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Divisione ereditaria in presenza di un nascituro

Cosa si intende per nascituri

Divisione ereditaria in presenza di un nascituro dal notaioNel linguaggio comune, il nascituro è colui che potrà nascere in futuro e comprende sia i nascituri concepiti che i non concepiti. L’art.1 del codice civile sancisce che la capacità giuridica si acquista con la nascita. Di conseguenza, la legge, al di fuori dei casi espressamente previsti e disciplinati, non riconosce ai nascituri la titolarità di posizioni giuridiche attive e passive. I casi eccezionalmente contemplati dal legislatore sono:

Pertanto, in particolar modo in questi casi peculiari, la capacità giuridica del nascituro è stata anche definita come capacità anticipata o prenatale.

Cosa si intende per divisione ereditaria

La divisione ereditaria è un insieme di operazioni giuridiche, finalizzate allo scioglimento della comunione ereditaria, mediante l’assegnazione di porzioni a ciascuno dei condividenti di valori che corrispondano alle quote loro spettanti sui beni comuni. Gli elementi caratteristici sono due:

  • Lo scioglimento della comunione
  • L’attribuzione ai condividenti di beni proporzionali alla quota a cui hanno diritto.

Divisione ereditaria in presenza di nascituri dal Notaio

Ove ricorrano motivi di urgenza, l’autorità giudiziaria può autorizzare la stipula della divisione dinanzi al notaio per atto pubblico in presenza di nascituri, sia concepiti che non concepiti.

Chi interviene in atto dinanzi al notaio in caso di divisione ereditaria in presenza di nascituri?

A seconda se il nascituro sia concepito o non concepito esiste una differente disciplina.

Nascituro concepito

Nel caso in cui il nascituro sia stato concepito, la rappresentanza della quota a lui spettante e l’amministrazione spettano ai genitori, i quali esercitano l’amministrazione secondo le norme dell’eredità giacente, ossia l’eredità che ancora non è stata accettata.

Pertanto, nell’atto di divisione interverranno i genitori del nascituro concepito, autorizzati da un decreto del Tribunale ordinario del luogo di apertura della successione. Il legislatore ha ritenuto che la quota di un concepito è determinata o almeno determinabile, non ponendo delle differenze in ordine alla disciplina.

Nascituro non concepito

In caso di nascituro non ancora concepito si pone un problema di incertezza per quel che concerne il numero dei soggetti realmente partecipanti all’atto di divisione. Non sarà possibile conoscere le quote fino a quando i genitori non procreino. In virtù della reale incertezza, si determina una suddivisione tra la rappresentanza dei nascituri non concepiti e l’amministrazione dei beni ereditari.

La rappresentanza, intesa come tutela dei diritti successori del nascituro, spetta ai genitori del nascituro non ancora concepito, mentre l’amministrazione dei beni ereditari spetta ai chiamati ulteriori come disciplinato dall’art. 642 c. p.c. Per il nascituro non concepito si pone un problema di quota determinata o non determinata.

Si parla di quota determinata in favore dei nascituri quando:

  • Il disponente abbia previsto e abbia specificato una quota: ad esempio il testatore ha previsto l’istituzione ereditaria di un soggetto nascituro non concepito nella quota di un terzo.

  • La quota può essere determinata e, quindi, calcolata per la differenza, nel caso in cui siano menzionate le quote degli altri soggetti istituiti: ad esempio due soggetti istituiti per la quota di 1/3, al nascituro non concepito spetterà la quota di 1/3.

In caso di istituzione ereditaria in una quota determinata, dinanzi al notaio in sede di divisione, compaiono gli amministratori (altri chiamati) autorizzati con decreto dal Tribunale ordinario del luogo di apertura di successione ai sensi dell’art. 782 c. p.c. In tal caso, l’intervento dei genitori non sarebbe necessario in quanto le scelte sono operate dagli amministratori. Si ritiene opportuno al fine di verificare la correttezza delle operazioni divisorie.

In caso di istituzione ereditaria con mancata indicazione della quota, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.

Si tratta di un provvedimento di esclusione del nascituro alla comunione ereditaria e, pertanto, dinanzi al notaio dovranno comparire soltanto gli altri coeredi non come amministratori del nascituro, ma a tutela dei propri interessi.

Cautele che un giudice può disporre a favore del nascituro

A seconda della volontà delle parti, diverse sono le cautele che possono essere adottate a favore dei nascituri che il Notaio consiglierà.

Condizione risolutiva della nascita

Apporre alla divisione una condizione risolutiva della nascita, significa che le parti possono convenire che l’atto di divisione stipulato dal notaio è destinato a permanere invariato solo nel caso in cui i nascituri non concepiti non vengano ad esistenza. Si tratterebbe di una forma di tutela per i nascituri non concepiti molto forte, in quanto in caso di nascita di questi ultimi, la divisione effettuata in precedenza non produrrebbe alcun effetto. In tal caso sarebbe necessario stipulare un nuovo atto di divisione, comprendendo anche i nascituri venuti ad esistenza.

Accantonamento di alcuni beni ereditari

Una possibile cautela per i nascituri non concepiti consisterebbe nell’accantonare alcuni beni ereditari riservandoli agli stessi per il caso in cui verranno ad esistenza.

Tali beni rimarrebbero in comunione ereditaria, non essendo attribuiti agli altri coeredi e verrebbero assegnati al momento della venuta ad esistenza ai nascituri. Per il caso in cui i nascituri non vengano ad esistenza, i coeredi potranno ripresentarsi dinanzi al notaio, al fine di dividere ulteriormente i beni non oggetto di assegnazione in precedenza, stipulando un ulteriore atto di divisione.

Obbligo di pagamento di una somma di denaro in favore dei nascituri

Gli altri eredi, a cui sono stati assegnati dei beni ereditari, dovranno corrispondere ai nascituri venuti ad esistenza una somma di denaro proporzionale alla quota loro spettante. In tal caso, la divisione effettuata inizialmente dai soli eredi si configurerebbe come un assegno in conto futura divisione, ossia un atto di anticipo sulla futura divisione.

Quindi, venuti ad esistenza i nascituri, le quote dovranno essere rimodulate, calcolando la presenza dei nuovi soggetti partecipanti alla divisione. Al fine di soddisfare le pretese dei soggetti venuti ad esistenza, gli altri eredi dovranno pagare una somma di denaro che rappresenterebbe un conguaglio volto a riequilibrare i rapporti patrimoniali.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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