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Come lasciare dei beni in eredità ad un soggetto incapace attraverso il testamento dal notaio

lasciare dei beni in eredità ad un soggetto incapaceLa possibilità di lasciare in eredità dei beni a soggetti incapaci è sancita nel nostro ordinamento da una specifica norma che disciplina la cosiddetta sostituzione fedecommissaria. Chi fa testamento può lasciare tutti o parte dei suoi beni al proprio figlio, coniuge o genitore incapace e/o interdetto, con l’obbligo per quest’ultimo di conservare e restituire i beni al soggetto o all’ente assistenziale che nel corso della vita si sarà preso cura di lui.

La disposizione ha una doppia funzione, da un lato di conservazione e concentrazione del patrimonio familiare affinché lo stesso non venga disperso. Si pensi soprattutto a chi ha dei patrimoni cospicui e non vuole disperderli. Dall’altro puramente assistenziale di cura e sostegno di persone incapaci impossibilitate a prendersi cura dei propri interessi personali e patrimoniali.

Quanto costa?

Essendo una disposizione contenuta in un testamento le spese saranno quelle dovute per l’atto mortis causa. Pertanto se il testamento è per atto di notaio, e dunque pubblico e/o segreto, bisognerà corrispondere la parcella dovuta per questa tipologia di atti. Laddove invece si intende utilizzare un’altra tipologia di testamento come ad esempio l’olografo, non ci sarà alcun costo stante la gratuità di quest’ultima forma di testamento la quale non è per atto di notaio ma per scrittura privata. Anche in quest’ultimo caso, come precisato sopra, è più che opportuno rivolgersi ad un notaio per avere i giusti consigli e suggerimenti, il tutto anche attraverso la presente piattaforma.

Chi sono i soggetti della disposizione?

Le figure coinvolte nella disposizione testamentaria, che sarà predisposta con cura dal notaio, sono l’istituito, ossia l’incapace e/o interdetto, il quale potrà indifferentemente essere erede o legatario, ed il sostituito che invece sarà il soggetto che si prenderà cura dell’incapace. L’istituito può essere il figlio, il coniuge o l’ascendente (ossia il genitore) del testatore. Deve essere interdetto oppure se minore di età incapace per infermità di mente.

Tale infermità deve essere in uno stato tale da far presumere che verrà dichiarato interdetto nell’anno precedente il compimento della maggiore età. L’istituito diverrà tale al momento dell’apertura della successione e potrà accettare o rinunciare all’eredità. Se accetta acquista una proprietà cosiddetta risolubile e non piena in quanto avrà l’obbligo di conservare e restituire, alla sua morte, i beni che gli sono pervenuti alla persona o ente con finalità assistenziali che si sarà preso cura di lui.

Tali beni ad esempio non potranno essere alienati né ipotecati. Nel caso in cui vengano ipotecati dovranno pervenire al sostituito liberi da qualsivoglia gravame. Il sostituito è invece il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che subentra all’eredità alla morte dell’istituito. Il suo operato viene controllato dal tutore dell’interdetto. La figura dell’istituito viene individuata direttamente dal testatore. Il sostituito acquista i poteri e diventa dunque erede o legatario al momento della morte dell’istituito.

I poteri ed i compiti del sostituito

L’obbligo principale del sostituito è la cura dell’istituito. Deve cioè assistere materialmente, moralmente e spiritualmente l’istituito. Nella cura materiale può farsi anche aiutare da un altro soggetto ed eventualmente pattuire anche un rimborso per le spese sostenute senza tuttavia che la sua attività diventi un fine lucrativo. La cura morale e spirituale invece deve essere eseguita personalmente da sostituito. L’esecuzione degli obblighi di assistenza e cura dell’istituito incide sulla validità della stessa disposizione testamentaria.

L’oggetto della disposizione

Può riguardare l’intera eredità oppure una parte di essa ed il beneficiario può essere sia erede che legatario. Qualsiasi situazione giuridica attiva può essere oggetto della disposizione testamentaria ed anche i beni costituenti la legittima del testatore, ciò al fine di rendere ancora più efficace la cura dell’interdetto.

Gli elementi costitutivi

Gli elementi caratteristici dell’istituto riguardano l’offerta dell’eredità, che sarà in doppia formulazione, ossia a due persone diverse che sono appunto l’istituito ed il sostituito. L’istituito è il primo chiamato all’eredità in coincidenza con l’apertura della successione. Il sostituito assume invece la qualità di erede alla morte dell’istituito qualora abbia assolto i suoi doveri di cura dell’incapace. Altro elemento riguarda l’assunzione della qualità di erede o legatario successiva dei due soggetti, infatti la devoluzione del sostituito è sospensivamente condizionata al verificarsi della morte dell’istituito.

Ultimo elemento fondante dell’istituto è l’obbligazione conservativa e restitutoria. L’obbligo di conservare i beni pervenuti per eredità incide sulla possibilità dell’incapace di disporre dei medesimi. La vendita di tali beni potrà avvenire infatti solamente in presenza di determinati requisiti imposti rigorosamente dalla legge. L’obbligazione restitutoria si traduce invece in un obbligo che consiste nella restituzione materiale dei beni ereditati. Sul sostituito incombe un solo obbligo che è appunto quello della cura del soggetto incapace.

Natura giuridica della disposizione

Considerata l’impossibilità per l’incapace di disporre pienamente dei beni ricevuti in eredità si potrebbe considerare la disposizione come un diritto di proprietà temporalmente indisponibile individuando nella morte dell’istituito il termine finale della temporaneità. In realtà è più corretto parlare non di proprietà temporalmente indisponibile ma di diritto di proprietà risolubile stante il fatto dell’obbligo incombente sull’incapace di conservare e restituire i beni pervenuti in eredità alla persona fisica o giuridica che in vita si sarà presa cura di lui.

La disposizione dove deve essere contenuta?

Ovviamente, essendo una disposizione mortis causa, solamente in un testamento. Può essere contenuta in qualsiasi tipo di testamento e dunque pubblico, olografo, segreto, internazionale ed in qualsiasi tipo di testamento speciale. Tendenzialmente è più comune nei testamenti per atto di notaio, soprattutto pubblico e segreto, in quanto si tratta di una disposizione che richiede le giuste forme sacramentali per avere validità giuridica, ed al fine di incappare in nullità o inesattezze è più che preferibile rivolgersi ad un notaio per la sua predisposizione. Può anche essere l’unica diposizione contenuta nel testamento ed inoltre può essere costruita come sia una disposizione a titolo universale, ad esempio erede, sia come una disposizione a titolo particolare, ossia come legato.

Laddove si voglia inserirla in un testamento ad esempio olografo, per la sua validità è necessario rispettare quanto disposto dalla legge. Anche in tal caso può essere opportuno un colloquio con il notaio che potrà dare i giusti consigli del caso.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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