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Come inserire il Tfr nel testamento

Il Tfr per testamento

Lasciare il Tfr nel testamentoIl Tfr è l’acronimo che sta indicare il trattamento di fine rapporto, cioè la prestazione economica, cui ha diritto il lavoratore subordinato, alla cessazione della sua attività lavorativa, che deve essere corrisposta dal datore di lavoro. Detta indennità può consistere in un credito, oppure, direttamente, in una somma di denaro ben determinata.

Ecco come poter fare in modo che il Tfr, a prescindere dal suo oggetto concreto, sia lasciato, nel testamento dal notaio, a beneficio di determinate persone e quali sono le regole, previste dal nostro ordinamento, alle quali bisogna attenersi.

A chi va il Tfr dopo la morte

La disciplina del codice civile, relativa non solo al trattamento di fine rapporto, ma a tutte le indennità connesse al rapporto di lavoro subordinato, non può subire deroghe, poiché è composta da norme che hanno l’obiettivo di tutelare il lavoratore, contraente più debole del rapporto. Questo, però, non significa che il Tfr non possa essere oggetto di successione a causa di morte.

Infatti, è proprio il codice civile a regolare espressamente l’ipotesi in oggetto, stabilendo che il trattamento di fine rapporto, in caso di morte del lavoratore, deve essere corrisposto in favore del coniuge e dei suoi figli. Con riferimento a questi ultimi, rientrano anche quelli il cui riconoscimento sia intervenuto successivamente, magari a mezzo dello stesso testamento, ed  figli che siano stati solamente concepiti, ma non ancora nati.

Quindi, qualora il testatore voglia che il Tfr, dopo la sua morte, sia devoluto al proprio coniuge o ai suoi figli, non servirà che preveda nulla nello specifico, visto che si tratta di un diritto che sorge, in loro favore, in modo autonomo e automatico. La funzione di questa indennità, infatti è previdenziale e di assistenza, nei confronti dei più stretti congiunti del lavoratore. Lo dimostra il fatto che questa indennità viene esclusa, in sede di dichiarazione di successione, dall’attivo ereditario soggetto all’imposta sulle successioni.

Altri beneficiari del Tfr

Oltre al coniuge e ai figli del lavoratore, destinatari del trattamento di fine rapporto, possono essere anche i suoi parenti, entro il terzo grado e gli affini, cioè i parenti del suo coniuge, entro il secondo, ma solo qualora vivessero a carico del lavoratore defunto, cioè qualora fossero da lui regolarmente mantenuti.

Un altro potenziale beneficiario del Tfr del lavoratore defunto, è l’ex coniuge, cioè il coniuge divorziato. In base a quanto disciplinato dalla legge sul divorzio, infatti, qualora lo stesso, sia titolare dell’assegno post matrimoniale e non sia passato a nuove nozze, avrà diritto ad ottenere una parte del trattamento di fine rapporto. La porzione dovuta sarà pari al 40% dell’indennità, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso col matrimonio.

Bisogna precisare che, a prescindere dalla qualifica soggettiva rivestita dai novero soggetti beneficiari, secondo la legge, la ripartizione dell’indennità avrà come parametro il bisogno di ciascuno di essi.

Lasciare il Tfr come legato

Le considerazioni sin qui svolte, non escludono la possibilità che il trattamento di fine rapporto, possa costituire autonomo oggetto di disposizione nel testamento. Sebbene il codice civile sia silente in merito, è comunque possibile, con l’aiuto del notaio, che il Tfr possa essere lasciato a soggetti diversi da quelli menzionati dalla norma. Tuttavia, una disposizione simile è possibile solo in assenza delle persone sopra menzionate, alle quali il Tfr spetterebbe di diritto.

La tipologia di figura da adottare, trattandosi di un singolo diritto, potrebbe essere quella del legato, da configurarsi in vario modo, a seconda delle esigenze e delle situazioni. Per esempio, qualora la somma, al momento della redazione del testamento, non sia stata ancora riscossa, poiché il rapporto di lavoro è ancora in essere, si potrebbe ricorrere alla figura del legato del diritto di credito. Invece, qualora l’indennità sia stata già riscossa, poiché il rapporto di lavoro è già cessato, il legato potrebbe avere ad oggetto direttamente la somma di denaro.

Va precisato che, qualunque sia la configurazione del legato in oggetto, non è assolutamente consentita, né in modo diretto, né in modo indiretto, un’eventuale compensazione col datore di lavoro, fra debiti del lavoratore, e crediti di lavoro. Si tratta di divieto non solo testamentario, ma applicabile anche a tutti gli atti fra vivi.

Qualora manchi un’espressa attribuzione nella scheda testamentaria, e nel caso in cui manchino tutti i soggetti menzionati dal codice civile, la disciplina del codice civile statuisce che, il trattamento di fine rapporto, sia attribuito in base alle norme della successione legittima, o successione secondo la legge.

L’unico divieto si rinviene nella possibilità di disporre, eccetto con un atto a causa di morte, di tutte le attribuzioni e indennità connesse al rapporto di lavoro, prima della morte del lavoratore. Qualunque patto che abbia questo contenuto sarà nullo per violazione del divieto dei patti successori.

E se si è ricevuta l’anticipazione del Tfr?

È possibile che il lavoratore, qualora sia sorta una situazione di necessità, abbia già richiesto un’anticipazione del trattamento di fine rapporto, nonostante il rapporto di lavoro sia ancora in corso. In questo caso, la somma ricevuta, verrà detratta dal totale, e per il resto varranno le considerazioni già svolte.

Le altre indennità lavorative nel testamento

Per concludere, è opportuno chiarire se sia possibile lasciare nel testamento anche altre indennità lavorative, come ad esempio la cosiddetta indennità sostitutiva di preavviso. Si tratta dell’indennità che deve essere corrisposta per il caso di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, compiuto, senza rispettare i termini di preavviso. L’importo della stessa dovrà essere pari all’importo della retribuzione, che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per l’indennità sostitutiva, come disciplinato dalla stessa normativa finora citata, valgono le stesse regole fin qui esposte, sia con riferimento ad eventuali beneficiari, che con riferimento ad un potenziale atto di disposizione del diritto per testamento.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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