Opposizione alla donazione: a cosa serve e chi la può fare?

L’atto di opposizione ad una donazione dal Notaio

opposizione alla donazione a cosa serve e chi la può fareQuando una persona fa una donazione, i suoi eredi legittimari possono opporsi alla donazione. L’opposizione alla donazione non rende la donazione inefficace ma è una forma di tutela degli eredi del donante che si oppongono; infatti, questa opposizione consentirà loro di richiedere la restituzione del bene che è stato donato quando il donante morirà, anche se il beneficiario della donazione avrà nel frattempo venduto quel bene, se i suoi diritti sono stati lesi.

A chi rivolgersi per l’opposizione alla donazione

L’atto di opposizione non si fa in tribunale, infatti si dice che è un atto stragiudiziale proprio perché non avviene all’interno di un giudizio o di un processo. Esso è un atto che può essere fatto solo da alcuni soggetti individuati dalla legge, che di seguito analizzaremo, con un atto privato che deve essere regolarmente notificato e trascritto, per il quale è generalmente consigliabile rivolgersi ad un Notaio affinché si abbia la certezza di perfezionarlo in modo valido secondo i requisiti di legge.

Solitamente per il suo perfezionamento è richiesta la presenza di due testimoni ed è previsto che l’atto di opposizione sia comunicato almeno al donatario, ossia a colui che ha ricevuto la donazione a cui ci si oppone. All’interno dell’atto il Notaio normalmente indica anche gli estremi esatti dell’atto pubblico di donazione che è oggetto dell’opposizione.

Quali sono gli effetti dell’atto di opposizione alla donazione?

L’atto di opposizione alla donazione ha un effetto ben preciso che, come abbiamo detto, potrebbe consentire di chiedere la restituzione del bene che è stato donato dopo la morte del donante. Questo effetto è la sospensione del termine di prescrizione previsto per l’azione di restituzione.

Per capire bene di cosa di tratta si dovrebbe sapere che a partire dal giorno stesso in cui viene fatta una donazione e viene regolarmente trascritta negli appositi registri, inizia un periodo chiamato periodo di prescrizione che dura venti anni. Entro tale termine di venti anni i legittimari del donante, se ritengono di essere stati lesi nella propria quota di legittima, possono agire contro il beneficiario della donazione, chiamato donatario, e se il donatario ha trasferito il bene a soggetti terzi, possono agire anche contro i terzi chiedendo la restituzione del bene che era stato donato.

È sempre possibile chiedere la restituzione del bene?

Se sono decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione l’azione di restituzione dei beni oggetto di donazione, non può essere richiesta se non è stata proposta l’opposizione alla donazione. Tuttavia si precisa che sarà possibile proporre azione di riduzione.

In passato la tutela dei legittimari era assoluta, con l’introduzione dell’azione di opposizione è stata affievolita, a vantaggio della libera circolazione dei beni oggetto di donazione.

Infatti se i soggetti che sono legittimati a proporre l’azione di opposizione nel corso della vita ritengano non opportuno procedere in tal senso, decorsi venti anni dalla trascrizione senza che vi sia stata opposizione, non potranno più avere indietro i beni della donazione.

Se invece un probabile e potenziale legittimario (essendo ancora in vita chi ha donato) vuole conservarsi “l’arma” dell’azione di restituzione per ottenere in futuro il bene, deve opporsi alla donazione.

Contestare una donazione

Proprio tale azione di restituzione ha un termine di prescrizione di venti anni. In teoria, quindi, trascorsi questi venti anni non potrebbe più essere richiesta la restituzione del bene ad eventuali terzi che abbiano acquistato il bene donato.

La previsione dell’atto di opposizione alla donazione è stata introdotta perché potrebbe accadere che il soggetto donante sia ancora in vita dopo venti anni dalla donazione, facendo così scadere il termine di prescrizione senza dare la possibilità agli eredi di agire per la restituzione del bene. Difatti finché il donante è in vita nessuna azione può essere fatta contro il donatario né contro i terzi che acquistino il bene donato, perché l’azione di restituzione del bene donato richiede che il donante muoia e che si apra la sua successione ereditaria, cosa che potrebbe accadere anche dopo più di venti anni dal momento in cui avviene la donazione.

Per tale motivo è prevista la possibilità di opporsi alla donazione così da far sospendere questo termine di prescrizione. L’opposizione vale per venti anni e può essere rinnovata anche più volte, ma ogni volta devono essere rispettate tutte le previsioni di legge, anche riguardo i soggetti che potrebbero fare opposizione.

Potresti fare opposizione alla donazione di un tuo parente?

Per capire se rientreresti tra i soggetti che potrebbero fare opposizione ad una donazione, bisogna analizzare quali sono i soggetti legittimati dalla legge a compiere tale atto. Si tratta di soggetti che potrebbero essere danneggiati da tale donazione perché, facendo parte del nucleo familiare più stretto della persona donante si ritroverebbero ad essere esclusi da una parte della sua successione: infatti l’oggetto che viene donato, come una proprietà immobiliare, una macchina o una somma di denaro, verrebbe tolto in anticipo dal patrimonio ereditario.

Ciò potrebbe comportare che il bene venga attribuito solo ad una persona invece che essere diviso tra gli eredi legittimari, a danno della quota di eredità che spetta loro per legge.

Tuttavia è bene comunque ricordare che per capire se realmente questa donazione comporterà un danno alla propria quota di legittima si dovrà aspettare la morte del donante e l’apertura della sua successione per vedere se sarà rimasto qualcosa nell’asse ereditario o se sarà stato depauperato tutto il patrimonio o una parte sostanziosa di esso. Ma proprio nel dubbio che ciò avvenga, e quindi qualora si abbia il sospetto che la donazione possa danneggiare i propri diritti di erede legittimario, si potrebbe fare un atto di opposizione alla donazione, purché tuttavia si rientri nella categoria dei possibili eredi legittimari del donante, come vediamo qui di seguito.

