Legato in sostituzione di legittima, come funziona e costi
- Il legato: di cosa si tratta
- Legato in sostituzione di legittima
- Criterio interpretativo
- Cosa può fare il legittimario?
- Il legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento
- Legato in sostituzione di legittima e successione regolata dalla legge
- Legato in sostituzione di legittima e perdita della qualità di legittimario
- Il legato in sostituzione non richiede forme particolari
- Quanto costa
- Una casa, due figli: le domande più comuni
Il legato: di cosa si tratta
Quando si parla di legato si fa riferimento a quel fenomeno definito successione particolare che si ha quando si succede solo in determinati rapporti giuridici che facevano parte del patrimonio del defunto.
In verità, non esiste una definizione esatta di legato, ma piuttosto una definizione negativa, contrapposta alla successione universale. Quindi, il legato è quella fattispecie che non prevede la successione universale.

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Legato in sostituzione di legittima
Il legato in sostituzione di legittima è espressamente disciplinato all’art. 551 del Codice Civile .
Con il legato in sostituzione di legittima il testatore priva il legittimario della quota che la legge gli riserva necessariamente, sostituendola con una vocazione a titolo particolare, attribuendogli beni determinati (chiamato legato di specie) o un diritto di credito (legato obbligatorio). In pari tempo, il testatore dispone a titolo universale di tutto l’asse ereditario in favore esclusivo di altri soggetti.
Quale interesse può soddisfare il legato in sostituzione?
Con questo legato il testatore può soddisfare vari interessi: in particolare, può evitare l’eccessivo frazionamento di una determinata parte del suo patrimonio.
L’esempio classico è quello del testatore che vuole evitare il frazionamento eccessivo della sua azienda e allo stesso tempo desidera che l’attività aziendale continui con il legittimario - solitamente un figlio o una figlia – che, secondo lui, ha le migliori capacità in questo senso.
Dunque, con il legato in sostituzione di legittima, il testatore può attribuire la proprietà dell’azienda ad un legittimario capace di continuare l’attività aziendale e in pari tempo evitare l’eccessivo frazionamento della proprietà dell’azienda stessa.
Nelle famiglie di oggi, però, il caso più frequente è un altro: una casa di valore e due figli. Lasciarla a entrambi significa spesso comproprietià, liti sull’uso e, prima o poi, una divisione o una vendita. Il legato in sostituzione permette di dare la casa per intero a uno e all’altro un valore diverso, denaro o un altro bene.
Inoltre, il testatore potrebbe tutelare il beneficiario del legato sostitutivo dal pagamento dei debiti ereditari, oppure alleggerire le formalità per accettare l’eredità di un beneficiario minore di età oppure sottoposto a interdizione o inabilitazione, con regole da verificare caso per caso.
Un esempio con una casa e due figli
Un esempio, semplificato. Un padre ha due figli e un patrimonio di 400.000 euro: una casa da 300.000 e 100.000 sul conto. Vuole che la casa vada per intero al figlio A. Ai figli la legge riserva i due terzi del patrimonio, circa 133.333 euro a testa, mentre un terzo è disponibile. Se al figlio B lascia in sostituzione di legittima i 100.000 euro del conto, il legato vale circa 33.333 euro meno della sua legittima. Cosa può fare B?
Chi vuole evitare la lite, in casi come questo, può far presente al notaio di voler attribuire a B un valore pari o superiore alla sua legittima, oppure di riconoscergli il supplemento: sono scelte da fare sui numeri veri e sul patrimonio al momento della morte, che può essere diverso da quello di oggi. Come si calcola la parte libera è spiegato nella pagina sulla quota disponibile.

Criterio interpretativo
Non ogni attribuzione di un bene preciso ad un legittimario è da considerarsi un legato in sostituzione di legittima.
Per decidere se si tratti di un legato in sostituzione di legittima è necessario che si evinca chiaramente la volontà in maniera univoca del testatore di soddisfare tutte le ragioni ereditarie del legittimario a mezzo di una disposizione a titolo particolare, cioè con il legato.
Nel dubbio, la disposizione testamentaria dovrebbe essere interpretata come legato in conto di legittima ai sensi dell’art. 552 c.c., cioè attribuzione di un bene specifico che compone i diritti ereditari di quel determinato soggetto e, quindi, da calcolare all’interno della quota che la legge prevede debba essergli data.
Cosa può fare il legittimario?
L’art. 551 c.c. attribuisce al legittimario un diritto di scelta.
Se il legittimario decide di conseguire il legato, aderendo alla disposizione testamentaria perde il diritto a ricevere quanto la legge gli riserva, qualora il valore del legato sia inferiore al valore della quota di riserva, e non acquista la qualità di erede. Per il calcolo delle quote di riserva, secondo la Cassazione, il legittimario che riceve il legato sostitutivo conta comunque tra i legittimari, anche se lo ha accettato e ha perso il supplemento; il legato grava sulla parte indisponibile e, per l’eventuale eccedenza di valore, sulla disponibile.
Rinuncia al legato
Se il legittimario rinuncia al legato, invece, si trova nella stessa posizione del legittimario pretermesso - ossia escluso dalla successione. Pertanto, acquisisce il diritto di esperire l’azione di riduzione.
Solo l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione attribuirebbe al legittimario la qualità di erede. La scelta viene dunque lasciata al legittimario, il quale dovrà fare una valutazione di convenienza.
