Testamento olografo: come si scrive, dove si conserva e cosa fa il notaio

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Il testamento olografo è l’unico che si può fare da soli: un foglio, una penna, tutto scritto a mano, la data e la firma in fondo. Non servono testimoni, non serve il notaio e non costa nulla. Il notaio entra in gioco in tre momenti, tutti facoltativi tranne l’ultimo: prima, per controllare che le disposizioni reggano, soprattutto quando ci sono coniuge e figli; durante la vita, per custodirlo con un deposito che ha un costo contenuto; dopo la morte, per la pubblicazione, senza la quale il testamento non ha effetto. In questa pagina i requisiti che lo rendono valido, uno schema da cui partire, gli errori che lo fanno annullare, il deposito e cosa succede quando si apre la successione. Per il costo del deposito o di una consulenza sul proprio caso si chiede un preventivo a uno studio della propria provincia.

Il testamento olografo è il testamento scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. La sua natura giuridica è quella di scrittura privata qualificata, con requisiti di forma propri: ne discende che, in caso di contestazione, spetta a chi vanta dei diritti su quel testamento provarne l’autenticità, anche con testimoni o con il confronto con altri scritti del defunto.

Non ha valore se scritto a macchina o con altri mezzi finalizzati a stampare lo scritto su un foglio, quali ad esempio le macchine da scrivere. Non è richiesta una particolare modalità di scrittura, in quanto può essere scritto anche in stampatello, soprattutto se si tratta di una persona anziana che non è più in grado di scrivere in corsivo. Ciò che invece deve necessariamente essere scritto in corsivo e in una forma leggibile è la sottoscrizione, la quale rappresenta il riferimento all’attendibilità del soggetto testatore che ha fatto il suo testamento.

La scrittura deve essere la solita scrittura utilizzata dal testatore, per cui non è tanto lo stampatello o il corsivo a fare la differenza, quanto piuttosto la riconducibilità a colui che lo redige. Pertanto, se il testatore è solitamente abituato a scrivere in corsivo con una scrittura ben leggibile, lo stampatello non sarebbe del tutto escluso ma potrebbe ingenerare negli eredi il dubbio che non sia stato scritto di suo pugno.

È possibile anche scrivere il testamento in forma di lettera, vale a dire redatto su un foglio e poi inviato appunto proprio come lettera a un determinato destinatario. Può essere valido sempre che rispetti le formalità tipiche del testamento olografo.

Il testamento olografo presenta l’indubbio vantaggio della comodità ed economicità, ma gli svantaggi possono essere numerosi. Questi sono dati principalmente dal pericolo di soppressioni, alterazioni o smarrimento, dal rischio di contestazione dell'autenticità e, inoltre, ove non redatto con la consulenza di un professionista, dalla presenza di disposizioni invalide o che presentano difficoltà interpretative della reale volontà del testatore.

Vale o non vale? I tre requisiti

La legge ne chiede tre, e su ciascuno gli errori sono sempre gli stessi. Semplificando:

Vale

Scritto interamente a mano dal testatore, con la sua grafia abituale; datato con giorno, mese e anno; firmato in calce, sotto l’ultima disposizione. Va bene un foglio qualsiasi, un quaderno, una lettera.

Non vale

Scritto al computer o a macchina; scritto da un’altra persona, o con la mano guidata da altri; senza firma, o con la firma solo sulla busta e non sul foglio: in questi casi il testamento è nullo.

Da verificare

Senza data, o con la data incompleta: il testamento è annullabile su richiesta di chi ne ha interesse, entro cinque anni. Stampatello per chi scrive di norma in corsivo, aggiunte con inchiostro diverso, due fogli separati, più testamenti senza data: tutto contestabile.
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Come si scrive: uno schema da cui partire

Con il testamento olografo ciascuno di noi può pianificare il passaggio del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte. Per fare testamento occorre un foglio di carta, di qualsiasi formato; una penna, perché la matita rischia cancellazioni con il tempo; e la scrittura a mano da parte del testatore, cioè l’autografia. Non è possibile né la scrittura al computer né la scrittura a mano guidata da altri, per esempio di chi aiuta il testatore a impugnare la penna. Questo è uno schema semplice, da copiare a mano e da adattare: le parole tra parentesi vanno sostituite con i propri dati.

