Notaio: sostituire la quota ereditaria con un legato
- Il legato: di cosa si tratta
- Legato in sostituzione di legittima
- Criterio interpretativo
- Cosa può fare il legittimario?
- Il legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento
- Legato in conto di legittima e successione regolata dalla legge
- Legato in sostituzione di legittima e perdita della qualità di legittimario
- Il legato in sostituzione deve rispettare forme precise
Il legato: di cosa si tratta
Quando si parla di legato si fa riferimento a quel fenomeno definito successione particolare che si ha quando si succede solo in determinati rapporti giuridici che facevano parte del patrimonio del defunto.
In verità, non esiste una definizione esatta di legato, ma piuttosto una definizione negativa, contrapposta alla successione universale. Quindi, il legato è quella fattispecie che non prevede la successione universale.
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Legato in sostituzione di legittima
Il legato in sostituzione di legittima è espressamente disciplinato all’art. 551 del Codice Civile .
Con il legato in sostituzione di legittima il testatore priva il legittimario della quota che la legge gli riserva necessariamente, sostituendola con una vocazione a titolo particolare, attribuendogli beni determinati (chiamato legato di specie) o un diritto di credito (legato obbligatorio). In pari tempo, il testatore dispone a titolo universale di tutto l’asse ereditario in favore esclusivo di altri soggetti.
Quale interesse può soddisfare il legato in sostituzione?
Con questo legato il testatore può soddisfare vari interessi: in particolare, può evitare l’eccessivo frazionamento di una determinata parte del suo patrimonio.
L’esempio classico è quello del testatore che vuole evitare il frazionamento eccessivo della sua azienda e allo stesso tempo desidera che l’attività aziendale continui con il legittimario - solitamente un figlio o una figlia – che, secondo lui, ha le migliori capacità in questo senso.
Dunque, con il legato in sostituzione di legittima, il testatore può attribuire la proprietà dell’azienda ad un legittimario capace di continuare l’attività aziendale e in pari tempo evitare l’eccessivo frazionamento della proprietà dell’azienda stessa.
Inoltre, il testatore potrebbe tutelare il beneficiario del legato sostitutivo dal pagamento dei debiti ereditari, oppure alleggerire le formalità per accettare l’eredità di un beneficiario minore di età oppure soggetto alla tutela dell’interdizione legale o dell’inabilitazione
Criterio interpretativo
Non ogni attribuzione di un bene preciso ad un legittimario è da considerarsi un legato in sostituzione di legittima.
Per decidere se si tratti di un legato in sostituzione di legittima è necessario che si evinca chiaramente la volontà in maniera univoca del testatore di soddisfare tutte le ragioni ereditarie del legittimario a mezzo di una disposizione a titolo particolare, cioè con il legato.
Nel dubbio, la disposizione testamentaria dovrebbe essere interpretata come legato in conto di legittima ai sensi dell’art. 552 c.c., cioè attribuzione di un bene specifico che compone i diritti ereditari di quel determinato soggetto e, quindi, da calcolare all’interno della quota che la legge prevede debba essergli data.
Cosa può fare il legittimario?
L’art. 551 c.c. attribuisce al legittimario un diritto di scelta.
Se il legittimario decide di conseguire il legato, aderendo alla disposizione testamentaria perde il diritto a ricevere quanto la legge gli riserva, qualora il valore del legato sia inferiore al valore della quota di riserva.
Rinuncia al legato
Se il legittimario rinuncia al legato, invece, si trova nella stessa posizione del legittimario pretermesso - ossia escluso dalla successione. Pertanto, acquisisce il diritto di esperire l’azione di riduzione.
Solo l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione attribuirebbe al legittimario la qualità di erede. La scelta viene dunque lasciata al legittimario, il quale dovrà fare una valutazione di convenienza.
Il legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento
Nel caso in cui il testatore abbia il dubbio che il legato sostitutivo dei diritti del legittimario abbia un valore inferiore ai diritti riservati per legge a quel determinato soggetto, può attribuire il diritto al supplemento, che altro non è se non il diritto a ricevere beni ereditari in misura tale da raggiungere un valore equivalente a quello che sarebbe spettato al legittimario, qualora fosse stato erede.
Legato in conto di legittima e successione regolata dalla legge
È discusso se il legittimario beneficiario di un legato in sostituzione possa partecipare sulla parte dell’asse ereditario che sia oggetto della successione legittima, perché il testamento non attribuisce tutti i beni del testatore o perché una parte attribuita ad un altro soggetto non può o essere accettata (o questi non la voglia accettare) e non operino i meccanismi della sostituzione, della rappresentazione o dell’accrescimento.
Secondo alcuni, il legittimario legatario non potrebbe partecipare alla successione legittima perché il legato in sostituzione di legittima avrebbe un effetto diseredativo, vale a dire che il testatore attribuisce un determinato bene affinché quel determinato soggetto non diventi erede.
Secondo altri, con il legato in sostituzione di legittima il testatore non intenderebbe escludere il beneficiario dagli altri diritti successori. Pertanto, qualora ve ne siano i presupposti, egli dovrebbe partecipare alla successione legittima.
Legato in sostituzione di legittima e perdita della qualità di legittimario
Nel caso di legato in sostituzione di legittima disposto a favore di un soggetto che ,al momento dell’apertura della successione, non è più considerato un legittimario, sembrerebbe che il legato sia inefficace
Si pensi ad esempio al legato in sostituzione di legittima disposto a favore del coniuge - soggetto considerato legittimario - che, prima della morte del testatore, ottenga il divorzio.
In virtù dell’inefficacia testé menzionata, alla ex moglie nulla sarebbe dovuto, ma gli effetti di cui sopra sono discussi. È bene, quindi, farsi consigliare dal notaio che riceverà il testamento o che consiglierà come meglio redigere il testamento olografo. Infatti, sembrerebbe che la volontà del testatore possa decidere se mantenere o meno l’efficacia del legato in oggetto.
Legato in sostituzione e diritti del coniuge
La legge prevede alcuni diritti in favore del coniuge, come i diritti di abitazione e di uso dei mobili della casa di residenza familiare, nel caso in cui essa sia in comproprietà dei coniugi o sia di proprietà di uno solo dei coniugi. A determinate condizioni, la Legge sul divorzio prevede il diritto ad un assegno periodico anche per il coniuge divorziato. Secondo i più, questi diritti possono essere sostituiti, ma nel caso di specie non si tratterebbe di un legato in sostituzione ma, più propriamente, di un legato sottoposto alla condizione sospensiva dell’accettazione della diversa attribuzione, entro un congruo termine.
Il legato in sostituzione deve rispettare forme precise
Nessuna forma è richiesta per legge ai fini della validità del legato sostitutivo. Detto legato può essere contenuto in un testamento pubblico, segreto oppure olografo. Infatti, vige il principio di uguaglianza delle forme testamentarie.
È necessario però avere cura di esplicitare espressamente l’intento di legare un determinato bene in sostituzione di legittima.