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Come lasciare l’assicurazione nel testamento dal notaio

L’assicurazione

lasciare assicurazione nel testamento dal notaioL’assicurazione è il contratto mediante il quale, pagando una somma specifica chiamata premio, l’assicuratore si obbliga a indennizzare la persona assicurata, nel caso in cui subisca un danno, oppure nel caso in cui si verifichi un altro evento collegabile a situazioni della vita umana.

Si tratta di un contratto cosiddetto aleatorio, in cui cioè non si conosce preventivamente quale sarà l’entità del vantaggio e quella del rischio. Nello specifico, con riferimento all’assicurazione, quando si effettua il pagamento del premio non è certo che si verificheranno realmente gli eventi per cui il contratto si è stipulato. Le assicurazioni si suddividono in due tipologie: assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita.

L’assicurazione contro i danni è retta dal principio indennitario: questo significa che, al verificarsi del danno, la persona che si è assicurata, riceverà una somma proporzionale al danno subito.

L’assicurazione sulla vita, invece, ha un contenuto liberamente e pattiziamente determinabile dalle parti, e si attiva al verificarsi di un dato evento o condizione, che può essere la morte, o la sopravvivenza oltre una determinata soglia d’età. Con riferimento a quest’ultima tipologia di assicurazione, oltre che riguardare direttamente la persona che lo stipula e che paga il premio, può produrre effetti favorevoli anche nei confronti di altre persone, ed essere oggetto di disposizione anche all’interno di un testamento.

L’assicurazione nel testamento

Nell’ambito del testamento, con l’ausilio del Notaio, è possibile prevedere che degli effetti favorevoli del pagamento da parte dell’assicurazione, benefici un soggetto diverso rispetto a colui che si è assicurato, ipotesi definita come assicurazione a favore del terzo e disposta dall’articolo 1920 del codice civile.

Il vantaggio di questa ultima proposta, è che l’assicurato possa decidere con calma cosa fare dell’eventuale somma che potrebbe ricevere, e garantire che vada a soggetti determinati, senza che vada perduta. Volendo fare un esempio, si potrebbe dire apertamente di voler designare una determinata persona, la quale beneficerà, in caso di morte dell’assicurato, della somma per cui si è già precedentemente stipulato un contratto di assicurazione, presso una determinata compagnia assicurativa. 

Quanto costa inserire la disposizione

Se la designazione del beneficiario dell’assicurazione già stipulata, avviene per testamento, questa preferenza non avrà alcun costo aggiuntivo, rispetto al costo complessivo dell’atto di ultima volontà redatto dal Notaio. Comunque per qualunque informazione più specifica o per ricevere un preventivo, è possibile chiedere una consulenza ai notai, direttamente dal sito.

Come esprimo la preferenza sul beneficiario

Qualora si scelga di inserire la designazione nel testamento, bisognerà specificare la persona che si vuole ne benefici. Potrà trattarsi anche di una persona non ancora nata, poiché l’essenziale è che essa lo sia alla scadenza del contratto, non al momento della stipula o designazione. Ovviamente, se inserita nel testamento, la persona scelta riceverà il pagamento dell’indennizzo solo una volta che sia deceduto l’assicurato.

La designazione, come tutte le disposizione testamentarie, è unilaterale: il beneficiario potrebbe non saperne nulla prima dell’apertura della successione, e, quindi, non deve prestare il suo consenso, nel momento in cui viene designato. Il diritto che scaturisce da una simile disposizione, nonostante sia inserito nel testamento, non è un diritto successorio, dal momento che esso non fa parte del patrimonio del defunto, ma sorgerà come diritto proprio, in quanto direttamente spettante al beneficiario dell’assicurazione.

Questo vuol dire che, qualora il beneficiario voglia trasmetterlo ad altri, potrà farlo. Inoltre, se il beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita muoia prima del testatore, il suo diritto non viene meno, ma la disposizione deve ugualmente essere eseguita, a favore dei suoi eredi. Ovviamente essi ne beneficeranno solo se la designazione sia ancora valida, cioè qualora non sia stata revocata o il soggetto assicurato non abbia disposto diversamente. Infatti qualora il testatore si penta della scelta, potrà scegliere di revocare quanto disposto in favore della persona, come accade per qualunque testamento o singola disposizione.

Posso designare in modo generico i miei eredi?

Può accadere che, nel testamento, si scelga di effettuare la designazione dei beneficiari dell’assicurazione a favore del terzo, scegliendo, in modo generico, tutte gli eredi. La designazione così formulata è, comunque, valida, ma la questione va specificata.

All’apertura della successione, avviene l'acquisto del diritto da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestono la qualità di eredi. Tuttavia va chiarito che, qualora gli eredi siano persone che rivestono la qualifica di eredi legittimi, quindi, ad esempio, coniuge e figli, essi non beneficeranno dell'indennizzo, secondo le proporzioni previste dalle norme della successione ereditaria, ma in parti uguali fra loro. Ovviamente è fatta salva un’eventuale diversa volontà del testatore, che può liberamente esprimersi, e, con l’aiuto del notaio, rendere per iscritto, in modo chiaro e palese, la sua reale intenzione.

L’assicurazione sulla vita di un terzo

La figura dell’assicurazione a favore di un terzo deve essere tenuta distinta dall’ assicurazione sulla vita di un terzo. In questo caso, infatti, il terzo viene assunto solo come parametro di riferimento, poiché dei benefici eventuali non ne godrà lui, ma sempre e comunque la persona che si è assicurata e che ha, in origine, pagato il premio. Non ci sarebbero ragioni quindi per inserire una simile disposizione all’interno di un testamento, non apportando alcun beneficio patrimoniale.

Il contratto a favore di terzo

L’assicurazione a favore di un terzo è un esempio tipizzato dal nostro ordinamento di contratto a favore di terzo. Il contratto a favore di terzo è un contratto con cui una delle parti si obbliga ad eseguire la prestazione a favore di una terza persona che non rientra, però, fra i contraenti. Inizialmente una simile possibilità non era ammessa, visto che il principio che vige nell’ambito dei contratti è quello per cui essi abbiano efficacia di legge, solo fra le parti che lo stipulano. L’apertura verso questa figura nasce dal fatto che il terzo possa ricevere, dalla stipula, solo benefici ed effetti favorevoli, non potendo essergli attribuiti obblighi o oneri, senza il suo consenso.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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