Calcolo delle spese notarili Fondo Patrimoniale con trasferimento dei beni


I risultati di questi conteggi sono da intendersi a carattere generale ed esemplificativo in quanto il sistema è basato su valori indicativi e soggetti a variazioni. I risultati ottenuti potrebbero essere parziali, non includere alcuni costi e discostare anche di molto rispetto al reale valore. Per ottenere un preventivo completo e certo è buona norma CONTATTARE DIRETTAMENTE IL NOTAIO

Fondo patrimoniale: cos’è, chi può farlo e da cosa protegge

Fondo patrimoniale: quando protegge davvero e quanto costa
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Il fondo patrimoniale secondo il diritto familiare costituisce quindi semplicemente un vincolo di destinazione apposto su determinati beni, con l'effetto di sottrarre gli stessi all'aggressione dei creditori per i soli debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale può rappresentare una buona protezione di beni importanti (la casa della famiglia ad esempio), dal rischio di aggressione per debiti connessi all'attività esercitata da uno dei coniugi, anche se nella prassi vi si fa spesso ricorso tardivamente, quando cioè i creditori sono ormai alla porta.

L'amministrazione dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi, secondo le regole della comunione dei beni, anche se il bene appartiene a uno solo di essi.

Il fondo patrimoniale protegge?

  • ✔ Debiti di un coniuge nati dopo il fondo e per scopi estranei alla famiglia, se il creditore sapeva che erano estranei: i beni del fondo di norma non si toccano.
  • ⚠ Debiti dell’attività di un coniuge o con il Fisco: dipende. Se i guadagni servivano alla famiglia, i giudici tendono a considerarli debiti familiari.
  • ✘ Debiti già esistenti quando il fondo viene costituito: il creditore può pignorare entro un anno dalla trascrizione (art. 2929 bis c.c.) o agire in revocatoria entro cinque.
  • ✘ Coppia convivente: il fondo non si può costituire, vale solo per matrimonio e unione civile.
  • ✔ Figli minori: alla fine del matrimonio il fondo resta in piedi finché l’ultimo figlio diventa maggiorenne.
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Chi può costituire un fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale non deve essere necessariamente costituito da entrambi i coniugi. Infatti, ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

Dal 2016 la stessa possibilità vale per chi è unito civilmente, mentre resta esclusa per i conviventi di fatto, anche con un contratto di convivenza: per loro le alternative sono nella pagina sulla tutela dei beni nelle famiglie di fatto.

Fondo patrimoniale costituito da uno o entrambi i coniugi

Il fondo patrimoniale può essere costituito sia a uno solo dei coniugi che da entrambi. Nel caso in cui sia uno solo dei coniugi questi può conferire beni personali, nel caso in cui siano entrambi a costituire il fondo patrimoniale potranno anche conferire dei beni che siano in comunione legale dei beni.

In questo ultimo caso quindi i beni fuoriusciranno dalle regole previste per la comunione legale per essere sottoposti alle norme previste in tema di fondo patrimoniale.

Fondo patrimoniale costituito da un terzo

Può accadere che la costituzione di un fondo patrimoniale avvenga da parte di un terzo. Ciò nonostante si ritiene che sia necessario anche il consenso dei due coniugi con la loro accettazione. Il consenso congiunto di entrambi i coniugi si ritiene sia necessario anche nel caso in cui i beni vengano trasferiti a favore di solo uno di essi. Tuttavia, lo scopo consiste sempre in quello di tutelare determinati beni in favore della famiglia ed è per questo che si ritiene necessario il consenso anche dell’altro coniuge. Anche il terzo estraneo al nucleo familiare può prevedere nel proprio testamento un fondo patrimoniale in favore di una famiglia.

Quali sono i beni che possono essere costituiti in fondo patrimoniale

Non tutti i beni possono essere oggetto di fondo patrimoniale. Infatti è necessario sapere fin dall’inizio, anche grazie ad una preziosa consulenza notarile, quali siano i beni che possono far parte del fondo patrimoniale.

