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Gli atti di disposizione dei beni ereditari comportano l’accettazione dell’eredità anche in mancanza di una dichiarazione espressa: si tratta dell’accettazione tacita

Cos’è l’accettazione tacita dell’eredità?

L’accettazione tacita è l’accettazione fatta attraverso un comportamento concludente, ossia che è tale da far presupporre la volontà di accettare l’eredità. Essa quindi è costituita da fatti ed atti a cui l’ordinamento italiano collega l’accettazione di un’eredità. Tale tipologia di accettazione ereditaria fa diventare il soggetto che pone in essere il comportamento concludente un erede puro e semplice, che acquista tutti i diritti e gli obblighi presenti nel patrimonio ereditario in proporzione alla quota di sua spettanza.

accettazione tacita ereditaL’accettazione tacita è disciplinata dall’articolo 476 del codice civile e presuppone che il soggetto chiamato all’eredità diventi un erede anche se non è andato dal Notaio per perfezionare un atto di accettazione espressa dell’eredità. Infatti, in tale ipotesi per diventare erede sarebbe sufficiente tenere il comportamento che, secondo la legge, comporta l’accettazione tacita. Si tratta quindi di un atto dispositivo che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede; i comportamenti concludenti per l’accettazione tacita che prevede la normativa italiana sono diversi ma tutti sono costituiti da un atto di disposizione dei beni dell’eredità, come vediamo qui di seguito.

Quali sono gli atti che comportano l’accettazione tacita dell’eredità?

Secondo la normativa attualmente vigente ogni atto di disposizione di beni e diritti che fanno parte del patrimonio ereditario comporta che il soggetto eredita tacitamente l’eredità. Per atto di disposizione si intende un contratto o un atto con cui si trasferisce la proprietà del bene o si costituiscono altri diritti sullo stesso, come un diritto di usufrutto o di locazione.

Alcuni esempi di atti che comportano l’accettazione tacita, anche molto comuni, possono essere:

  • La donazione di una macchina presente nell’asse ereditario o di un qualsiasi altro oggetto che ne faceva parte;
  • La vendita di beni ereditari, come ad esempio la vendita della casa che apparteneva al defunto, caduta in successione;
  • La rinunzia all’eredità fatta solo in favore di alcuni coeredi e non di tutti oppure disposta in cambio di una somma di denaro;
  • La voltura catastale dell’immobile del defunto a proprio nome.

In conseguenza di tali comportamenti, il soggetto che li ha tenuti diventa un erede puro e semplice proprio perché ha esercitato delle facoltà che potrebbe esercitare solo il proprietario del bene. Infatti nessuna persona potrebbe donare, vendere o intestare a sé una cosa che non è sua. In questi casi che abbiamo visto, secondo la legge, la persona disponente agisce solo e proprio perché si considera già proprietario di quei beni; egli quindi ritenendo di averli ricevuti dalla successione, in qualità di erede, ne dispone liberamente. Ecco perché questi atti comportano un’accettazione, seppur tacita, dell’eredità. Essi, nella maggior parte dei casi, dovrebbero essere trascritti regolarmente.

La trascrizione dell’accettazione tacita

Quando l’atto che comporta accettazione di un’eredità viene perfezionato con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata si può richiederne la trascrizione.

La trascrizione è uno strumento che permette di iscrivere il fatto avvenuto ed il relativo documento in registri pubblici. Essa consente l’inopponibilità del trasferimento e permette di avere la continuità delle trascrizioni, ossia dei passaggi di proprietà sul bene oggetto dell’atto. Ad esempio, se un nipote vuole vendere la casa del nonno defunto a Tizio senza avere accettato l’eredità, non si potrebbe annotare nel registro pubblico immobiliare del Comune che la casa è passata dal nonno a Tizio, ma dovrà essere specificato che vi è stato un passaggio intermedio: dal nonno al nipote per successione e dal nipote a Tizio per atto di compravendita.

Il soggetto che accetta tacitamente quindi è proprio l’anello di congiunzione tra i vari passaggi e la trascrizione dell’atto permette di trasferire il bene con tutte le carte in regola. Ne deriva che il Notaio che si occupa della compravendita, come spesso accade, inserisce nell’atto di compravendita una parte specifica e preliminare relativa all’accettazione tacita dell’eredità e provvederà alla sua regolare trascrizione.

La trascrizione dell’accettazione tacita può essere sempre chiesta al Notaio, poiché tale professionista è un pubblico ufficiale che ha il potere-dovere di iscrivere gli atti nei registri pubblici ogni volta che ne sia richiesto ed ogni volta che riceve un atto per cui sia necessario provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita.

Si può vendere un bene ereditario senza l’accettazione tacita?

Come abbiamo visto finora disporre di un bene ereditario significa accettare l’eredità, anche quando manca una dichiarazione di volontà espressa in merito. Perciò vendere un bene che è caduto in successione comporta l’accettazione tacita quasi sempre. Difatti ciò che abbiamo spiegato vale in linea generale nella maggior parte dei casi.

Esiste però un’eccezione alla regola che sarebbe bene conoscere, informandosi in tempo da un professionista competente in materia.  Stiamo parlando delle previsioni dell’articolo 460 del codice civile. Tale normativa consente che siano esercitate alcune azioni e tenuti certi comportamenti con i beni ereditari senza che si abbia la conseguenza dell’accettazione tacita dell’eredità. Si parla, in tal caso, dei poteri del chiamato all’eredità. Essi consistono principalmente in atti conservativi, volti a mantenere un adeguato stato di conservazione dei beni, oppure di vigilanza sugli stessi o di necessaria amministrazione del patrimonio ereditario. L’articolo 460 cod. civ. spiega quindi come gestire i beni ereditari senza accettare l’eredità ed include anche la possibile ipotesi di vendita che non comporti accettazione tacita. Questi atti, però, potrebbero essere disposti validamente solo se vi è una stretta osservanza delle regole che sono previste, pertanto sarebbe sempre opportuno rivolgersi ad un Notaio per farsi assistere nel loro compimento.

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