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Acquistare un bene da solo anche se sono coniugato in comunione legale dei beni

notaio per acquistare un bene da solo anche se sono coniugato in comunione legale

La comunione legale: cenni generali

La comunione legale è il regime patrimoniale giuridico che opera automaticamente al momento del matrimonio, salvo che i coniugi decidano di adottare il regime della separazione dei beni. Fa parte della comunione legale tutto ciò che viene acquistato dai coniugi, anche separatamente, nel corso del matrimonio.

La legge, tuttavia, fa salve alcune ipotesi che ora vedremo, classificate nei cosiddetti beni personali. Si tratta di acquisti che non cadono in comunione, perché particolarmente legati ad uno dei due coniugi relativamente alla propria vita personale. In particolare, dai beni che cadono in comunione legale, vanno tenuti distinti sia i suddetti beni personali, sia i beni che rientrano nella comunione de residuo, come vedremo.

Acquisti che cadono in comunione

Quando parliamo di acquisti che cadono in comunione, in primo luogo, ci riferiamo anche agli acquisti fatti separatamente. Ciò vuol dire che se due coniugi sono coniugati in regime di comunione legale dei beni, uno di due si reca dal notaio e acquista una casa, tale casa sarà poi di entrambi.

L’acquisto infatti cade automaticamente in comunione. Non è nemmeno necessario l’intervento in atto del coniuge, proprio in virtù di questo automatismo. Non solo l’acquisto di una casa, ma anche di altri beni, diritti, partecipazioni societari, o beni mobili registrati.

Cadono in comunione i beni acquistati a rate?

Sì, anche il cosiddetto acquisto con riserva della proprietà, più noto come acquisto a rate, cade in comunione come tutti gli altri acquisti. In questo caso, la regola vale se al momento del pagamento dell’ultima rata l’acquirente è coniugato, in quanto è quello il momento in cui si verifica l’acquisto della proprietà.

Acquisti strumentali all’impresa

Quando il coniuge che acquista è anche un imprenditore, occorre considerare i beni che rientrano nella cosiddetta comunione de residuo. In sostanza, i frutti dei beni propri di ciascuno dei due coniugi, i proventi dell’attività separata, nonché i beni destinati all’esercizio dell’impresa non cadono subito in comunione legale, ma solo se residui al momento dello scioglimento della stessa.

Premettendo che la comunione si scioglie in caso di divorzio o di morte di uno dei coniugi, lo scopo di questa comunione de residui è lasciare al coniuge che svolge una propria attività economica, la libertà di autodeterminarsi e godere singolarmente di questi frutti. Ciò che residua finisce comunque in comunione legale alla fine della stessa. Questa esclusione è già data dalla legge e, pertanto, non deve essere determinata volta per volta.

I beni personali

Chiedersi se un coniuge possa impedire che un bene cada in comunione legale ha senso relativamente a quei beni che non sono già esclusi dalla legge. Per cui, rispondere alla domanda se si possa acquistare da soli un bene in costanza di comunione legale richiede una premessa relativa appunto a questi beni personali. Si tratta di alcuni acquisti per i quali non occorre nessuna manifestazione di volontà, perché è la legge che ne esclude automaticamente la caduta in comunione.

I beni personali sono elencati all’art. 179 c.c. e sono i seguenti: i beni di cui era proprietario i coniuge prima del matrimonio; i beni acquisiti successivamente per effetto di donazione o successione; beni di uso strettamente personale; i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, o quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione; i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio.

L’acquisto dei beni personali

Occorre chiedersi se l’acquisto dei beni personali necessiti di qualche dichiarazione apposita per evitare che questi beni cadano in comunione legale. Ebbene, tale dichiarazione è necessaria per alcune tipologie di beni: in particolare, i beni di uso strettamente personale, i beni che servono all’esercizio della professione e quelli acquistati con il prezzo del trasferimento di altri necessitano della dichiarazione dell’altro coniuge che confermi la loro natura personale.

Ad esempio, se un coniuge riceve in donazione una casa dal proprio genitore, questa casa non cade in comunione legale automaticamente e non occorre alcuna dichiarazione del coniuge non acquirente. Se si tratta invece di uno dei beni sopra elencati, ad esempio quelli che servono per l’esercizio della professione ciò non è sufficiente.

Cosa occorre in questi casi per escludere il bene dalla comunione?

Occorre anche una apposita dichiarazione del coniuge non acquirente, il quale interviene in atto per confermare la natura non personale del bene. Ad esempio, nel caso di beni che servono per l’esercizio della professione, il coniuge non acquirente conferma che quel bene acquistato dal coniuge servirà per la sua impresa e, quindi, non cade in comunione.

Può un coniuge coniugato in comunione acquistare un bene da solo?

Dopo avere analizzato i beni personali e i beni che cadono in comunione, veniamo alla questione in oggetto. Ci si chiede se sia possibile che un coniuge, nonostante risulti coniugato in comunione, acquisti un bene e impedisca che questo cada in comunione. Se si tratta di beni personali vale il discorso di cui sopra, pertanto l’esclusione è automatica, salve le ipotesi in cui occorre la dichiarazione del coniuge non acquirente. In tutte le altre ipotesi, non è possibile.

Non è possibile che un coniuge volta per volta decida se un acquisto possa cadere in comunione legale. Quest’ultima, infatti, è un regime patrimoniale che vale sempre, salvo le eccezioni sopra descritte. L’unico modo per impedire che dei beni cadano in comunione è provvedere prima a fare una separazione dei beni con atto pubblico.

Cosa otteniamo con la separazione dei beni?

La separazione dei beni è l’unico modo per scegliere di volta in volta se acquistare un bene insieme o meno. Se acquista un solo coniuge, ovviamente acquista da solo. Qualora si voglia acquistare insieme ad esempio una casa, basta cointestarla e quindi intervenire entrambi all’atto.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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