Cos’è la rinuncia all’eredità e perché farla
- Come si procede concretamente?
- Requisiti imprescindibili per la validità della rinuncia all'eredità
- Effetti della rinuncia all'eredità
- Ci ho ripensato. voglio accettare l'eredità, si può?
- Quanto costa la rinuncia all'eredità dal notaio?
- Documenti e adempimenti necessari per la rinuncia all'eredità
La legge disciplina, oltre al procedimento dell’accettazione dell’eredità dopo la morte di un certo soggetto, anche l’eventualità di rinunciare alla stessa. In pratica, l’erede chiamato alla successione può richiedere, con l’assistenza del Notaio o del cancelliere del tribunale, la rinuncia formale entro un termine preciso, che può dipendere da vari fattori: se l’erede è già in possesso dei beni ereditari, la rinuncia dovrà essere fatta entro 3 mesi dall’apertura della successione; in caso contrario (cioè qualora l’erede non ne sia in possesso), il termine, più lungo, è quello di 10 anni dall’apertura della successione.
Se entro il termine l’erede non ha proceduto in questo senso, si configurerà la c.d. accettazione tacita: in poche parole, si considererà erede per il semplice fatto che la mancata rinuncia presuppone la volontà di accettare.
Un esempio può essere utile a chiarire questo passaggio: Tizione e Tiziona sono coniugati e abitano nella stessa casa. In seguito, Tizione muore e nomina come unica erede universale sua moglie.
In questo caso, Tiziona, se desidera rinunciare all’eredità, deve attivarsi entro 3 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dopo la morte del marito), in quanto risulta già in possesso del bene che costituisce oggetto del patrimonio ereditario. La soluzione della rinuncia all’eredità permette di sottrarsi dal rischio di accollarsi debiti e costi che di fatto sovrastano i benefici. Altri motivi per cui un erede può optare per tale soluzione possono essere logistici (esempio: i beni immobili si trovano in un’altra regione lontana ed è difficile gestirne la manutenzione a distanza) o semplicemente personali.
Nell’esempio di prima, Tiziona può trovarsi in difficoltà economiche tali da non permetterle di sobbarcarsi anche l’onere relativo all’accettazione dell’eredità; oppure, valutando i debiti contratti dal marito in vita, può non ritenere conveniente, in termini economici, accettare.
Come si procede concretamente?
Come si è già accennato, per procedere con la rinuncia occorre rivolgersi al Notaio e, in questo caso, sarà necessario firmare una dichiarazione in cui si manifesta la volontà di rifiutare l’eredità del defunto. Successivamente il Notaio dovrà accertarsi che la rinuncia sia inserita nel Registro delle successioni presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
In alternativa, è possibile fare richiesta anche alla Cancelleria del Tribunale (sempre del luogo in cui si è aperta la successione), nello specifico a quella che si occupa di volontaria giurisdizione.
La relativa documentazione sarà inserita nel Registro delle successioni.
Requisiti imprescindibili per la validità della rinuncia all'Eredità
La dichiarazione di rinuncia deve essere espressa, cioè ha come presupposto la manifestazione di volontà del rinunciante.
Non può contenere condizioni o termini (pertanto la clausola “rinuncio a condizione che mio fratello accetti la metà dell’eredità” non è valida), né essere parziale (per esempio, l’erede non può decidere di rinunciare a una parte dell’eredità ed accettare tutto il resto).
Inoltre, se risulta essere stata estorta con violenza, minaccia o inganno, può essere impugnata da colui che abbia rinunciato in presenza di queste circostanze, entro 5 anni a decorrere dal momento in cui esse sono cessate.
Effetti della rinuncia all'Eredità
L’effetto più evidente è quello retroattivo: chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.), di conseguenza non potrà rispondere degli oneri o dei debiti che la riguardano. Di questi risponderanno gli altri chiamati all’eredità, nel momento in cui l’accettano.
Dopo la rinuncia, nella quota rimasta vacante (cioè non accettata e dunque priva di attribuzione) subentrano, se esistenti, i discendenti o i coeredi, in modi differenti a seconda che la successione sia testamentaria o legittima.
Nel primo caso, essendoci un testamento, il defunto può aver previsto l’eventualità in cui il primo istituito erede non possa o non voglia accettare l’eredità, e a tal proposito una “istituzione alternativa” (mediante la c.d. sostituzione).
Nel secondo caso, invece, sono chiamati all’eredità i discendenti più prossimi di chi ha rinunciato, cioè il figlio o i figli, i fratelli e/o le sorelle del defunto oppure, qualora ciò non sia possibile, i coeredi del rinunciante (coloro ai quali sarebbe spettata una parte dell’eredità insieme al rinunciante).
Esempio per il primo caso: Tizione e Tiziona sono coniugati e hanno un figlio, Tizio. Prima della sua morte, Tizione dispone per testamento, alla presenza del Notaio, in ordine ai propri beni ereditari e istituisce erede Tiziona; dispone inoltre che, se questa non può o non vuole accettare l’eredità, al suo posto sarà chiamato all’eredità il figlio Tizio.
Esempio per il secondo caso: Tizione e Tiziona sono coniugati e hanno due figli, Tizio e Mevia. Tizione muore senza lasciare testamento, e Tiziona, al momento dell’apertura della successione, decide di rinunciare all’eredità. Secondo il meccanismo della rappresentazione, saranno eredi legittimi e in parti uguali i due figli Tizio e Mevia (a ciascuno spetterà ½ del patrimonio ereditario).
In buona sostanza, la parte di chi rinuncia si ripartisce sempre equamente tra tutti coloro che sono chiamati a succedere. Inoltre, chi rinuncia all’eredità è esentato dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate.
Ci ho ripensato. Voglio accettare l'Eredità, si può?
La c.d. revoca della rinuncia, finalizzata ad accettare quell’eredità prima rifiutata, è possibile, purché l’eredità non sia stata accettata da altri eredi e non siano trascorsi i 10 anni. Si ritiene comunque sempre necessaria una manifestazione espressa di volontà, pertanto deve essere chiara e non fraintendibile l’intenzione di revocare la precedente rinuncia.
Quanto costa la rinuncia all'Eredità dal Notaio?
Il costo complessivo dell’atto può variare a seconda del professionista che si contatta. Se vuoi ricevere informazioni più dettagliate in relazione ai costi della rinuncia all'eredità, ti conviene contattare direttamente il Notaio della tua provincia anche attraverso questo portale.
L’atto di rinuncia redatto dal Notaio o dal Cancelliere competente è soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (Ufficio Successioni) e l’imposta applicabile è quella di registro in misura fissa (pari a 200 euro), anche se l’atto prevede più rinunce all’eredità.
DOCUMENTI E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ
- certificato di morte e dichiarazione sostitutiva con indicazione dell'ultima residenza del defunto;
- valido documento di identità e codice fiscale del rinunciante;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del rinunciante e del defunto;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento (se esistente);
- versamento, per la registrazione dell'atto, di 200 euro (si effettua presso la Banca o l'Ufficio Postale), lo stesso giorno della redazione dell'atto tramite modello F23.
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