Rinuncia all’azione di riduzione
- Che funzione ha l’azione di riduzione
- Ci sono altre azioni a tutela del legittimario leso?
- A cosa serve, in definitiva, l’azione di riduzione?
- Chi può agire in riduzione?
- Quali sono i presupposti per poter agire in riduzione?
- Soluzioni alternative alla riduzione
- Costo notaio per l'atto di rinuncia all'azione di riduzione
Che cos’è l’azione di riduzione?
L’azione di riduzione è il mezzo giudiziario specifico che il legislatore concede al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l’inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni o dei legati che hanno leso i suoi diritti intangibili alla quota di legittima.
Che funzione ha l’azione di riduzione
La funzione dell’azione di riduzione (in senso stretto) si esaurisce nel rendere inefficaci nei confronti del legittimario, che agisce in riduzione, le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive dei suoi diritti di legittima.
Ci sono altre azioni a tutela del legittimario leso?
Sì. Esiste l’azione di restituzione, che è successiva all’azione di riduzione, ed è utilizzabile solo dopo aver esperito con successo l’azione di riduzione. L’azione di restituzione, però, costituisce lo strumento processuale utilizzabile poi dallo stesso legittimario per ottenere la restituzione, dal beneficiario o dai terzi, dei beni oggetto delle liberalitàà private di efficacia con l’azione di riduzione.
A cosa serve, in definitiva, l’azione di riduzione?
L’azione di riduzione accerta l’esistenza di una disposizione lesiva e delle altre condizioni dell’azione. Quindi, con l’azione di riduzione il giudice accerta la lesione dei diritti successori del legittimario.
Chi può agire in riduzione?
Possono agire in riduzione i legittimari lesi. Qualora le disposizioni lesive coinvolgano più legittimari, ciascuno di loro ha un diritto autonomo all’esercizio dell’azione, con la conseguenza che il legittimario che agisca in riduzione non può ottenere quanto compete al legittimario inattivo. Può essere, altresì, domandata dai loro eredi, legittimi e testamentari.
Quali sono i presupposti per poter agire in riduzione?
L’art. 564 del Codice Civile prevede in generale due condizioni per il legittimario che intende agire in riduzione, ossia l’accettazione beneficiata e l’imputazione.
Accettazione di ereditàà con beneficio di inventario
Il legittimario che non ha accettato l’ereditàà col beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati. L’onere di accettare con il beneficio di inventario spetta solo al legittimario leso e non al legittimario escluso, in quanto quest’ultimo non può accettare l’eredità se non dopo l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione. In altri termini, l’accettazione beneficiata è una condizione di ammissibilitàà per proporre l’azione di riduzione.
Imputazione delle liberalità
Il legittimario che domandi la riduzione di donazioni o disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Soluzioni alternative alla riduzione
Seppur l’azione di riduzione sia l’unica tutela prevista a difesa delle ragioni del legittimario leso, la prassi ha elaborato diverse soluzioni che non comportano l’avvio di un contenzioso giudiziario. Benché i costi propri della giustizia in Italia siano bassi, tutto ciò che orbita intorno ad un giudizio ha invece costi altissimi: basti pensare al costo di un avvocato, al costo di una perizia di parte che debba valutare e, soprattutto ai tempi necessari, solitamente molto lunghi per raggiungere la conclusione e ottenere una sentenza.
La prassi ha, quindi, elaborato tre diverse soluzioni che prendono il nome di atti di reintegra della legittima.
Reintegra della legittima in senso stretto
L’atto di reintegra della legittima è un atto notarile con il quale le parti sostituiscono la sentenza del giudice con la loro volontà. Con questo atto, gli eredi che hanno ricevuto più di quello che gli spettava riconoscono che, in forza della successione, il legittimario è stato leso e decidono di riconoscergli una quota di eredità maggiore (se il legittimario è stato solamente parzialmente leso) o di riconoscere la sua qualità di erede (se il legittimario è stato escluso dalla successione.
Rinuncia onerosa all’azione di riduzione
Diversamente, se la reintegra ha la finalità di riconoscere la qualità di erede del legittimario leso o pretermesso, la rinuncia onerosa all’azione non è posta in essere a tale scopo, ma al solo fine di soddisfare economicamente le ragioni e i diritti successori del legittimario. Quindi, il legittimario, rinunciando all’azione di riduzione, non consegue una quota maggiore di eredità né, se pretermesso dalla successione, la qualità stessa di erede.
Il vantaggio di questa soluzione è che il legittimario leso o pretermesso non entra a far parte della comunione ereditaria e i suoi diritti possono essere soddisfatti sia con beni ereditari, sia con beni personali degli altri eredi. Nel caso si decidesse di trasferire beni ereditari è sempre necessario prima registrare la dichiarazione di successione, presupposto affinché il notaio possa ricevere l’atto.
Rinuncia all’azione di riduzione transattiva
La rinuncia all’azione di riduzione transattiva è una variante della rinuncia onerosa. La rinuncia opera in maniera molto simile a quella descritta sopra, ma le parti transigono, quindi si fanno reciproche concessioni poiché non si trovano d’accordo, ad esempio, sulla quantificazione della lezione, sulla quota che spetterebbe al legittimario oppure sulla valutazione del patrimonio caduto in successione. Al fine di risolvere il potenziale conflitto o la lite già in essere, le rispettive parti si accordano economicamente affinché il legittimario rinunci all’azione di riduzione.
Rinuncia all’azione di riduzione gratuita
Fino ad ora sono stati analizzati gli strumenti che prevedono una soddisfazione dei diritti successori del legittimario pretermesso. Ma vi sono situazioni nelle quali la lesione della legittima è solo formale e non sostanziale: si pensi al legittimario che ha ricevuto denaro dal testatore come donazione indiretta non formalizzata in un atto notarile. Oppure ancora, la lesione deriva da un progetto successorio del testatore a cui il legittimario aderisce: si pensi al trust testamentario dove l’eredità è gestita da un soggetto terzo con l’incarico di corrispondere una rendita a chi ricopre la qualità di legittimario.
In tutti questi casi, al fine di rendere stabile la successione e, quindi evitare che essa possa essere rimessa in discussione, lo strumento utilizzabile è la rinuncia all’azione di riduzione gratuita, cioè il legittimario o i legittimari lesi rinunciano senza corrispettivo a tutelare i propri diritti mediante l’azione giudiziaria.
Costo notaio per l'atto di rinuncia all'azione di riduzione
Il costo dell’atto notarile della rinuncia non è fisso, ma prevede tassazioni, spese e onorari diversi a seconda che sia gratuita, onerosa e se vi siano all’interno trasferimenti immobiliari o di partecipazioni societarie. E' sempre opportuno richiedre direttamente al notaio informazioni dettagliate e un preventivo magari fissando un appuntamento presso lo studio del professionista.
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