La legge prevede un’elencazione ritenuta tassativa, dalla quale non si può prescindere. È necessario che siano «determinati» beni e che siano espressamente individuati nell’atto pubblico notarile.

Tra questi rientrano i beni immobili (case, locali commerciali, terreni) i beni mobili iscritti in pubblici registri, i titoli di credito.

È possibile aggiungere dei beni al fondo patrimoniale?

Questa domanda è sempre stata oggetto di numerosi dibattiti in quanto in molti ritenevano che fosse necessario costituire un nuovo fondo patrimoniale. In realtà, con il passare del tempo, si è affermato che l’inserimento di nuovi beni in un fondo patrimoniale già costituito, comporta solo una modifica di una convenzione già esistente e che quindi non sia necessario prevedere un nuovo fondo patrimoniale. In linea di massima si ritiene che ciò dipende dalla volontà delle parti e che in casi come questi la consulenza del notaio diviene di peculiare importanza per comprendere quale sia la strada giusta da intraprendere.

Come costituire un fondo patrimoniale

Per costituire un fondo patrimoniale e porre al riparo determinati beni dall’aggressione dei creditori è necessario recarsi dal notaio, che riceve l’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico notarile.

È inoltre indispensabile la presenza di due testimoni che abbiano i requisiti previsti dalla legge notarile, che di norma vengono verificati prima dell’atto.

Si può costituire un fondo patrimoniale con il testamento?

Il fondo patrimoniale può essere costituito per atto tra vivi o anche con il testamento. Si tratta di una fattispecie espressamente prevista dalla legge. Qualsiasi tipo di testamento può essere considerato, avendo tutti lo stesso valore nell’ordinamento italiano. Quindi si potrà ricorrere al testamento pubblico, olografo, scritto dal testatore di pugno, segreto, internazionale o speciale.

La costituzione può essere diretta e in questo caso il testamento avrà valore di atto costitutivo da prendere in considerazione. E' ammessa anche la costituzione indiretta. In quest’ultimo caso il testatore dà l’incarico di costituire un fondo patrimoniale a determinati soggetti che abbiano ricevuto un beneficio dal testamento.

Come si fa a sapere se i beni sono vincolati dal fondo patrimoniale

Per sapere se determinati beni siano vincolati dal fondo patrimoniale e quindi non possano essere aggrediti, se non per quei debiti contratti per quello specifico scopo, occorrerà verificare l’atto di matrimonio.

Infatti la legge prevede che il fondo patrimoniale sia annotato all’atto di matrimonio. Dall’annotazione però non si desume quali siano i beni sui quali è impresso questo vincolo. È proprio per questo che il legislatore ha previsto un’altra forma di pubblicità per far sì che tutti ne possano essere a conoscenza: la trascrizione del fondo patrimoniale. In questo modo consultando i registri immobiliari sarà possibile essere a conoscenza del vincolo.

Si può vendere o ipotecare la casa del fondo?

Sì, ma non da soli. I beni del fondo non si possono vendere, ipotecare o dare in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi; se ci sono figli minori serve di norma anche l’autorizzazione del giudice, salvo che l’atto costitutivo abbia previsto diversamente (art. 169 c.c.). Chi compra una casa che risulta in fondo patrimoniale trova quindi nel rogito il consenso di tutti e due i coniugi e, se del caso, il provvedimento del tribunale: è una delle verifiche sulla provenienza che tendenzialmente vengono fatte prima dell’atto.

Come proteggere i beni della famiglia

L’istituzione di un Fondo Patrimoniale, come abbiamo visto poco sopra, è uno strumento che può essere importante per proteggere dei beni destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, proteggendoli dalle intemperie della vita. Questo quantomeno l’intento del legislatore, anche se l’applicazione di questa norma è stata spesso più o meno distorta e dibattuta, tanto che negli ultimi anni sempre più spesso i tribunali e la Cassazione hanno dato interpretazioni più restrittive di questo istituto rispetto a quanto si era soliti fare in passato: un motivo in più per chiedere la consulenza di un Notaio per decidere se sia il caso o meno di farlo e le motivazioni che ci spingono in tale senso.