Io sottoscritto (nome e cognome), nato a (luogo) il (data), residente a (comune, via), nel pieno possesso delle mie facoltà, revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria e dispongo quanto segue per il tempo in cui avrò cessato di vivere. Lascio a mia moglie (nome) l’usufrutto della casa in (comune, via) e ai miei figli (nomi) la nuda proprietà della stessa in parti uguali. Lascio a (nome) la somma di (importo) euro depositata sul conto (banca). Nomino miei eredi per il resto del patrimonio i miei figli (nomi), in parti uguali. (Luogo), (giorno, mese e anno) (Firma per esteso)

Tre avvertenze. La frase di revoca all’inizio evita conflitti con testamenti scritti in passato e magari dimenticati. Coniuge e figli hanno per legge una quota che non si può toccare: prima di lasciare la casa a uno solo conviene fare i conti con la guida sul calcolo delle quote ereditarie, perché una disposizione che le lede non è nulla, ma può essere ridotta su richiesta dell’escluso. E per questo testamento non servono testimoni, non va registrato e non va depositato da nessuna parte per essere valido: il deposito, di cui parliamo sotto, serve a non perderlo, non a farlo valere.

Notaio per il testamento olografo

Spesso può essere opportuno farsi affiancare nella fase di redazione del proprio testamento olografo da un notaio, che valuti la legittimità delle disposizioni testamentarie, lasciando tuttavia che sia sempre il privato a redigerlo.

Il professionista che offre la sua consulenza non può sostituirsi al testatore, se non mediante consigli e proposte, ma non trattandosi di un testamento pubblico deve sempre essere caratterizzato dall’olografia, quindi dalla scrittura di pugno del suo autore.

L’autore deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere e non deve essere interdetto. In caso contrario potrebbe minare la regolarità formale del testamento, in quanto non essendoci direttamente il controllo del Notaio potrebbero esserci degli errori che minano la sua validità.

Le disposizioni possono essere a favore di tutti, si può effettuare una disposizione a favore di una persona fisica o di una persona giuridica. Un testamento redatto senza la consulenza di un esperto rischia di essere contestato al momento dell’esecuzione, cioè dopo la morte, quando non è più possibile correggere nulla: è il motivo per cui una consulenza prima di scrivere vale più di qualsiasi rimedio dopo.

Come posso custodire il testamento olografo?

Nella prassi tutti i notai acconsentono a ricevere in deposito fiduciario il testamento olografo a costi modesti, fornendo, se richiesti, consulenza per la redazione dello stesso.

In ogni caso, quando si sceglie la forma del testamento olografo è fondamentale informare una persona di fiducia o lasciare presso la propria residenza un avviso dell'esistenza del testamento con indicazione del luogo in cui è depositato; se nessuno ne è a conoscenza, si corre il rischio che il testamento non venga mai trovato e pubblicato.

Le alternative sono le solite: una cassaforte in casa, una cassetta di sicurezza in banca, un amico o l’avvocato di fiducia. Proteggono dallo smarrimento, ma nessuna garantisce che il testamento arrivi integro alla pubblicazione: non impediscono l’alterazione, non tolgono il dubbio sull’autenticità e soprattutto non scongiurano l’occultamento da parte di chi, dopo la morte, preferirebbe che quelle volontà non venissero eseguite.

Modalità di deposito del testamento olografo

Vediamo quindi come possono essere varie le modalità di deposito del testamento olografo. In primo luogo, è possibile redigere un testamento olografo e non depositarlo presso un pubblico ufficiale. Il testamento può essere tranquillamente conservato presso la propria abitazione, in un luogo sicuro lontano da pericoli che possano minarne l’integrità.

Ciò non toglie che prima della sua redazione, il testatore abbia potuto ottenere la consulenza di una persona esperta, di un professionista, per la sua redazione. Quando lo deposita in casa è opportuno che lo comunichi a un proprio parente o ad una persona di sua fiducia, per evitare che poi all’apertura della successione gli eredi aprano la successione legittima e dividano l’eredità in base alla legge. Custodire in casa un documento di questo valore è una responsabilità: può essere gettato via per sbaglio, trovato da qualcuno che lo nasconde, lo strappa o lo altera, e allora le ultime volontà non vengono esaudite.

Deposito del testamento dal Notaio

Un’altra modalità di deposito è quella presso il Notaio. Il testatore può fare testamento olografo di proprio pugno e poi chiedere al Notaio che lo trattenga in deposito. In questo modo, il testamento non potrà mai subire distruzioni o soppressioni di vario tipo, proprio perché è custodito dal pubblico ufficiale.

