Donazione al nascituro dal Notaio. Come funziona?

La donazione a nascituri

donazione al nascituro il figlio che deve ancora nascereCi si chiede se sia possibile recarsi dal Notaio per stipulare un atto di donazione a favore di nascituri, ovvero soggetti non ancora nati, solo concepiti, o a favore di bambini ancora non concepiti figli di una determinata persona vivente al momento della donazione. Ebbene, vi è una norma apposita che disciplina tale fattispecie e la consente, l’art.784 c.c.

È possibile, ad esempio, che un nonno manifesti la volontà, piuttosto che fare testamento, di donare al proprio nipotino non ancora nato la propria casa o un altro bene immobile. Ciò per assestare la propria situazione patrimoniale non a favore dei figli ma a favore dei nipoti. Pertanto, la legge considera il nascituro, sebbene non ancora nato e ovviamente privo della capacità di agire, capace di ricevere per donazione. Questo si giustifica per la stessa ragione per cui sono capaci di succedere.

Chi deve intervenire dal Notaio?

Ovviamente il donatario beneficiario di questa donazione non può accettare, pertanto occorre comprendere chi abbia la titolarità di dichiarare di accettare la donazione dinanzi al Notaio.

La regola generale prevede che siano i genitori del nascituro, congiuntamente o solo quello tra loro che ne abbia la responsabilità, a rappresentare i figli nati e nascituri. Dal Notaio, dunque, si presenteranno il donante e in rappresentanza del nascituro donatario uno o entrambi i genitori.

Questo può avvenire quando i genitori decidono di accettare la donazione. Potrebbe accadere, tuttavia, che di fronte ad una volontà del donante di attribuire un proprio bene al proprio nipote nascituro, i genitori non vogliono o non possono accettare.

Se i genitori non possono o non vogliono accettare, chi deve intervenire dal Notaio?

In questo caso particolare, è giusto che la volontà del donante sia rispettata anche quando per qualsiasi ragione i genitori non vogliono accettare questa donazione. Pertanto, in luogo dei genitori il Notaio farà ricorso al giudice tutelare il quale, se lo ritiene opportuno, nominerà un curatore speciale e lo autorizzerà ad intervenire all’atto e ad accettare questa donazione.

Il donatario beneficiario può essere un nascituro non concepito?

Sì, in quanto si può manifestare la volontà di destinare la proprietà di un proprio bene al figlio di una determinata persona vivente. Si pensi al nonno che intende lasciare un proprio bene ai propri futuri nipoti, qualora sia anziano e non abbia tempo di disporne diversamente quando i figli verranno ad esistenza.

Qual è il momento in cui si perfeziona l’acquisto per il nascituro?

L’atto dal Notaio determina l’immediata efficacia della donazione, anche se l’acquisto avverrà al momento della nascita del bambino. Dopo l’atto si realizza una sorta di stato di sospensione che termina nel momento della venuta ad esistenza del donatario. In ogni caso, il Notaio consiglierà alle parti di regolamentare nel contratto stipulato per atto pubblico tutti gli aspetti, anche relativi all’amministrazione dei beni prima del momento del trasferimento della proprietà al bambino, quando sarà nato. Ciò anche con riguardo ad eventuali frutti prodotti, come meglio spiegato nel seguito.

In attesa della nascita, di chi sono i beni donati? E chi deve amministrarli?

La proprietà del bene si trasferisce al donante quando questi viene ad esistenza, e anche se l’atto è stato già stipulato, in questo periodo di tempo continua ad essere amministrata dal donante. Questi infatti ne mantiene il possesso e la disponibilità e deve amministrarlo nel migliore dei modi fino al momento in cui venga trasferito al bambino nato. Qualora il donante muoia in questo periodo di tempo, l’amministrazione passa ai suoi eredi.

Se prima della nascita il bene donato produce dei frutti, a chi appartengono?

Qualora ad esempio la casa donata sia data in locazione, produce dei frutti civili ( il canone di locazione). Prima della nascita, nonostante la casa sia ancora amministrata dal donante (nell’esempio di cui sopra, il nonno). Se si tratta di beneficiario concepito, questi frutti maturano a suo favore, dunque a favore del bambino quando nascerà. In caso di nascituro non concepito, restano in capo al donante fino al momento della nascita, salvo che nel contratto sia previsto diversamente.

Quali sono i vantaggi economici di questa operazione?

Il vantaggio per i genitori è sicuramente legato alla proprietà del bene che passerà direttamente in capo al figlio al momento della nascita, senza il doppio passaggio prima in capo a sé e poi successivamente in capo ai figli. In questo modo, dunque, si può ottenere un risparmio anche in termini di costi notarili. Ovviamente, non essendo ancora nato né tanto meno in possesso di un patrimonio, i costi dell’atto notarile che vedremo nel seguito sono sostenuti dal genitore che lo rappresenta davanti al Notaio, il quale poi si avvarrà sull’immobile donato. La regola, infatti, è che i costi della donazione siano pagati dal beneficiario.

Qual è il costo dell’atto notarile di donazione a un nascituro?

Come in ogni atto notarile si prevede il pagamento dell’onorario del Notaio più Iva. Inoltre, occorre pagare l’imposta di donazione, la quale si calcola in relazione al valore catastale della casa e in base al fatto che questa sia prima casa o seconda casa. Per le donazioni che abbiano un valore inferiore ad un milione di euro e avvengano tra coniugi o tra parenti in linea retta (quindi anche tra nonno e nipote), l’atto è esente dall’imposta di registro e da quella di donazione. Se il valore è superiore al detto importo, si calcola il 4% del valore della casa per l’imposta di donazione e si paga, inoltre, l’imposta di registro pari a euro 200.

L’atto sconta, inoltre, anche l’imposta di bollo pari a euro 230, nonché l’imposta ipotecaria e catastale. Queste, se si tratta di prima casa, come sicuramente è nel caso della donazione a nascituro, sono pari a 200 euro cadauna.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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