Rinuncia all’azione di riduzione

Che cos’è l’azione di riduzione?

Rinuncia all’azione di riduzione, l’inefficacia delle disposizioni testamentarieL’azione di riduzione è il mezzo giudiziario specifico che il legislatore concede al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l’inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni o dei legati che hanno leso i suoi diritti intangibili alla quota di legittima.

Come funziona l’azione di riduzione

L’azione di riduzione è un’azione individuale, in quanto ciascun legittimario agisce in giudizio solo per far valere i suoi diritti e per la sua quota. Si tratta, inoltre, di un’azione personale che viene proprio indirizzata al soggetto che ha ricevuto di più con il testamento o con la donazione dal notaio, volta a rivendicare il bene che gli è stato attribuito, oltre i limiti previsti dalla legge. Ciò che va precisato è che se il testatore abbia lasciato un testamento attribuendo tutto il suo patrimonio, ad esempio, ad un soggetto diverso dai legittimari, quelle disposizioni non devono essere considerate come nulle, ma sono valide. Anzi, la validità delle disposizioni lesive costituisce un presupposto dell’azione di riduzione.

Quando può essere esercitata l’azione di riduzione

L’azione di riduzione può essere esercitata solo se il donante non è più in vita e solo contro i destinatari della disposizione riducibile e i loro eredi. Proprio per questo, come sopra precisato, si tratta di un’azione personale. Non è possibile conservarsi il diritto di esercitare l’azione di riduzione in eterno, ma si ha un termine di dieci anni.

Che funzione ha l’azione di riduzione

La funzione dell’azione di riduzione (in senso stretto) si esaurisce nel rendere inefficaci nei confronti del legittimario, che agisce in riduzione, le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive dei suoi diritti di legittima.

Ci sono altre azioni a tutela del legittimario leso?

Sì. Esiste l’azione di restituzione, che è successiva all’azione di riduzione, ed è utilizzabile solo dopo aver esperito con successo l’azione di riduzione. L’azione di restituzione, però, costituisce lo strumento processuale utilizzabile poi dallo stesso legittimario per ottenere la restituzione, dal beneficiario o dai terzi, dei beni oggetto delle liberalitàà private di efficacia con l’azione di riduzione.

Cosa si intende per azione di restituzione

Una volta che è stata ottenuta la riduzione delle disposizioni che abbiano leso i diritti dei figli e del coniuge si avrà diritto alla restituzione dei beni ereditari. Se il bene è divisibile, la riduzione avviene naturalmente, separando dal bene la parte che serve per integrare la quota riservata ai legittimari.

Se, invece, il bene non divisibile, (si pensi a una casa) l’intero bene viene assegnato al legittimario, il quale dovrà provvedere a versare una somma di denaro qualora il valore sia superiore rispetto a quello che gli spetta per legge.

A cosa serve, in definitiva, l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione accerta lesistenza di una disposizione lesiva e delle altre condizioni dell’azione. Quindi, con l’azione di riduzione il giudice accerta la lesione dei diritti successori del legittimario.

Chi può agire in riduzione?

Possono agire in riduzione i legittimari lesi. Qualora le disposizioni lesive coinvolgano più legittimari, ciascuno di loro ha un diritto autonomo all’esercizio dell’azione, con la conseguenza che il legittimario che agisca in riduzione non può ottenere quanto compete al legittimario inattivo. Può essere, altresì, domandata dai loro eredi, legittimi e testamentari.

Chi sono i legittimari

I legittimari sono anche definiti eredi necessari o riservatari e sono dei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità allo scopo di dare rilievo al vincolo familiare intenso che li lega al defunto. Sono i figli (in assenza di essi, gli ascendenti del defunto) e il coniuge. Al momento della morte di un soggetto, sebbene il legislatore abbia un occhio di riguardo in virtù del legame con il defunto, non possono essere considerati automaticamente eredi, ma devono appunto agire in riduzione per poter ottenere la quota di eredità riservata dalla legge.

Quali sono i presupposti per poter agire in riduzione?

L’art. 564 del Codice Civile prevede in generale due condizioni per il legittimario che intende agire in riduzione, ossia l’accettazione beneficiata e l’imputazione.