Il deposito può essere di due tipi. Nel deposito fiduciario il notaio non redige alcun atto: la scheda testamentaria viene semplicemente affidata allo studio, non al notaio come pubblico ufficiale ma come professionista di fiducia, e la riservatezza è garantita, perché il notaio non può rilasciare informazioni né sull’esistenza né sul contenuto, e procederà alla pubblicazione solo quando gli verrà presentato l’estratto di morte del testatore. Nel deposito formale, previsto per ogni scrittura privata dalla legge notarile, il notaio redige un verbale per atto pubblico, con due testimoni, che attesta la consegna. Quando si deposita dal Notaio in questa forma, si tratta sempre di una scrittura privata che però confluisce in un atto pubblico che è chiamato verbale di deposito di testamento olografo. Il costo di questo verbale non è molto elevato in quanto non va trascritto e l’impegno del Notaio è limitato alla fase della verbalizzazione e del controllo del contenuto, non di tipo discrezionale ma di tipo legale: la cifra la dà lo studio con il preventivo.

Quattro cose pratiche sul deposito formale. Il testamento si può consegnare in busta chiusa o in foglio aperto: il notaio non ha un potere di controllo sul contenuto, ma un suo parere sul rispetto della forma è sempre consigliabile. Può depositarlo il testatore, ed è l’ipotesi normale, ma secondo la tesi preferibile anche una persona da lui incaricata, perché il verbale di deposito non è un atto personalissimo; questo risolve anche il caso di chi non può muoversi da casa o dall’ospedale, dato che su dove il verbale possa essere ricevuto i notai non sono unanimi. Il deposito protegge da smarrimento, sottrazione e alterazione, ma non ha altri effetti giuridici: se il testamento è senza data, la data del verbale non rimedia. Infine, il notaio depositario non è tenuto a pubblicarlo da sé, perché non ha modo di sapere della morte: sarà chi ne ha interesse a chiedergli la pubblicazione, che per un testamento depositato formalmente può ricevere solo lui.

Se vi sono delle disposizioni lesive, ad esempio se il testatore non ha indicato tra gli eredi uno dei figli, il Notaio potrà consigliargli un diverso modo di disporre delle proprie sostanze, che non renda il testamento riducibile.

Si può ritirare il testamento depositato?

Sì, in ogni momento: è l’articolo 608 del Codice Civile a stabilire che il testatore può ritirarlo quando vuole dalle mani del notaio. Basta tornare allo studio e chiederlo; nel caso del deposito formale il notaio redige un verbale di ritiro in cui il testo del testamento viene trascritto per intero, senza problemi di riservatezza, perché anche quel verbale finisce nel fascicolo degli atti di ultima volontà, che è segreto per definizione. Chi cambia idea, del resto, non deve nemmeno ritirarlo: può scriverne un altro con data successiva.

Come si viene a conoscenza di un testamento depositato presso un Notaio?

È possibile che vi sia stata una precedente comunicazione a favore di una persona di fiducia, che pertanto si recherà al momento dell’apertura della successione presso il Notaio di riferimento. Al contrario, è possibile che gli eredi presentino alla morte una richiesta al Consiglio Notarile Distrettuale che andrà ad estenderla a tutti i Notaio del distretto, in modo da poter cercare un eventuale testamento sia pubblico che olografo depositato. È anche consultabile il cosiddetto Registro Generale dei Testamenti attraverso il quale è possibile verificare se il defunto abbia redatto un testamento in Italia o all’estero, con il conseguente rilascio di una apposita dichiarazione di riferimento.

Che differenza c’è con il testamento pubblico?

Il testamento olografo è un testamento scritto di pugno dal testatore, mentre il testamento pubblico è redatto dal Notaio come qualsiasi altro rogito notarile, pertanto scritto a macchina e poi conservato nel suo repertorio degli atti di ultima volontà.

Nel testamento olografo è il testatore che decide cosa e come scrivere, se utilizzare determinate espressioni, spesso anche confidenziali e rivolte agli eredi e su consiglio del Notaio ma sempre personalmente.

Nel testamento pubblico, invece, il testatore espone le proprie volontà al Notaio il quale trova il modo più opportuno per scriverle sotto forma di testamento. È il Notaio in questo caso che redige il testamento su richiesta del testatore e poi il testatore lo sottoscrive. Con il testamento pubblico si ha una tutela più forte in termini di formalità, ma la sostanza del testamento e la sua efficacia è la medesima.

