La divisione testamentaria: cos’è, quali sono i vantaggi, quali facoltà sono riconosciute al testatore che la pone in essere e ruolo del Notaio.

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Cos’è la divisione testamentaria

La divisione testamentaria, detta anche divisione fatta dal testatore, è quel tipo di divisione ereditaria effettuata da un soggetto mediante testamento (generalmente pubblico). Con esso il testatore stabilisce per iscritto le regole di suddivisione dei beni ereditari, regole alle quali i suoi eredi dovranno attenersi.

Sono riconosciute varie forme di divisione testamentaria, a seconda della volontà espressa dal testatore nella scheda testamentaria. Si parla di assegno divisionale semplice quando quelle norme sono volte alla formazione delle porzioni tra gli eredi, al momento dell’apertura della successione. L’assegno divisionale qualificato, invece, implica una divisione dei beni comprensiva anche della parte di eredità non disponibile, cioè destinata per legge ai legittimari (i più stretti congiunti del testatore).

La divisione fatta dal testatore è in grado di operare sin dal momento dell’apertura della successione. Questo significa che ciascun erede, una volta accettata l'eredità, acquisterà direttamente i beni individuati dal testatore, e non parteciperà alla comunione ereditaria.

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Perché si procede a divisione testamentaria

La divisione fatta dal testatore si può considerare la massima espressione di autonomia testamentaria riconosciuta ad un soggetto che decida di regolare la propria successione avvantaggiando i propri eredi e assicurando loro una quota del patrimonio. La funzione principale di questo istituto è infatti quella di garantire una equa ridistribuzione della ricchezza ereditaria, dare una certezza giuridica alla successione ed evitare i costi, spesso eccessivi, legati alla stessa.

C’è poi da aggiungere che la volontà testamentaria non si esaurisce nell’individuazione degli eredi e della quota a loro spettante del patrimonio ereditario, ma è anche possibile determinare il contenuto qualitativo della quota stessa, ossia attribuire particolari beni a determinati eredi.

La divisione fatta dal testatore ovvero la divisione testamentaria dal notaio

Il Notaio per la divisione testamentaria

Il Notaio ha un ruolo fondamentale nel procedimento che porta alla redazione della divisione testamentaria: prima di tutto perché, a meno che non si tratti di un olografo, della scheda se ne occupa personalmente (cioè redige l'atto pubblico), e ha il compito di informare le parti sulla eventualità che tramite testamento si possa disporre dei propri beni.

Inoltre l’art. 733 c.c., secondo comma, menziona espressamente la possibilità di designare un terzo soggetto che si occuperà personalmente del procedimento divisionale. Questo soggetto può essere lo stesso notaio, al quale potrebbe essere demandata la semplice stima dei beni, o anche il compimento di una o più operazioni divisionali, oppure ancora il perfezionamento dell’iter, che si conclude con una vera e propria proposta di divisione.

Costo divisione testamentaria e Notaio

Come si è già anticipato, pianificando con adeguato anticipo la propria successione e prevedendo la divisione dei beni direttamente nel testamento, si risparmia non solo tempo ma anche denaro, non essendo più necessario rivolgersi al giudice o a un soggetto esterno per attivare la procedura.

Di conseguenza, le spese si riducono all’onorario notarile correlato alla stipula del testamento e alla dichiarazione di successione.

Cosa può fare il testatore nella divisione testamentaria

Il testatore, mediante divisione testamentaria, ha la facoltà di designare gli eredi che avranno diritto a succedere ed acquisire certi beni, nonché di attribuire certi beni o diritti ad ognuno di essi. Ma vediamo quali sono le altre prerogative di questo soggetto.

Il testatore può impedire agli eredi di procedere a divisione?

Ai sensi dell’art. 713 c.c., il testatore può impedire che gli eredi procedano alla divisione prima dello scadere del termine di cinque anni dall’apertura della successione, o, in caso di minori chiamati all’eredità, non prima del compimento del diciannovesimo anno di età dell’ultimo nato.

Il testatore può disporre solo di alcuni beni per testamento?

Si parla di divisione oggettivamente parziale nel caso in cui, dopo l’istituzione di erede, l’apporzionamento non abbia coinvolto l’intero asse ereditario. In tal caso, con riguardo ai beni non compresi nella divisione testamentaria, si dà luogo a una comunione ereditaria che verrà sciolta dopo la stipulazione di apposita divisione contrattuale.

L’ammissibilità di una divisione oggettivamente parziale rende l’istituto in oggetto estremamente versatile, in grado di rispondere a diversi interessi del testatore. Questi potrà, infatti, affidare al riparto testamentario la distribuzione di quei cespiti riguardo ai quali teme possano sorgere liti tra coeredi, lasciando invece che la distribuzione delle restanti sostanze avvenga in sede contrattuale.

Cosa succede se uno o più eredi sono in disaccordo con la divisione del testatore?

Quando la divisione effettuata dal testatore non determina l’attribuzione diretta di beni, ma solo la predisposizione di un progetto divisionale, l’erede destinatario di un’assegnazione manifestamente iniqua può ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di far annullare il progetto stesso. In tutti gli altri casi, il progetto divisionale si ritiene vincolante.

La manifesta iniquità non riguarda le porzioni spettanti per legge a ciascun erede, da intendersi come porzioni riservate ai legittimari sul patrimonio generale, ma riguarda fondamentalmente l’iniquità qualitativa delle porzioni, ovvero l’attribuzione di determinati beni da cui le porzioni sono composte. Naturalmente la prova di tale iniquità sarà particolarmente complessa, in quanto l’erede dovrà dimostrare che i beni lui attribuiti, pur avendo un valore economico congruo, non siano funzionalmente inidonei a perseguire l’intento divisorio.

Azioni a tutela del legittimario escluso dalla divisione

Quando dalla divisione del testatore è stato totalmente escluso un erede legittimario o l’erede istituito, la disposizione è da considerarsi nulla; pertanto, il soggetto pretermesso può agire in giudizio chiedendo la nullità della divisione operata dal testatore per preterizione del legittimario solo agendo pregiudizialmente a mezzo dell’azione di riduzione, e pertanto in questo caso dovrà agire entro 10 anni dall’apertura della successione.

Mentre, quanto viceversa l’erede sia stato istituito, ma non gli siano stati assegnati beni, e non vi siano beni sufficienti nel patrimonio del de cuius per coprire la quota lui spettante, potrà direttamente agire a mezzo dell’azione di nullità, come tale imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c.

Azione a tutela del legittimario “leso” dalla divisione

Viceversa, l’art. 735 c.c. prevede una ipotesi di lesione delle aspettative giuridiche del legittimario a seguito di divisione ereditaria, che si estrinseca nell’attribuzione di beni di valore inferiore alla sua quota di riserva. In tal caso il legittimario può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Tale azione, tuttavia, non ha la funzione di rendere nulla la divisione del testatore, bensì di modificarla e quindi di integrare le porzioni disposte dal testatore medesimo. L’integrazione si realizza attribuendo al legittimario leso ulteriori beni ereditari, già assegnati dal testatore ad altri eredi, nella misura in cui ciò sia necessario per raggiungere il valore della quota di riserva stabilita per legge.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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