Accettazione di eredità con beneficio di inventario

Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati. L’onere di accettare con il beneficio di inventario spetta solo al legittimario leso e non al legittimario escluso, in quanto quest’ultimo non può accettare l’eredità se non dopo l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione. In altri termini, l’accettazione beneficiata è una condizione di ammissibilità per proporre l’azione di riduzione.

La funzione della accettazione con beneficio di inventario dal notaio è proprio quella di tutelare i donatari e i beneficiari estranei delle disposizioni testamentarie. È, infatti, necessario constatare in via preventiva ufficiale la consistenza dei beni immobili, mobili e dei crediti che lascia il defunto per accertarne l’eventuale lesione a danno dei legittimari.

L’accettazione con beneficio di inventario con atto pubblico notarile deve precedere dal punto di vista cronologico la domanda di azione di riduzione. Quindi, come già anticipato si tratta di una condizione di ammissibilità e non di un presupposto dell’azione di riduzione.

Imputazione delle liberalità

Il legittimario che domandi la riduzione di donazioni o disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Si tratta di un’operazione matematica, contabile, necessaria per il calcolo della quota che spetta in concreto al legittimario. Deve prendersi in considerazione tutto ciò che il legittimario ha ricevuto a titolo liberale, gratuitamente e senza dispensa. Nel caso di dispensa da imputazione l’obiettivo del defunto era quello di beneficiare oltre la quota di legittima un legittimario, ossia effettuare dei “regali” che andrebbero ad incidere sulla quota disponibile, ossia quella che il defunto potrebbe disporre autonomamente senza dover necessariamente tutelare determinati soggetti.

Cosa viene ridotto nell’azione di riduzione?

Esiste un ordine stabilito dal legislatore con cui si deve procedere alla riduzione delle disposizioni lesive. Quest’ordine prevede di attaccare prima le quote legali, nel caso in cui i legittimari concorrano con altri soggetti alla successione del defunto, in secondo luogo vengono attaccate le disposizioni testamentarie ed, infine, le donazioni effettuate dal notaio.

La riduzione delle quote

La tutela del legittimario avviene mediante la modificazione delle quote regolate dalla successione non regolata da testamento attraverso una compressione della quota che spetterebbe ai successibili che non sono legittimari

La riduzione delle disposizioni testamentarie

Una volta che siano state ridotte le quote previste dalla legge degli altri soggetti diversi dai legittimari, si dovranno ridurre, in presenza di un testamento pubblicato presso un notaio, le disposizioni testamentarie che ledano i diritti dei legittimari. La riduzione può avere ad oggetto qualsiasi disposizione contenuta nel testamento.

La riduzione delle donazioni

Una volta che siano state ridotte le disposizioni previste in un testamento pubblicato dal notaio, se permane ancora la lesione dei diritti dei legittimari, saranno ridotte le donazioni.

Può accadere che il defunto, quando era in vita, abbia effettuato delle donazioni per atto pubblico dal notaio, in favore di soggetti diversi dai legittimari. In questo caso se il legittimario non riuscirà a soddisfare i suoi diritti riconosciuti dal legislatore, potrà rivalersi anche sulle donazioni, considerati come atti di anticipata successione. Esiste un criterio cronologico da rispettare: saranno attaccate prima le donazioni più recenti e poi via via le anteriori. Si tratta di un criterio inderogabile, ciò vuol dire che il legittimario che vuole agire in riduzione, non può scegliere quale donazione attaccare, ma deve rispettare l’ordine imposto dalla legge.

L’azione di restituzione se il bene è venduto

Può accadere che il beneficiario delle disposizioni lesive, ossia ad esempio il beneficiario di un testamento che non sia legittimario, non abbia più nel patrimonio il bene ricevuto dal defunto o perché lo abbia venduto o per altra causa derivante dalla volontà del beneficiato. Anche in questo caso il legislatore tutela il legittimario che potrà agire cercando di ottenere il valore dei beni secondo la valutazione che è stata fatta al momento della apertura della successione.