Quanto alla forma, il legato si acquista senza bisogno di accettazione e il conseguimento può risultare anche da comportamenti concludenti. Per rinunciare a un legato che ha per oggetto un immobile, invece, serve la forma scritta, e secondo la Cassazione agire in riduzione non basta, di per sé, a valere come rinuncia. È un passaggio da seguire con attenzione, con un avvocato e con il notaio.
Il legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento
Nel caso in cui il testatore abbia il dubbio che il legato sostitutivo dei diritti del legittimario abbia un valore inferiore ai diritti riservati per legge a quel determinato soggetto, può attribuire il diritto al supplemento, che altro non è se non il diritto a ricevere beni ereditari in misura tale da raggiungere un valore equivalente a quello che sarebbe spettato al legittimario, qualora fosse stato erede. In questo caso la figura si avvicina al legato in conto di legittima: il legittimario tiene il legato e chiede la differenza.
Legato in sostituzione di legittima e successione regolata dalla legge
È discusso se il legittimario beneficiario di un legato in sostituzione possa partecipare sulla parte dell’asse ereditario che sia oggetto della successione legittima, perché il testamento non attribuisce tutti i beni del testatore o perché una parte attribuita ad un altro soggetto non può o essere accettata (o questi non la voglia accettare) e non operino i meccanismi della sostituzione, della rappresentazione o dell’accrescimento.
Secondo alcuni, il legittimario legatario non potrebbe partecipare alla successione legittima perché il legato in sostituzione di legittima avrebbe un effetto diseredativo, vale a dire che il testatore attribuisce un determinato bene affinché quel determinato soggetto non diventi erede.
Secondo altri, con il legato in sostituzione di legittima il testatore non intenderebbe escludere il beneficiario dagli altri diritti successori. Pertanto, qualora ve ne siano i presupposti, egli dovrebbe partecipare alla successione legittima.
Legato in sostituzione di legittima e perdita della qualità di legittimario
Nel caso di legato in sostituzione di legittima disposto a favore di un soggetto che ,al momento dell’apertura della successione, non è più considerato un legittimario, sembrerebbe che il legato sia inefficace
Si pensi ad esempio al legato in sostituzione di legittima disposto a favore del coniuge - soggetto considerato legittimario - che, prima della morte del testatore, ottenga il divorzio.
In virtù dell’inefficacia testé menzionata, all’ex coniuge nulla sarebbe dovuto, ma gli effetti di cui sopra sono discussi. È bene, quindi, parlarne con il notaio che riceverà il testamento o che potrà far presente come impostare il testamento olografo. Infatti, sembrerebbe che la volontà del testatore possa decidere se mantenere o meno l’efficacia del legato in oggetto.
Legato in sostituzione e diritti del coniuge
La legge prevede alcuni diritti in favore del coniuge, come i diritti di abitazione e di uso dei mobili della casa di residenza familiare, nel caso in cui essa sia in comproprietà dei coniugi o sia di proprietà di uno solo dei coniugi. A determinate condizioni, la Legge sul divorzio prevede il diritto ad un assegno periodico anche per il coniuge divorziato. Secondo i più, questi diritti possono essere sostituiti, ma nel caso di specie non si tratterebbe di un legato in sostituzione ma, più propriamente, di un legato sottoposto alla condizione sospensiva dell’accettazione della diversa attribuzione, entro un congruo termine.
Il legato in sostituzione non richiede forme particolari
Nessuna forma è richiesta per legge ai fini della validità del legato sostitutivo. Detto legato può essere contenuto in un testamento pubblico, segreto oppure olografo. Infatti, vige il principio di uguaglianza delle forme testamentarie.
È necessario però avere cura di esplicitare espressamente l’intento di legare un determinato bene in sostituzione di legittima.
Quanto costa
Il legato in sostituzione non è un atto a sé, ma una clausola del testamento: si paga il testamento, con l’onorario del notaio e le imposte fisse se è pubblico. Dopo la morte, chi riceve una casa in legato la acquista senza accettare ma, per venderla o ipotecarla, deve far trascrivere l’acquisto sulla base di un estratto autentico del testamento, con le relative imposte. Chi vuole la cifra per il proprio caso può chiedere un preventivo ai notai della propria provincia, descrivendo la famiglia e i beni: le risposte arrivano direttamente dagli studi, spesso in poche ore.
Una casa, due figli: le domande più comuni
Voglio lasciare la casa a uno dei miei due figli e all’altro dei soldi: posso?
Sì, con un legato in sostituzione di legittima, purché nel testamento sia chiara la volontà di soddisfare con quel legato tutte le ragioni dell’altro figlio; nel dubbio il legato si presume in conto di legittima. L’altro figlio, se accetta, non diventa erede e, se il legato vale meno della sua quota, non può chiedere la differenza, salvo che il testatore gliela abbia riconosciuta. Se rifiuta, può chiedere la legittima agendo in riduzione.
Che differenza c’è tra legato in sostituzione e in conto di legittima?
Con il legato in sostituzione il legittimario riceve un bene al posto della quota: se lo accetta non è erede e di regola non chiede altro. Con il legato in conto di legittima il bene è un anticipo: il valore si imputa alla sua quota e, se vale meno, può chiedere il supplemento. Quando la volontà del testatore non è chiara, si presume il legato in conto di legittima.
Mio padre mi ha lasciato un legato in sostituzione: posso rifiutarlo?
Sì. Il legato si acquista senza accettazione, ma si può rinunciare per chiedere la legittima. Se riguarda un immobile, la rinuncia va fatta per iscritto, e secondo la Cassazione agire in riduzione non basta, da solo, a valere come rinuncia. Prima di muoversi conviene calcolare la differenza di valore, con un avvocato e con il notaio.

