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Vincolare beni con il testamento dal notaio

A cosa serve vincolare i beni?

vincolare beni con il testamento dal notaioProbabilmente non tutti sanno cosa significhi costituire un vincolo patrimoniale. Quello che accade quando si costituisce un vincolo, è l’attuazione di una separazione patrimoniale, fra la totalità del patrimonio, ovvero il complesso di tutti i propri beni, e determinati e specifici beni mobili, o immobili.

Lo scopo è quello di fare in modo che i beni vincolati, non possano essere aggrediti da eventuali creditori, che potrebbero vantare diverse pretese. Una figura simile, la si ritrova proprio nell’ambito dei negozi a causa di morte, con riferimento all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Oltre che con un contratto, quindi con atto fra vivi, è possibile che il vincolo di segregazione venga attuato anche a mezzo del testamento.

Perché serve il notaio?

Nonostante le tipologie di testamento, dal punto di vista degli effetti e del potenziale contenuto, siano fra loro equivalenti, sarebbe preferibile che, qualora si decida di vincolare uno o più beni ereditari ben determinati, ci si rivolga ad un notaio.

Non solo perché il notaio è in grado di fornire lo strumento giuridico giusto, per assecondare la volontà del testatore, ma, avendo conoscenza della materia, saprà anche come strutturare validamente una potenziale disposizione. Questo consentirebbe di evitare possibili fraintendimenti in sede di apertura della successione e, anche, di inserire, nel testamento, un contenuto che potrebbe rivelarsi non conforme a quanto disciplinato dalla legge.

Fondo patrimoniale per testamento

Il fondo patrimoniale è uno strumento di segregazione patrimoniale, costituito con la finalità di vincolare determinati beni, destinandoli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Si tratta quindi di una segregazione patrimoniale, con un ambito applicativo ben specifico, ovvero esclusivamente l’ambito familiare.

Il codice civile disciplina espressamente la possibilità di costituzione per testamento del fondo patrimoniale, ammettendo che ciascuno o entrambi i coniugi possano, anche per testamento, costituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia. Ecco quali sono le modalità per la sua costituzione, all’interno del testamento dal notaio.

Costituzione diretta del fondo

La modalità più semplice ed immediata è quella del fondo patrimoniale costituito in modo diretto, quindi che ha come fonte costitutiva una disposizione del testamento, senza necessità di alcuna intermediazione. Volendo fare un esempio, il testatore attribuisce direttamente determinati beni mobili o immobili, in favore di due persone legate dal vincolo matrimoniale, costituendoli direttamente all’interno di un fondo patrimoniale.

Va comunque precisato, che, per la corretta costituzione del vincolo, non basta soltanto che il testatore lo indichi in atto, facendo emergere la sua volontà, ma sarà comunque, necessario, il consenso successivo dei beneficiari della disposizione, in questo caso dei coniugi, indicati nel testamento. Detto consenso, verrebbe espresso, solo una volta apertasi la successione.

Costituzione indiretta

Oltre che in modo diretto, il testatore può decidere di vincolare determinati beni in un fondo patrimoniale, come disposizione indiretta. Questo significa che si può prevedere che il fondo venga creato successivamente la sua morte, segregando determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario, in favore di una determinata famiglia.

In questo caso si può attuare una simile disposizione, per esempio, obbligando i coniugi a costituire quei determinati beni in fondo e quindi attribuendoli, solo a condizione che i beni siano successivamente vincolati in fondo patrimoniale. Un’altra modalità potrebbe essere quella di porre l’obbligo, non a carico dei coniugi beneficiari, ma a carico di altri soggetti, per esempio eventuali eredi, con il compito, all’apertura della successione di stipulare un atto costitutivo di fondo patrimoniale.

Trust testamentario

Lo strumento di vincolo patrimoniale di portata più ampia, impiegabile anche per scopi diversi, rispetto ai bisogni della famiglia, è il trust.

Il trust è stato introdotto nel nostro ordinamento, nel momento in cui l’Italia ha aderito alla Convenzione dell’Aja. L’obiettivo è sempre quello di porre un vincolo su determinati beni mobili. In questo caso esiste una persona, detta “settlor”, che trasferisce ad un’altra, beni determinati, nell’interesse di un terzo beneficiario e per il perseguimento di una finalità specifica. Anche in ambito testamentario può impiegarsi questo istituto, facendo, però, attenzione, a non ledere i diritti di eventuali legittimari.

Vincolo di destinazione per testamento

L’adattamento italiano della figura del trust, è stata inserita all’interno del nostro codice civile, chiamandolo vincolo di destinazione. Mediante lo strumento del vincolo di destinazione, determinati beni immobili o mobili registrati possono essere destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, per un periodo non superiore a novant’anni o non eccedente la vita del soggetto designato quale beneficiario. Quindi, la finalità del negozio di destinazione e, dunque, la ragione della segregazione patrimoniale, è il perseguimento di un interesse individuato come interesse meritevole di tutela.

In questo caso, a differenza di quanto avviene nell’ambito della disciplina del fondo patrimoniale, il codice non fa alcun riferimento espresso, al fatto che il vincolo di destinazione possa essere costituito direttamente per testamento. Vediamo, quindi, in che modo, si potrebbe validamente inserire, quale vincolo di su determinati beni ereditari.

Onere di vincolare i beni

Il vincolo di destinazione, su beni facenti parte dell’asse ereditario può essere costituito, per esempio, ricorrendo alla figura del legato.

Si tratterebbe di un legato con cui si obbliga una determinata persona, alla costituzione del vincolo, una volta apertasi la successione. Tuttavia, già all’interno del testamento, deve essere correttamente specificato, non solo quali debbano essere i beni da inserire al suo interno, ma anche, e soprattutto, quale sia l’interesse meritevole che giustifichi la costituzione del vincolo stesso e quindi la separazione patrimoniale di quel bene, rispetto a tutti gli altri.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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