CONSULENZA NOTAIO – TESTAMENTO OLOGRAFO

Diversi sono gli spunti che si potrebbero approfondire prima di scrivere un testamento olografo, in modo da avere consapevolezza di limiti e effetti di questo documento. Quali garanzie offre agli eredi un testamento scritto di pugno dal de cuius? Quando potrebbe convenire valutare altre opzioni, ad esempio il testamento segreto? Chiedi gratis il preventivo o contatta direttamente il Notaio Online per richiedere una consulenza, senza impegno e senza registrazione al portale. Notaio Facile può risolverti molti dubbi sulle successioni, in modo gratuito e diretto, senza intermediari tra te e il Notaio Online.

Testamento olografo, consulenza del Notaio e pubblicazione

testamento olografo notaioAbbiamo visto sopra in breve quali sono le caratteristiche salienti del testamento olografo, una delle tre forme testamentarie in uso insieme al già citato testamento segreto e a quello pubblico. Il nome stesso che porta che questa forma testamentaria ne indica la sua caratteristica principale: deve, appunto, essere olografo, cioè deve essere scritto di proprio pugno dalla persona che sta facendo testamento.

Non può, quindi, essere scritto a macchina o al computer: se così fosse, il testamento sarebbe immediatamente invalidato. Una curiosità, anche se noi tutti tenderemmo ad usare probabilmente dei semplici fogli di carta: se è fondamentale la scrittura a mano, non è invece importante il tipo di supporto sul quale il testamento viene scritto. Potremmo anche usare, ad esempio, della stoffa o un altro supporto: la cosa importante è che il materiale che utilizziamo sia adeguato a conservare il nostro scritto abbastanza a lungo e in buone condizioni e che si riconoscibile come scritto di nostro pugno.

In cosa consiste l’olografia?

L’importante è l’elemento dell’olografia, ovvero la scrittura di propria mano che sia poi corrispondente alla sottoscrizione. La scrittura di propria mano generalmente avviene su un foglio, ma come sopra detto non si esclude che possa farsi su qualsiasi altro strumento.

Su quale supporto deve essere redatto il testamento?

Deve trattarsi di un supporto resistente e durevole nel tempo, per potere risultare leggibile e valido al momento dell’apertura della successione. Questo può succedere quando ad esempio il testatore sia in fin di vita e voglia fare testamento e non abbia il tempo di procurarsi strumento più ordinati per farlo. Ovviamente è sempre meglio per la buona riuscita dell’atto unilaterale redigerlo in un momento di lucidità, in caso contrario il testamento non potrebbe avere effetto in quanto non corrisponderebbe alla sua effettiva volontà.

La sottoscrizione del testamento

Anche la mancanza della firma in calce al documento determina la nullità del testamento stesso: così come per la scrittura, anche la firma deve essere tale da potersi ricondurre come quella abituale della persona che sta facendo testamento. La sottoscrizione deve essere leggibile e riconducibile al testatore. Deve essere posta esattamente sotto le disposizioni, non può essere posta separatamente al foglio su cui sono inserite le disposizioni. Pur essendo più prudente firmare con nome e cognome per esteso, la legge ammette anche un diminutivo o un soprannome, purché la provenienza dal testatore sia certa.

Ad esempio se si utilizzano due fogli, non è possibile utilizzare un foglio per le disposizioni e uno per la sottoscrizione, in quanto si deve garantire l’unità e la continuità del testamento.

Può essere inserita la scheda testamentaria in una busta?

Molto spesso la scheda testamentaria viene redatta e poi inserita in una busta, ovvero la classica busta da lettera o raccomandata, per custodirlo nel migliore dei modi. La sottoscrizione deve essere inserita nella scheda testamentaria, non può essere messa sulla busta o almeno non solo sulla busta, a meno che non ci sia un legame tra i due elementi cartacei tali da renderli un corpo unitario.

La data nel testamento

Vi è un terzo criterio che, pur non rendendo nullo il testamento come la mancanza di firma, può fare la differenza: la data. Senza data il testamento è annullabile su richiesta di chi ne ha interesse. È infatti bene che il testamento olografo sia datato, così da indicare in modo inequivocabile il momento della sua redazione, con giorno, mese e anno o con una formula equivalente che li individui con certezza, come “Natale 2021”. Questo soprattutto nel caso in cui si rinvengano due testamenti olografi con disposizioni diverse: come capire quale è aggiornato in base alle ultime volontà senza data? Il testatore potrebbe con un primo testamento del 10 gennaio istituire erede di tutto il suo patrimonio Tizio e poi con un altro del 20 marzo istituire erede Caio. Chi è erede? È la legge, all’articolo 682 del Codice Civile , a rispondere: il testamento posteriore annulla le disposizioni precedenti incompatibili, quindi l’erede è Caio. Senza le date, nessuno potrebbe dirlo. Il secondo motivo, anche se nessuno vorrebbe tenerlo in considerazione, è in realtà una possibilità da non escludere: se a un certo punto della nostra vita dovesse intervenire una tutela legale, è bene che le nostre volontà siano incontrovertibilmente datate a prima di quel momento.

