformazione non è necessaria la preventiva riduzione del capitale sociale. Si procederà direttamente a trasformare la società.
I provvedimenti che non sono ammessi in questi casi
Nel caso in cui le perdite siano superiori a 1/3 del capitale sociale e intacchino il minimo legale non sono ammessi versamenti da parte dei soci per coprire le perdite. Non è possibile versino nelle casse sociale delle somme di denaro per far sì che la società non risulti più in perdita. Secondo la prassi sarebbe un’operazione non consentita proprio perché avrebbe la finalità di occultare le stesse e non si rispetterebbe il principio di trasparenza delle operazioni societarie.
Le perdite che portano il capitale al di sotto dello zero
Altro caso che può verificarsi è che le perdite portino la cifra del capitale pari a zero o al di sotto dello zero. In questo caso si applicheranno gli stessi rimedi sopra previsti. Sebbene questa fattispecie non sia espressamente disciplinata dal legislatore si ritiene che possa essere prevista l’applicazione delle norme sopra esposte.
In particolare si va al di sotto dello zero sia che si tratti di una società per azioni, sia che si tratti di una società a responsabilità limitata potranno adottarsi diversi provvedimenti. Vediamo quali sono
Il versamento a fondo perduto da parte dei soci
Per risolvere questa problematica è possibile azzerare il capitale, ossia ridurre il capitale dalla cifra rappresentativa fino a zero e aumentare il capitale sociale fino al minimo legale (in caso di spa fino a 50 mila euro) e poi coprire le restanti perdite con dei versamenti che vengono effettuati dai soci in denaro nelle casse della società. Per esempio: il capitale sociale è pari a 100.000 e si registrano perdite per euro 120.000.
Chi interviene davanti al Notaio?
L’assemblea straordinaria si svolge davanti al Notaio, il quale verbalizza l’assemblea, con l’intervento dei soci i quali possono partecipare in presenza o anche attraverso mezzi di telecomunicazione (video o audio conferenza). I soci non sottoscrivono il verbale, bensì la sottoscrizione è solo di colui che assume il ruolo di presidente dell’assemblea (si solito il presidente del CDA).
Tra i documenti fondamentali per questo tipo di operazione vi è sicuramente il bilancio sociale, che fotografa perfettamente la situazione della società, la sua situazione patrimoniale, le perdite, le riserve e tutti i dati che occorrono per svolgere le valutazioni di cui sopra.
Adempimenti successivi
La delibera dovrà essere depositata nel Registro delle Imprese ai fini dell’iscrizione. Il registro delle Imprese, verificata la regolarità della delibera, provvede all’iscrizione e da quel momento avranno efficacia le modifiche effettuate al capitale sociale. Ciò fatta eccezione per la riduzione reale per la quale, come sopra descritto, occorrerà attendere novanta giorni senza che nessuno abbia fatto opposizione.
Costi dell’atto notarile di riduzione
Per questo tipo di operazione occorre pagare il costo corrispondente all’onorario del Notaio più IVA, oltre alle spese fiscali, come segue. Per la riduzione nominale del capitale sociale, occorre pagare l’imposta di Registro in misura fissa pari a euro 200, l’imposta di bollo pari a euro 156, i diritti camerali pari e euro 90.