Soluzioni alternative alla riduzione

Seppur l’azione di riduzione sia l’unica tutela prevista a difesa delle ragioni del legittimario leso, la prassi ha elaborato diverse soluzioni che non comportano l’avvio di un contenzioso giudiziario. Benché i costi propri della giustizia in Italia siano bassi, tutto ciò che orbita intorno ad un giudizio ha invece costi altissimi: basti pensare al costo di un avvocato, al costo di una perizia di parte che debba valutare e, soprattutto ai tempi necessari, solitamente molto lunghi per raggiungere la conclusione e ottenere una sentenza.

La prassi ha, quindi, elaborato tre diverse soluzioni che prendono il nome di atti di reintegra della legittima.

Reintegra della legittima in senso stretto

L’atto di reintegra della legittima è un atto notarile con il quale le parti sostituiscono la sentenza del giudice con la loro volontà. Con questo atto, gli eredi che hanno ricevuto più di quello che gli spettava riconoscono che, in forza della successione, il legittimario è stato leso e decidono di riconoscergli una quota di eredità maggiore (se il legittimario è stato solamente parzialmente leso) o di riconoscere la sua qualità di erede (se il legittimario è stato escluso dalla successione.

Rinuncia onerosa all’azione di riduzione

Diversamente, se la reintegra ha la finalità di riconoscere la qualità di erede del legittimario leso o pretermesso, la rinuncia onerosa all’azione non è posta in essere a tale scopo, ma al solo fine di soddisfare economicamente le ragioni e i diritti successori del legittimario. Quindi, il legittimario, rinunciando all’azione di riduzione, non consegue una quota maggiore di eredità né, se pretermesso dalla successione, la qualità stessa di erede.

Il vantaggio di questa soluzione è che il legittimario leso o pretermesso non entra a far parte della comunione ereditaria e i suoi diritti possono essere soddisfatti sia con beni ereditari, sia con beni personali degli altri eredi. Nel caso si decidesse di trasferire beni ereditari è sempre necessario prima registrare la dichiarazione di successione, presupposto affinché il notaio possa ricevere l’atto.

Rinuncia all’azione di riduzione transattiva

La rinuncia all’azione di riduzione transattiva è una variante della rinuncia onerosa. La rinuncia opera in maniera molto simile a quella descritta sopra, ma le parti transigono, quindi si fanno reciproche concessioni poiché non si trovano d’accordo, ad esempio, sulla quantificazione della lezione, sulla quota che spetterebbe al legittimario oppure sulla valutazione del patrimonio caduto in successione. Al fine di risolvere il potenziale conflitto o la lite già in essere, le rispettive parti si accordano economicamente affinché il legittimario rinunci all’azione di riduzione.

Rinuncia all’azione di riduzione gratuita

Fino ad ora sono stati analizzati gli strumenti che prevedono una soddisfazione dei diritti successori del legittimario pretermesso. Ma vi sono situazioni nelle quali la lesione della legittima è solo formale e non sostanziale: si pensi al legittimario che ha ricevuto denaro dal testatore come donazione indiretta non formalizzata in un atto notarile. Oppure ancora, la lesione deriva da un progetto successorio del testatore a cui il legittimario aderisce: si pensi al trust testamentario dove l’eredità è gestita da un soggetto terzo con l’incarico di corrispondere una rendita a chi ricopre la qualità di legittimario.

In tutti questi casi, al fine di rendere stabile la successione e, quindi evitare che essa possa essere rimessa in discussione, lo strumento utilizzabile è la rinuncia all’azione di riduzione gratuita, cioè il legittimario o i legittimari lesi rinunciano senza corrispettivo a tutelare i propri diritti mediante l’azione giudiziaria.

Costo notaio per l'atto di rinuncia all'azione di riduzione

Il costo dell’atto notarile della rinuncia non è fisso, ma prevede tassazioni, spese e onorari diversi a seconda che sia gratuita, onerosa e se vi siano all’interno trasferimenti immobiliari o di partecipazioni societarie. E' sempre opportuno richiedre direttamente al notaio informazioni dettagliate e un preventivo magari fissando un appuntamento presso lo studio del professionista.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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