Lo scioglimento di una società: l’intervento del Notaio

Per lo scioglimento di una società è necessario l’intervento di un Notaio? Analizziamo i singoli casi.

notaio scioglimento societàLe società di persone, contraddistinte dalle sigle S.n.c. (Società in nome collettivo), S.a.s. (Società in accomandita semplice) e S.s. (Società semplice) non hanno personalità giuridica, significa che i soci rispondono con il proprio patrimonio alle obbligazioni della società.

Le società di capitale, contraddistinte dalle sigle S.p.a. (Società per azioni), S.a.p.a (Società in accomandita per azioni), S.r.l. (Società a responsabilità limitata) e S.r.l.s. (Società a responsabilità limitata semplificata) hanno personalità giuridica e delle obbligazioni verso terzi risponde esclusivamente la società.

Per costituire una società di persone o capitali è necessario ricorrere al Notaio e a lui è affidato il controllo preventivo da quando nel 2000 è stata abolita la cosiddetta “omologa”, cioè il controllo del Tribunale. Una prassi che ha reso più agile la creazione di società che possono essere attivate rapidamente.

Il Notaio ha anche il compito di suggerire la soluzione migliore per i futuri soci, tenuto conto dell’oggetto sociale, dell’attività, delle risorse e dei piani di sviluppo.

Anche per lo scioglimento di una società è necessario ed opportuno rivolgersi al Notaio. Vediamo i diversi casi e i documenti che devono essere preparati.

Scioglimento di una società di persone: le cause e cosa fare

Le società di persone si possono sciogliere per superamento dei termini, per conseguimento dell’oggetto sociale o al contrario per l’impossibilità di conseguirlo, perché viene a mancare la pluralità dei soci, se in sei mesi non viene ricostituita. Gli atti costituitivi delle società possono poi contenere diverse altre cause di scioglimento, quando si incorre in una di queste è possibile procedere con l’atto di scioglimento. Nel caso delle S.a.s. si ha scioglimento anche quando viene a mancare una “categoria” di soci (accomandatari o accomandati).

In caso di superamento dei termini la società è sciolta in automatico. 

Inoltre si possono dare due casi dal punto di vista finanziario: lo scioglimento della società avviene in assenza di debiti o di crediti, non ci sono per esempio crediti iva e non ci sono beni mobili o immobili intestati alla società, in questo caso lo scioglimento può avvenire senza messa in liquidazione. Se invece, come capita più frequentemente, la società ha debiti o crediti o beni mobili e /o immobili intestati occorrere prevedere la messa in liquidazione, cioè occorre prevedere una procedura che metta in atto la liquidazione del patrimonio sociale.

Scioglimento di società di persone senza liquidazione

Il Notaio redige l’atto di scioglimento, individua una persona tra i soci che per 10 anni conserverà i documenti relativi alla società, iscrive l’atto di scioglimento nel registro delle imprese competenti e provvede alla cancellazione della società dal registro delle imprese competenti e ai fini iva.

La società dovrà procedere alle incombenze previdenziali e alla denuncia, se necessario, di cessazione di attività presso il registro delle imprese competenti.

Per rogare l’atto di scioglimento di una società è necessario consegnare al Notaio carta di identità e codice fiscale dei soci, moduli da compilare per l’antiriciclaggio ed in caso di soci extracomunitari carta di soggiorno o permesso in corso di validità. Gli stessi documenti vanno presentanti per i procuratori nel caso uno dei soci non possa essere presente, oltre, naturalmente alla procura redatta dal Notaio che lo incarica di rappresentare l’assente. Per la società da sciogliere occorre presentare visura recente del registro delle imprese, patti sociali e regolamenti.

Scioglimento di società di persone con messa in liquidazione: differenze e costi

In caso di scioglimento di una società di persone con messa in liquidazione prima di rogare l’atto è necessario nominare un liquidatore che si occupi di liquidare il patrimonio sociale, debiti, crediti e beni mobili ed immobili.

Una volta effettuata la liquidazione si può procedere come nel caso precedente. Tuttavia la società ha un ulteriore adempimento: il deposito del bilancio finale di liquidazione e la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese e ai fini Iva che può fare in autonomia senza ricorrere nuovamente al Notaio.

Il costo dell’atto di liquidazione prevede imposte fisse (imposta registro 200 euro, imposta di bollo forfettaria 156 euro, diritto di registro imprese 90 euro) e parti variabili quali i bolli per il rilascio di copie conformi che dipendono dalla lunghezza dell’atto, la tassa per l’archivio notarile che dipende dal valore dichiarato e l’onorario del Notaio che dipende da diversi fattori, tra cui il valore del patrimonio sociale dichiarato.

Scioglimento di una società di capitali

Lo scioglimento di una società di capitali prevede sempre la fase di liquidazione poiché la società possiede per definizione beni mobili e immobili.

Un volta accertata una delle cause di scioglimento previste (decorso dei termini fissati nell’atto costitutivo, conseguimento dell’oggetto societario o impossibilità di conseguirlo, riduzione del capitale sotto il minimo previsto dalla legge senza reintegro, delibera straordinaria dell’assemblea in cui uno o più  soci recedono e non sia possibile provvedere al rimborso delle loro azioni senza ridurre il capitale sociale, altre cause previste dallo statuto), gli amministratori iscrivono nel registro delle imprese competenti la causa e convocano l’assemblea che determina il numero dei liquidatori, le regole con cui opereranno e la loro nomina. Il verbale di questa assemblea sarà redatto dal Notaio a cui sarà necessario consegnare l’ordine del giorno e le ricevute delle convocazioni effettuate. Se l’assemblea fosse in seconda convocazione deve essere consegnato anche il libro verbali in cui verificare il verbale che attesta che la prima convocazione è andata deserta.

Durante la fase di liquidazione la Società continua ad esistere, viene aggiunta alla denominazione l’espressione “in liquidazione” ed il potere decisionale è nelle mani dei liquidatori che secondo quanto disposto dall’art. 2490 del codice civile devono presentare un bilancio ed una relazione in cui “devono illustrare le prospettive anche temporali della liquidazione ed i principi ed i criteri adottati per realizzarla. Nella nota integrativa devono indicare e motivare i criteri adottati per realizzarla”.

Una volta redatto l’atto di scioglimento, il Notaio si occupa di registrarlo, iscrivere lo scioglimento al registro delle imprese comunicare la messa in liquidazione ai fini iva con la collaborazione del commercialista.

Ultimata la fase di liquidazione la società deve depositare il bilancio con il piano riparto e richiedere la cancellazione dal registro delle imprese.

Anche in questo caso sono previsti costi fissi e costi variabili che sono i medesimi previsto per lo scioglimento di società di persone.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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