Testamento internazionale davanti al Notaio

In che cosa consiste il testamento internazionale

testamento internazionale dal notaio per italiano all'estero o straniero in ItaliaAlle varie tipologie di testamento, che un soggetto può decidere di scrivere al fine di regolare la propria successione in caso di morte, si affianca il testamento internazionale, che oggi trova una disciplina tutta particolare a seguito della ratifica della Convenzione di Washington del 1973, avvenuta in Italia con la legge 387/1990. Lo scopo principale di questa legge è quello di uniformare la disciplina nazionale a quella internazionale, coinvolgendo, nell’ambito della esplicazione della volontà del testatore, soggetti stranieri o comunque residenti in un altro paese.

Tuttavia, essendo una figura difficile da inserire nel panorama legislativo italiano, la sua disciplina è abbastanza eterogenea e sembra relazionarsi talvolta a quella del testamento olografo, talaltra a quella del segreto.

Il testamento internazionale si divide in due parti: la scheda testamentaria redatta dal soggetto interessato (testatore) e l’attestato redatto e sottoscritto dal Notaio (se la sede in cui viene formato è l’Italia), nonché firmato dal testatore, dai testimoni e da lui stesso.

La scheda testamentaria è un documento che tendenzialmente ha natura di scrittura privata, e vi sono contenute le disposizioni di ultima volontà del testatore. L’attestato è invece un documento distinto ed autonomo rispetto al primo, in cui si certifica l’avvenuta esecuzione di tutti gli obblighi previsti dalla legge. Quest’ultimo ha invece la forma dell’atto pubblico.

Il testamento internazionale può essere scritto in qualsiasi lingua, purché sia stato verificato se il paese in cui si è formato abbia ratificato o meno la suddetta Convenzione.

Chi può fare testamento internazionale

I soggetti che possono procedere alla redazione del testamento sono:

  1. i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero, senza che abbia alcuna importanza il luogo in cui si trovano i beni ereditari: nel primo caso, è competente ai fini della stipula il Notaio, nel secondo l’agente diplomatico del luogo in cui si forma la volontà testamentaria;
  2. gli stranieri residenti in Italia, qualora siano originari di un paese che ha aderito alla Convenzione di Washington o comunque riconosca la validità di un testamento fatto all’estero.

Ai fini della capacità del testatore, si considera solo il fatto che egli deve essere a conoscenza del contenuto del testamento (dunque, capace di intendere e di volere).

Regole per la stesura e ruolo del Notaio

Per il testamento internazionale, comprensivo di scheda testamentaria e attestato, si richiede la forma scritta come per qualsiasi atto ricevuto dal Notaio, qualora sia costui a riceverlo. La scheda, come si è sopra accennato, viene redatta dal testatore individualmente o con l’ausilio del pubblico ufficiale o di un terzo, a seconda delle specifiche esigenze.

Le dichiarazioni sono rese alla presenza di due testimoni e del Notaio, che in questa sede certifica che le volontà espresse dal soggetto dichiarante sono conformi alla legge.

Non devono mai mancare le sottoscrizioni di tutte le parti intervenute all’atto, ai fini della sua validità. La sottoscrizione del testatore può essere antecedente o successiva rispetto al momento di consegna della scheda: in qualsiasi caso, il testamento sarà valido.

Se il testatore non può firmare/sottoscrivere (per i più disparati motivi), occorre che il Notaio (o anche un terzo soggetto che sia intervenuto) indichi nell’attestato il motivo dell’impedimento, oltre all’incapacità di firmare.

Il Notaio, a questo punto, deve procedere alla pubblicazione del testamento presso il Registro generale dei Testamenti.

Infine, valgono regole particolari relativamente alla conservazione del testamento in questione: se il testatore vuole conservarlo, si riporta nel verbale di deposito il contenuto della scheda e dell’attestato e gli viene consegnato l’atto in originale. Viceversa, se il testatore decide di non conservarlo, il Notaio provvederà comunque a trascriverlo tra gli atti di ultima volontà.

Sembra in ogni caso necessario che l’Attestato redatto dal Notaio debba essere prodotto in doppio originale, uno conservato dal Notaio nel repertorio degli atti di ultima volontà e uno consegnato al testatore.

In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell’attestato previsto all’art. 9 (art. 8 L. 387/1990).

Un ultimo elemento che sembra rilevante (anche se la sua mancanza non causa la nullità della disposizione testamentaria) è la data: essa coincide con il giorno in cui il Notaio ha sottoscritto e va indicata alla fine dell’atto.

È revocabile il testamento internazionale?

Per quanto riguarda la revocabilità, si dice che valgono le stesse norme previste per il testamento segreto, ai sensi dell’art. 679 c.c.: il testamento può essere sempre revocato, fino alla morte del testatore, in modo espresso o tacito.

RIASSUMENDO BREVEMENTE

Il testamento internazionale deve:

  • essere composto dal testamento scritto dal testatore o da un terzo, a mano o con l’ausilio di un mezzo elettronico;
  • essere composto dall’Attestato redatto dal Notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, e da lui sottoscritto insieme a tutte le parti coinvolte;
  • essere pubblicato nel Registro generale dei Testamenti;
  • essere conservato negli atti di ultima volontà, ed eventualmente (a richiesta) va consegnato in originale al testatore l’Attestato;
  • essere datato e numerato

Inoltre può sempre essere revocato fino al momento della morte del testatore.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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