Cos’è la rinuncia all’eredità e perché farla

La legge disciplina, oltre al procedimento dell’accettazione dell’eredità dopo la morte di un certo soggetto, anche l’eventualità di rinunciare alla stessa. In pratica, l’erede chiamato alla successione può richiedere, con l’assistenza del Notaio o del cancelliere del tribunale, la rinuncia formale entro un termine preciso, che può dipendere da vari fattori: se l’erede è già in possesso dei beni ereditari, la rinuncia dovrà essere fatta entro 3 mesi dall’apertura della successione; in caso contrario (cioè qualora l’erede non ne sia in possesso), il termine, più lungo, è quello di 10 anni dall’apertura della successione.

Motivi per rinunciare all’eredità

I motivi per cui una persona voglia rinunciare all’eredità possono essere molto diversi ed eterogenei tra loro. Nella maggior parte dei casi si rinuncia all’eredità quando quest’ ultima è gravata da molti debiti e pertanto non si ha il desiderio di accollarsi dei debiti altrui.

Altro motivo per cui si rinuncia all’eredità può derivare dal fatto che il chiamato all’eredità abbia già dei debiti personali e vuole evitare che siano coinvolti anche i beni che sono caduti in successione.

Può altresì capitare che si sia spinti a rinunciare all’eredità per ragioni di tipo morale: si pensi al caso in cui un figlio abbia avuto dei rapporti tesi con il padre e non voglia essere considerato erede del genitore.

rinuncia eredità dal notaio

Come si procede concretamente alla rinuncia di eredità?

Come si è già accennato, per procedere con la rinuncia occorre rivolgersi al Notaio e, in questo caso, sarà necessario firmare una dichiarazione in cui si manifesta la volontà di rifiutare l’eredità del defunto. Successivamente il Notaio dovrà accertarsi che la rinuncia sia inserita nel Registro delle successioni presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Dunque una delle modalità consiste nel recarsi dal notaio che riceverà un atto pubblico di rinuncia espressa all’eredità.

In alternativa, è possibile fare richiesta anche alla Cancelleria del Tribunale (sempre del luogo in cui si è aperta la successione), nello specifico a quella che si occupa di volontaria giurisdizione.

La relativa documentazione sarà inserita nel Registro delle successioni.

Requisiti imprescindibili per la validità della rinuncia all'Eredità

La dichiarazione di rinuncia deve essere espressa, cioè ha come presupposto la manifestazione di volontà del rinunciante. A differenza dell’accettazione dell’eredità che può essere tacita o espressa, la rinuncia all’eredità può essere solo manifestata in maniera espressa.

Non può contenere condizioni o termini (pertanto la clausola “rinuncio a condizione che mio fratello accetti la metà dell’eredità” non è valida), né essere parziale (per esempio, l’erede non può decidere di rinunciare a una parte dell’eredità ed accettare tutto il resto).

Inoltre, se risulta essere stata estorta con violenza, minaccia o inganno, può essere impugnata da colui che abbia rinunciato in presenza di queste circostanze, entro 5 anni a decorrere dal momento in cui esse sono cessate.

È possibile rinunciare parzialmente all’eredità?

Spesso ci si chiede se sia possibile rinunciare parzialmente all’eredità. si pensi al caso in cui non si voglia che nel proprio patrimonio entrino tutti i beni ereditati dalla successione, ma solo alcuni di essi.

La rinuncia all’eredità non può essere parziale (per esempio, l’erede non può decidere di rinunciare a una parte dell’eredità ed accettare tutto il resto). La legge infatti vieta in maniera espressa la rinuncia parziale all’eredità: si considera nulla e non può essere sanata in alcun modo, neanche con l’intervento di un notaio.

Questo principio vale anche per l’accettazione dell’eredità: non può un chiamato all’eredità scegliere cosa acquistare dell’eredità, al massimo può decidere di limitare la sua responsabilità con l’accettazione con beneficio di inventario.

Chi può rinunciare all’eredità

Quando si parla di rinuncia all’eredità bisogna preliminarmente comprendere chi sono i soggetti che possono procedere in tal senso. Possono rinunciare all’eredità solo i chiamati all’eredità ossia coloro che siano stati designati per testamento o in assenza di esso dalla legge.

Solo dal momento dell’apertura della successione, ossia del decesso della persona sarà possibile comprendere chi può accettare o rinunciare all’eredità. Qualunque atto compiuto prima della morte della persona, relativo alla sua eredità non può essere considerato lecito, in quanto il legislatore ne sancisce la nullità.

I minorenni possono rinunciare all’eredità?

Quando si parla di minorenni, si intendono le persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non sono dotati di capacità di agire. Per tali ragioni la legge stabilisce che per consentire la rinuncia all’eredità da parte dei minori sia necessaria la rappresentanza legale dei genitori o del tutore, nominato dal giudice tutelare.

Il procedimento per la rinuncia all’eredità da parte del minore richiede, tuttavia, un’attenta analisi in quanto sarà necessario ricorrere al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione alla rinuncia. Una volta che il giudice tutelare abbia rilasciato il decreto con cui si autorizzi a procedere in tal senso potrà essere compiuto l’atto di rinuncia all’eredità.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno può rinunciare all’eredità?

Non è possibile dare una risposta univoca a tale quesito in quanto quando viene nominato un amministratore di sostegno per una persona che ha delle menomazioni fisiche o psichiche non particolarmente gravi da ricorrere all’interdizione, si adottano dei provvedimenti che sono su misura del soggetto che beneficia. Pertanto tutto dipenderà dal decreto di nomina dell’amministratore di sostegno che stabilisce quali siano gli atti che possono essere compiuti con o senza assistenza dell’amministratore di sostegno.