Fondo patrimoniale, atto del Notaio e consulenzaCosì come la scelta tra Comunione Legale dei Beni e Separazione dei Beni anche quella di istituire un Fondo Patrimoniale fa parte della definizione del Regime Patrimoniale della Famiglia: tutto nasce dalla considerazione di quest’ultima come elemento fondante della nostra società e dunque da proteggere, non potendo sapere cosa riserveranno gli anni a venire. In questa ottica i coniugi possono dunque decidere di istituire appunto un Fondo Patrimoniale: grazie a questa convenzione è infatti possibile destinare determinati beni ai bisogni della famiglia, legando dunque una parte del proprio patrimonio a uno specifico scopo.

Per quanto si cerchi qui di indicare le caratteristiche basilari di questo istituto, è evidente come la sua applicazione pratica sia tutt’altro che semplice e richieda considerazioni di una certa profondità e soprattutto legate alla specifica situazione e alle specifiche esigenze della famiglia: ecco perché ancora una volta il consiglio è quello di rivolgersi a un Notaio, insieme al quale sarà possibile trovare la soluzione migliore, anche perché l’atto di costituzione di un Fondo Patrimoniale potrebbe prevedere regole diverse da quelle che potremmo definire “standard”.

Abbiamo detto che il Fondo Patrimoniale è destinato a creare una sorta di “isola di sicurezza” per soddisfare i bisogni della famiglia: a questa è dunque destinato come utilizzo e non è possibile rivolgersi a questo fondo per altre esigenze. Allo stesso modo, non sarà possibile per eventuali creditori rifarsi ai beni contenuti in questo fondo, a meno che non siano creditori della famiglia. In altre parole, anche se una persona vantasse dei crediti nei confronti di uno dei coniugi, ma questi crediti non fossero connessi appunto alla famiglia, il Fondo Patrimoniale non potrebbe rientrare nelle sue pretese.

Come sono tutelati i creditori dal fondo patrimoniale

Notaio per Fondo PatrimonialeAltro dubbio: se un debito – pur non collegato ai bisogni della famiglia – ci fosse prima della costituzione di un Fondo Patrimoniale, il creditore potrebbe in qualche modo aggredirlo? Sì, chiedendo quella che in termine tecnico viene definita Azione Revocatoria, dimostrando che il Fondo Patrimoniale arreca pregiudizio alle sue ragioni e che chi l’ha costituito fosse consapevole che tale azione avrebbe arrecato il suddetto pregiudizio. In questo caso potrebbe, se la sua richiesta venisse accolta, trarre soddisfazione per il credito vantato anche sul Fondo Patrimoniale. Perché ciò avvenga, l’Azione Revocatoria deve essere comunque richiesta entro cinque anni dalla costituzione del Fondo Patrimoniale. Orientamenti di giurisprudenza recenti sembrano suggerire che, a differenza di quanto avveniva fino a qualche tempo fa, anche i debiti contratti nell’ambito lavorativo da uno dei coniugi potrebbero però rientrare appieno tra quelli considerati nell’ambito della famiglia, in quanto i proventi del lavoro servirebbero appunto a soddisfare i bisogni della stessa.

Dal 2015 il creditore ha anche una strada più rapida: se il fondo è stato costituito dopo la nascita del debito, chi ha già un titolo esecutivo può pignorare l’immobile entro un anno dalla trascrizione del fondo, senza passare dalla revocatoria (art. 2929 bis c.c.). E secondo la Cassazione spetta a chi si oppone al pignoramento dimostrare che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore lo sapeva, non il contrario: è un peso della prova che nella pratica rende la protezione meno ampia di quanto sembri sulla carta.