Naturalmente, se decidiamo di redigere più copie del testamento, queste devono avere lo stesso contenuto per evitare confusione e contenziosi: possiamo ad esempio volerlo affidare a più persone, così da essere sicuri che venga reso noto alla nostra dipartita. Assicuriamoci in questo caso di aver scritto copie identiche del testamento che, come già detto sopra, non può essere fotocopiato. A proposito dell’affidamento a persone di fiducia, è questa una delle caratteristiche che contraddistinguono il testamento olografo: dovremo infatti assicurarci che, al momento della nostra morte, il testamento venga reso pubblico. Possiamo dunque decidere di consegnarlo a una o più persone o prendere comunque i provvedimenti necessari a far sì che gli eredi vengano a conoscenza di questo nostro atto.

L'aiuto del Notaio per il testamento Olografo

Per quanto riguarda il ricorso al Notaio, abbiamo già evidenziato come per il testamento olografo non sia strettamente necessario (resta l'esigenza di affidare il documento a qualcuno di fiducia). Questo però non significa che non si possa ricorrere comunque alla consulenza notarile, anzi: potrebbe servire innanzitutto per l'analisi del contenuto del testamento stesso. La legge italiana prevede, infatti, specifiche disposizioni in presenza di eredi legittimi: se questi sono in vita (in particolare coniuge e figli) il de cuius non ha, come si potrebbe erroneamente pensare, la piena disponibilità del proprio capitale mobile e immobile, per il quale possiamo decidere solo in parte.

Come dividere il patrimonio in maniera corretta

Esiste una quota del patrimonio cosiddetta di riserva che è intangibile in quanto appunto riservata ai cosiddetti eredi legittimari, i figli e il coniuge. Il testatore può anche disporre di questa parte di patrimonio a favore di altri soggetti ma questa disposizione diventerebbe riducibile, pertanto il testamento potrebbe essere impugnato proprio dai soggetti pretermessi, ovvero da coloro che non sono stati chiamati alla propria quota di riserva. Il testatore è sempre libero di testare nel modo che ritiene più opportuno, ma è altrettanto opportuno rivolgersi a un professionista che eviti di fargli redigere un testamento riducibile. Si badi bene però che il testamento con disposizioni non a favore dei legittimari non è invalido, al contrario resta valido finché qualche erede che non è stato chiamato decida di impugnarlo e di agire in giudizio. In caso contrario, resterebbe valido. Chiaramente il compito del Notaio è anche svolgere una funzione anti processualistica, evitando quindi controversie tra le parti al momento dell’apertura del testamento.

Sono previste percentuali minime specifiche che sono nel pieno diritto dei nostri eredi: della restante parte possiamo invece disporre come preferiamo. È dunque importante, anche per evitare che il nostro testamento venga impugnato, che tali requisiti siano rispettati: è vero che la scelta di contestare o meno un testamento è a discrezione degli eredi, che potrebbero anche decidere di non farlo, ma è sicuramente bene avere chiare le idee e decidere di conseguenza per il meglio. Gli accorgimenti che riducono il rischio sono nella pagina su come evitare l’impugnazione del testamento. Anche se non vi fossero problemi di questo tipo, redigere un testamento può essere più complesso di quanto possiamo pensare: anche in questo caso, un Notaio può aiutarci a far sì che le nostre volontà siano redatte in modo chiaro e incontrovertibile, così che non nascano dubbi sulle nostre disposizioni.

La revoca del testamento olografo

La revoca del testamento può avvenire in vari modi e anche attraverso il testamento olografo. È possibile anche redigere molti testamenti, ognuno dei quali prevede una determinata disposizione. Per questo motivo è fondamentale l’elemento della data. La circostanza che vi siano più testamenti olografi, non compromette la loro validità. L’importante è che tra di loro non vi siano contraddizioni tali da far ritenere sussistente una volontà di revoca.

Questo in quanto se la disposizione successiva sia contraddittoria con la precedente, rappresenta implicitamente la volontà di revocare la prima. Si può anche revocare espressamente il precedente testamento.