Chi sono i soggetti legittimati ad opporsi alla donazione?

Come abbiamo visto solo alcune persone sono legittimate a fare un atto di opposizione alla donazione, ossia solo alcune persone possono fare validamente tale opposizione. Tali soggetti sono le persone che, appartenendo al nucleo familiare più stretto del donante, sarebbero i suoi eredi legittimari laddove il donante morisse. Si tratta pertanto dei soggetti individuati dall’articolo 563 del codice civile che possono validamente opporsi alla donazione, i quali sono il coniuge ed i parenti in linea retta del donante.

In termini pratici avrebbero il diritto di opporsi alla donazione i seguenti parenti del donante:

- il coniuge, anche se separato purché senza addebito, che il donante aveva al momento della donazione;

- la persona che diventa coniuge del donante entro venti anni dall’avvenuta donazione;

- i genitori del donante, ma anche eventualmente i suoi nonni;

- i figli, i nipoti ed anche i pronipoti del donante, poiché questi ultimi potrebbero diventare eredi legittimari al posto dei figli del donante, laddove premuoiano a quest’ultimo.

Come si fa l’atto di opposizione alla donazione?

Solitamente per perfezionare un atto di opposizione, pur se non è obbligatorio, ci si rivolge ad un Notaio di fiducia, che può essere anche diverso rispetto al Notaio che si è occupato della donazione a cui ci si vorrebbe opporre. Non è necessario quindi dover prendere contatti con il notaio che ha stipulato la donazione alla quale si intende opporsi. Il servizio offerto da questo sito permette un contatto diretto e gratuito con i Notai in tutta Italia, anche per un consulto in tal merito.

È possibile incaricare qualcuno per l’opposizione alla donazione?

L’atto di opposizione è un atto personalissimo e potrebbe essere fatto solo personalmente senza poter dare procura ad altri, ma ciò non toglie che più soggetti legittimati possano ipoteticamente fare insieme un unico atto di opposizione alla stessa donazione oppure fare ognuno un atto di opposizione contro il medesimo atto di donazione.

Gli effetti sospensivi che, come abbiamo visto, sono legati all’atto di opposizione andranno perciò a beneficio soltanto di coloro che avranno perfezionato validamente l’opposizione alla donazione, mentre per gli altri decorrerà il termine di prescrizione di venti anni per l’azione di restituzione del bene donato verso i terzi, che eventualmente acquisteranno il bene dal donatario che ha beneficiato della donazione. È bene inoltre sapere che il diritto ad opporsi alla donazione è un diritto rinunciabile, a cui quindi il soggetto legittimato potrebbe rinunciare personalmente attraverso la rinuncia dell’opposizione alla donazione.

Perché non si può incaricare altre persone all’opposizione della donazione

Si parla di atto personalissimo tutte le volte in cui si allude ad attività giuridiche (ad esempio la redazione del testamento o il matrimonio) che devono essere compiute dal soggetto in prima persona e non ammettono la possibilità di potersi far sostituire da un rappresentante. Sono atti che attengono proprio alla sfera personale del soggetto coinvolto.

Rinuncia all’opposizione alla donazione

È bene inoltre sapere che il diritto ad opporsi alla donazione è un diritto rinunciabile, a cui quindi il soggetto legittimato potrebbe rinunciare personalmente attraverso la rinuncia dell’opposizione alla donazione.

Con la rinuncia all’ opposizione alla donazione si concreta in una rinuncia (preventiva) a proporre l’atto di “opposizione”: con la rinuncia stessa il rinunciante elimina definitivamente dalla propria sfera giuridica il potere di sospendere i termini.

Quando scadono gli effetti dell’opposizione alla donazione

L’opposizione alla donazione perde effetto se non è rinnovata prima che siano decorsi venti anni dalla sua trascrizione. Ciò vuol dire che una volta che sia stato ottenuto l’effetto della sospensione dei termini mediante la trascrizione e la notifica dell’opposizione, per far sì che tale effetto si prolunghi, è necessario rinnovare l’opposizione. In prossimità della scadenza sarà necessario quindi un atto di rinnovazione.

In mancanza di tale atto l’opposizione è come se non fosse mai avvenuta, perde tutti gli effetti e quindi i termini che prima avevano cessato il loro corso (essendo sospesi) riprenderanno a decorrere saldandosi il decorso anteriore alla sospensione, al decorso posteriore alla sua cessazione.

Costo della rinuncia all’opposizione alla donazione

Essendo un atto stragiudiziale, per il quale non è necessario l’intervento di un giudice, prevede dei costi oltre all’onorario notarile. Laddove invece venisse effettuata, affinché avesse effetto, l’opposizione alla donazione dovrebbe essere regolarmente trascritta e notificata sia al donatario sia ai suoi aventi causa a cui egli avesse eventualmente trasferito il bene ricevuto in donazione.

Tale atto di opposizione sarebbe comunque soggetto alle imposte ordinarie, che sarebbero calcolate e comunicate preventivamente dal Notaio incaricato, tra cui l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta di bollo.

Richiedere una consulenza ed un preventivo a un notaio prima di imbattersi in azioni di questa tipologia, è sempre consigliato, al fine di avere un quadro più chiaro su tutte le spese da sostenere e anche sulle questioni di carattere giuridico, in modo da trovare la soluzione più confacente alle proprie esigenze.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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