Quando si ricorre al fondo patrimoniale

Nella pratica il fondo nasce quasi sempre in un momento preciso: due coniugi hanno una casa, non hanno debiti, e uno dei due sta per aprire un’attività o assumere responsabilità che potrebbero esporlo. Costituito allora, con lo scopo reale di garantire i bisogni della famiglia, è nella condizione in cui rende di più. Costituito quando i creditori sono già alla porta, come si diceva all’inizio, parte esposto al pignoramento diretto e alla revocatoria. Gli altri strumenti con cui si confronta, il vincolo di destinazione e il trust, sono messi a paragone nella pagina su come tutelare il patrimonio dal notaio.

Cessazione del fondo patrimoniale

Ultima annotazione: il Fondo Patrimoniale se non vi sono figli minori cessa con la fine del matrimonio (dunque ad esempio a seguito del divorzio), mentre se vi sono figli minori rimarrà in vigore anche in caso di divorzio fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo dei figli.

In caso di separazione consensuale o di separazione giudiziale dunque il fondo patrimoniale non cesserà, posto che la separazione personale non costituisce la cessazione degli effetti civili del matrimonio (come invece il divorzio). I coniugi possono anche sciogliere il fondo di comune accordo, con un nuovo atto notarile; se ci sono figli minori, di norma, serve l’autorizzazione del giudice.

Quanto costa costituire un fondo patrimoniale

Per costituire un fondo patrimoniale dal notaio per atto pubblico notarile bisogna affrontare delle spese. I costi per la costituzione sono variabili in quanto cambiano a seconda del valore dei beni che vengono vincolati.

Le imposte che vengono pagate al momento dell’atto costitutivo laddove vi sia un trasferimento degli immobili (si pensi al caso del terzo che trasferisce beni in favore dei coniugi) sono quelle che si applicano agli atti di successione e donazione: il coniuge ed i parenti in linea retta pagano un’imposta del 4% per la soglia di valore oltre alla franchigia di un milione di euro; i fratelli e le sorelle pagano un’imposta del 6% per la soglia di valore al di sopra dei 100.000 euro. Oltre alle imposte dovrà considerarsi anche l’onorario notarile.

Quando invece sono i coniugi a vincolare beni già propri, senza alcun trasferimento, le imposte sono tendenzialmente in misura fissa (registro e ipotecaria per la trascrizione) e il costo è fatto soprattutto dall’onorario. Le cifre cambiano con il numero e il valore dei beni: un preventivo scritto, che gli studi di norma mandano in poche ore, è il modo più semplice per saperlo per il proprio caso. Cosa portare in studio è nella pagina sui documenti per il fondo patrimoniale.

Fondo patrimoniale: la consulenza del notaio

Costituire un fondo patrimoniale rappresenta una scelta importante e sarebbe cosa utile sentire il parere di un esperto. Molti sono gli argomenti correlati, anche indirettamente, a questa tematica come, per esempio, il regime patrimoniale. Grazie a questo portale potrai entrare in contatto diretto con un Notaio, inviando la tua richiesta senza alcun impegno e ricevendo così, gratuitamente, il Preventivo per la Consulenza Notarile.

Fondo patrimoniale e casa: i dubbi ricorrenti

Il fondo protegge la casa dai debiti dell’attività di mio marito o di mia moglie?

Non sempre. La protezione vale solo per i debiti estranei ai bisogni della famiglia, e i giudici tendono a considerare familiari anche i debiti dell’attività quando i guadagni servivano a mantenere la famiglia. Va valutato caso per caso, con il notaio.

Ho già un debito: posso ancora costituire il fondo?

Si può, ma verso quel creditore conta poco: entro un anno dalla trascrizione può pignorare senza causa (art. 2929 bis c.c.) e per cinque anni può chiedere la revocatoria. Il fondo protegge dai debiti che nascono dopo, non da quelli già esistenti.

Una coppia non sposata può fare il fondo patrimoniale?

No. Il fondo è riservato ai coniugi e alle unioni civili. I conviventi possono valutare un vincolo di destinazione sull’immobile o un trust, sempre con uno scopo meritevole di tutela.

Il fondo si scioglie con la separazione?

No. La separazione non lo fa cessare: il fondo finisce con il divorzio o con l’annullamento del matrimonio e, se ci sono figli minori, dura fino alla maggiore età dell’ultimo.