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La sostituzione testamentaria da Notaio

La sostituzione testamentaria cos’è?

sostituzione testamentaria da Notaio, come sostituire un eredeLa sostituzione testamentaria è la soluzione preventiva che il notaio può fornire per evitare che la propria eredità vada a persone diverse dagli eredi istituiti nel testamento, e che possano trarne beneficio altri soggetti, non previsti dal testatore, o, addirittura, a lui sgraditi. 

Perché è utile questo strumento.

Dalla redazione del testamento alla morte del testatore può trascorrere un lasso di tempo considerevole. La conseguenza è che la situazione di fatto potrebbe mutare e, dunque, l’erede inizialmente designato, potrebbe non:

  • potere accettare l’eredità a lui devoluta, poiché, ad esempio, è premorto al testatore o dichiarato morto presunto.
  • volere accettare l’eredità, e quindi rinunziare, ovvero lasciar decorrere il termine decennale per l’accettazione.

In questo caso verrebbe posta nel nulla la volontà testamentaria espressa dal testatore, e troverebbero applicazione gli articoli del codice civile sulla successione legittima, o successione in base alla legge. La conseguenza è che beneficerebbero del patrimonio i parenti viventi più prossimi del testatore, individuabili in base alle norme del codice civile.

Come sostituire un erede dal notaio?

La sostituzione è una disposizione che il testatore può inserire all’interno del suo testamento, seguendo i consigli giuridici del professionista notarile, che produce l’effetto di istituire erede un soggetto in “sostituzione” del primo erede designato, che si trovi impossibilitato a conseguire i beni a lui destinati, una volta apertasi la successione con la morte del testatore.

Volendo fare un esempio : “Istituisco mio erede universale un soggetto, ma se non vorrà o potrà accettare l’eredità, gliene sostituisco un altro”.

Come fa ad avere effetto?

Per il caso in cui il primo erede istituito non possa o non voglia accettare l’eredità, il secondo designato, o, più in generale, gli ulteriori eredi che sostituiscono il primo, non lo diventano in modo automatico.

Sarà comunque necessario che accettino l’eredità, in modo espresso, quindi con un atto formale di accettazione, oppure in modo tacito, assumendo dei comportamenti incompatibili con la volontà di rinunziare, come ad esempio la vendita di un bene del patrimonio ereditario. Risulta opportuno precisare che il sostituito non può accettare l’eredità prima che si avverino i presupposti per la sostituzione (quindi il non potere, o non volere accettare, da parte dell’originario erede, che rende necessario prevedere il soggetto alternativo), ed un eventuale atto di accettazione sarebbe, appunto, privo di efficacia.

Gli obblighi del sostituito

Il sostituito subentra nella stessa situazione dell’istituito, come fosse lui il primo erede nominato. Questo comporta che su di lui gravino gli stessi obblighi che gravavano sul primo soggetto, come ad esempio l’adempimento di eventuali oneri. Le uniche eccezioni sono che il testatore abbia espresso una volontà differente, oppure che gli obblighi fossero di carattere personale e riguardassero, dunque, solo l’originario erede.

Come faccio se viene meno anche il secondo soggetto?

Il potenziale problema dell’incertezza del soggetto beneficiario dell’eredità, potrebbe porsi ugualmente, per il caso in cui anche il secondo designato non voglio, oppure si trovi nell’impossibilità di accettare, il suddetto patrimonio. Ecco che la soluzione è la seguente: si può scegliere di indicare non semplicemente un singolo soggetto, ma una serie consecutiva di sostituiti. Volendo riprendere l’esempio di prima, potrebbe aversi una disposizione dal seguente tenore: “Istituisco mio erede universale un soggetto, ma se questo non vorrà o potrà accettare l’eredità, gliene sostituisco un altro. Se nemmeno lui volesse o potesse accettare gliene sostituisco un altro ancora”, e così via. Trattasi della cosiddetta “sostituzione successiva” o “sostituzione a catena”.

Altre tipologie di sostituzione

Oltre alla sostituzione ordinaria e a quella successiva, lo strumento sostitutivo può avere altre declinazioni, a seconda delle esigenze.

Sostituzione parziale

La sostituzione parziale è utile qualora il testatore non voglia che il sostituito benefici della totalità del patrimonio ereditario, ma solo di una parte, come ad esempio, solo della metà dei beni. In questo caso, limitatamente all’altra metà, in assenza di diversa volontà, si aprirà la successione per legge e quindi beneficeranno i parenti prossimi del testatore. Nel caso in cui il testatore manifesti una diversa volontà, il notaio saprà eventualmente consigliare uno strumento alternativo.

Sostituzione plurima

La sostituzione plurima può essere scelta se il testatore decide di sostituire al primo erede designato, non una singola persona, ma più soggetti. Esempio: “Istituisco mio erede universale Tizio, ma se Tizio non vorrà o potrà accettare l’eredità, gli sostituisco Caio e Sempronio”. In questo caso, affinché la disposizione sia efficace, non sarà sufficiente che solo Caio o solo Sempronio accettino l’eredità, ma dovranno farlo entrambi, con due distinti atti di accettazione.

Sostituzione fedecommissaria

Si tratta di una tipologia particolare di sostituzione, dall’ambito applicativo ristretto. Può essere utilizzata solo qualora l’erede istituito sia un’ interdetto, e quindi che necessita di cure, assistenza e rappresentanza. Il sostituito viene individuato, dal testatore, nella persona che si impegni a prestare dette cure al soggetto incapace. In questa fattispecie il meccanismo sostitutivo opera solo nell’ipotesi di premorienza dell’incapace al soggetto lui sostituito. La funzione di questa sostituzione è prettamente assistenziale.

Sostituzione anche per singoli beni

Il meccanismo della sostituzione può essere previsto non solo nel caso in cui il testatore abbia istituito erede un soggetto, ma anche nel caso in cui abbia attribuito un singolo o singoli beni, come, appunto, nel caso di legato. Le uniche differenze rispetto alla sostituzione ereditaria sarebbero le seguenti:

•          non sarà necessario un espresso atto di accettazione, e nemmeno un’accettazione tacita, dal momento che i legati si acquisiscono in automatico, con l’apertura della successione;

•          gli eventuali obblighi saranno limitati al valore di quanto effettivamente ricevuto.

Posso farla verso chiunque?

La sostituzione dà molta rilevanza alla libertà testamentaria, ma tuttavia non può spingersi al punto da pregiudicare i diritti degli “eredi legittimari”, cioè quei soggetti cui la legge destina obbligatoriamente una quota dei beni ereditari. Il notaio saprà fornire i consigli più adatti alla tutela di tutte le parti coinvolte.

Quanto costa la sostituzione testamentaria?

La sostituzione non ha un costo autonomo: qualora sia inserita in un testamento pubblico il costo sarà quello complessivo dell’atto. Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un preventivo notarile sulla piattaforma.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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