Effetti della rinuncia all'Eredità

L’effetto più evidente è quello retroattivo: chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.), di conseguenza non potrà rispondere degli oneri o dei debiti che la riguardano. Di questi risponderanno gli altri chiamati all’eredità, nel momento in cui l’accettano.

Dopo la rinuncia, nella quota rimasta vacante (cioè non accettata e dunque priva di attribuzione) subentrano, se esistenti, i discendenti o i coeredi, in modi differenti a seconda che la successione sia testamentaria o legittima.

Nel primo caso, essendoci un testamento, il defunto può aver previsto l’eventualità in cui il primo istituito erede non possa o non voglia accettare l’eredità, e a tal proposito una “istituzione alternativa” (mediante la c.d. sostituzione). Poniamo un esempio per comprendere al meglio tale ipotesi: si pensi al caso in cui due coniugi abbiano un figlio e uno dei due coniugi decida di fare testamento pubblico, alla presenza del notaio disponendo dei propri beni e istituendo erede la moglie e prevedendo che, nel caso in cui non voglia o non possa accettare, al suo posto sarà considerato come chiamato all’eredità il figlio.

Nel secondo caso, invece, sono chiamati all’eredità i discendenti più prossimi di chi ha rinunciato, cioè il figlio o i figli, i fratelli e/o le sorelle del defunto oppure, qualora ciò non sia possibile, i coeredi del rinunciante (coloro ai quali sarebbe spettata una parte dell’eredità insieme al rinunciante).

In questo caso invece basti pensare a due coniugi che abbiano due figli. Il primo muore senza lasciare testamento e la moglie decide di rinunciare, alla morte del marito, all’eredità di quest’ultimo. In questo caso saranno chiamati all’eredità, e quindi a diventare eredi a seguito dell’accettazione, i due figli ciascuno per ½. Tale meccanismo previsto dalla legge si chiama rappresentazione.

In buona sostanza, la parte di chi rinuncia si ripartisce sempre equamente tra tutti coloro che sono chiamati a succedere. Inoltre, chi rinuncia all’eredità è esentato dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate.

Ci ho ripensato. Voglio accettare l'Eredità, si può?

La c.d. revoca della rinuncia, finalizzata ad accettare quell’eredità prima rifiutata, è possibile, purché l’eredità non sia stata accettata da altri eredi e non siano trascorsi i 10 anni. 

Si pensi al caso in cui vi siano 3 chiamati all’eredità e solo uno di loro rinunci all’eredità: in tal caso se gli altri due non abbiano ancora accettato l’eredità, il rinunciante potrà provvedere alla revoca della rinuncia.

Si ritiene comunque sempre necessaria una manifestazione espressa di volontà, pertanto deve essere chiara e non fraintendibile l’intenzione di revocare la precedente rinuncia.

Quando non si può revocare la rinuncia di eredità

La revoca alla rinuncia all’eredità non può essere effettuata sempre. Vi sono dei casi in cui non è possibile procedere in tal senso. Ad esempio nel caso in cui sia stato fissato un termine dal giudice per accettare l’eredità e non sia stato rispettato, non è più possibile revocare la rinuncia. Inoltre non è possibile dopo 10 anni dall’apertura della successione.

Inoltre se gli altri chiamati abbiano accettato l’eredità di cui si era espressa la volontà di rinunciare, non è possibile tornare indietro anche attraverso degli accordi stipulati tra le parti: il rinunciante e coloro che abbiano successivamente stipulato non possono recarsi dal notaio per perfezionare un accordo per modificare la loro volontà.

Tutele per i creditori a seguito di rinuncia all’eredità

In caso di rinuncia all’eredità da parte del soggetto chiamato, potrebbe accadere che si verifichi un danno ai creditori del rinunciante. Infatti questi ultimi potrebbero essere danneggiati da questo tipo di atto in quanto verrebbe ridotto il patrimonio su cui rifarsi.

Il legislatore ha previsto una tutela per tali soggetti: possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni dell’asse ereditario fino alla concorrenza dei loro crediti.

Quanto costa la rinuncia all'Eredità dal Notaio?

Il costo complessivo dell’atto può variare a seconda del professionista che si contatta. Se vuoi ricevere informazioni più dettagliate in relazione ai costi della rinuncia all'eredità, ti conviene contattare direttamente il Notaio della tua provincia anche attraverso questo portale.

L’atto di rinuncia redatto dal Notaio o dal Cancelliere competente è soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (Ufficio Successioni) e l’imposta applicabile è quella di registro in misura fissa (pari a 200 euro), anche se l’atto prevede più rinunce all’eredità. Naturalmente se viene compiuta presso un notaio dovrà contemplarsi anche l’onorario del professionista.

DOCUMENTI E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ

Una domanda particolarmente frequente che viene posta è cosa bisogna portare al notaio per procedere alla rinuncia all’eredità. Esistono delle documentazioni che è necessario fornire prima del rogito notarile di rinuncia per atto pubblico. Tra questi vi sono:

  • certificato di morte e dichiarazione sostitutiva con indicazione dell'ultima residenza del defunto;
  • valido documento di identità e codice fiscale del rinunciante;
  • fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del rinunciante e del defunto;
  • copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento (se esistente);
  • versamento, per la registrazione dell'atto, di 200 euro (si effettua presso la Banca o l'Ufficio Postale), lo stesso giorno della redazione dell'atto tramite modello F23.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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