Ad esempio, se un soggetto ha fatto testamento con una precisa data ma poi dimentica il luogo in cui lo ha custodito, può redigerne un altro e iniziare le disposizioni con l’indicazione “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”. In questo modo varrà solo il testamento successivo. Quindi le revoche possono essere implicite o esplicite. Se il testatore distrugge materialmente il proprio testamento, ha implicitamente revocato le sue disposizioni, che quindi non hanno più valore.

Dopo la morte: la pubblicazione

Il testamento è un atto destinato ad avere efficacia solo dopo la morte del suo autore, e per l’olografo questo passa da un atto preciso: chi lo ha in mano ha l’obbligo di presentarlo a un notaio per la pubblicazione, e nasconderlo è reato. Il notaio lo pubblica con un verbale, alla presenza di due testimoni, descrivendolo e riproducendone il contenuto; serve l’originale, non una fotocopia, insieme all’estratto di morte del testatore. Può chiederlo chiunque ne abbia interesse, non solo un erede, e da quel momento si può accettare l’eredità e dare esecuzione alle disposizioni. È anche l’unico momento in cui il testamento olografo si registra: fino ad allora non deve essere registrato da nessuna parte. Come si svolge, cosa portare e cosa succede dopo è nella guida sulla pubblicazione del testamento dal notaio; entro dodici mesi dalla morte va poi presentata la dichiarazione di successione.

Testamento olografo: riassumiamo

Riassumiamo di seguito in breve le caratteristiche salienti del testamento olografo, che sono:

  • deve essere redatto a mano da chi sta facendo testamento, pena l’invalidità dello stesso;
  • deve essere firmato in calce a mano da chi sta facendo testamento, sempre pena la sua invalidità;
  • deve essere datato, soprattutto in caso vi siano più versioni successive dello stesso;
  • può essere redatto su qualsiasi supporto atto alla conservazione dello scritto;
  • sia la scrittura sia la firma devono essere riconoscibili come quelli abituali della persona che sta facendo testamento;
  • non richiede un atto notarile, anche se sarebbe bene avvalersi comunque di una consulenza del Notaio per assicurarci che rispetti i termini di legge (in particolare per quanto riguarda le quote di spettanza dei nostri eredi legittimi) e che sia chiaro in ogni sua parte riguardo le nostre volontà;
  • è bene sia affidato a persone di fiducia per essere sicuri che venga pubblicato al momento della nostra morte, possiamo anche consegnarlo al Notaio per assicurarci che questo avvenga.

Le domande di chi vuole scriverlo da solo

Il testamento olografo va depositato o registrato dal notaio per essere valido?

No. Vale dal momento in cui è scritto a mano, datato e firmato, anche se resta in un cassetto. Il deposito dal notaio serve a non perderlo e a non farlo alterare, non a renderlo valido; la registrazione avviene una sola volta, dopo la morte, con la pubblicazione.

Quanto costa depositare un testamento olografo dal notaio?

Poco, rispetto agli altri atti: il deposito fiduciario, senza verbale, ha di norma un costo modesto; il deposito formale con verbale ha un onorario contenuto, perché l’atto non va trascritto e il lavoro dello studio si limita alla verbalizzazione e a un controllo di legalità. La cifra esatta la dà il preventivo dello studio.

Si può fare testamento senza notaio?

Sì: l’olografo è fatto per questo. Il notaio non serve per scriverlo; serve dopo la morte, per la pubblicazione, senza la quale nessuna disposizione può essere eseguita.

Posso scriverlo in stampatello o al computer?

Al computer no, mai: sarebbe nullo. In stampatello sì, purché sia la grafia abituale di chi scrive; se di solito scrive in corsivo, lo stampatello espone a contestazioni sull’autenticità. La firma va sempre in corsivo e leggibile.

Cosa succede se manca la data?

Il testamento non è nullo ma annullabile, su richiesta di chi ne ha interesse, entro cinque anni dal giorno in cui gli è stata data esecuzione. Senza data, inoltre, non si può stabilire quale prevale se ne esistono due, e nemmeno il deposito dal notaio rimedia, perché la data del verbale non sostituisce quella del testamento: conviene sempre scrivere giorno, mese e anno.

Come faccio a non farlo impugnare?

Rispettando le quote di coniuge e figli, scrivendo disposizioni chiare, datando e firmando bene, e conservandolo in modo sicuro, meglio se dal notaio. Un testamento che lede la legittima non è nullo, ma l’escluso può chiederne la riduzione dopo la morte: una consulenza prima di scrivere costa molto meno di una causa dopo.

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