Accettazione tacita dell’eredità: cos’è e quando scatta

QUALE ATTO NOTARILE DEVI FARE?
Che tipo di atto notarile devi fare?
Preventivo notaio, trova il notaio online e contattalo direttamente
Nessun costo, nessun intermediario. Risponde direttamente il notaio. I tuoi dati sono protetti e usati solo per inoltrare la richiesta al notaio.

Qui Rispondono Solo i Notai
GRATIS E SENZA IMPEGNO

QUI RISPONDONO SOLO I NOTAI ! GRATIS E SENZA IMPEGNO

preventivo certificato

Cos’è l’accettazione tacita dell’eredità?

L’accettazione tacita è l’accettazione fatta attraverso un comportamento concludente, ossia che è tale da far presupporre la volontà di accettare l’eredità. Essa quindi è costituita da fatti ed atti a cui l’ordinamento italiano collega l’accettazione di un’eredità. Tale tipologia di accettazione ereditaria fa diventare il soggetto che pone in essere il comportamento concludente un erede puro e semplice, che acquista tutti i diritti e gli obblighi presenti nel patrimonio ereditario in proporzione alla quota di sua spettanza.

accettazione tacita ereditaL’accettazione tacita è disciplinata dall’articolo 476 del Codice Civile e presuppone che il soggetto chiamato all’eredità diventi un erede anche se non è andato dal Notaio per perfezionare un atto di accettazione espressa dell’eredità. Infatti, in tale ipotesi per diventare erede sarebbe sufficiente tenere il comportamento che, secondo la legge, comporta l’accettazione tacita. Si tratta quindi di un atto dispositivo che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede; i comportamenti concludenti per l’accettazione tacita che prevede la normativa italiana sono diversi ma tutti sono costituiti da un atto di disposizione dei beni dell’eredità, come vediamo qui di seguito.

SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

Chi può fare accettazione tacita all’eredità

Possono accettare tacitamente l’eredità coloro che sono chiamati all’eredità per testamento o per legge. La persona defunta potrebbe aver lasciato un testamento nominando eredi delle persone care: queste ultime, come sopra precisato, per vendere, ad esempio, tali beni dovranno necessariamente accettare l’eredità e quindi l’atto di vendita implicherebbe l’accettazione tacita.

Stesso discorso può essere effettuato anche nel caso in cui non vi sia testamento e si sia chiamati all’eredità dalla legge: in tal caso è  il legislatore  che ha stabilito chi sono i chiamati all’eredità e in che misura.

Chi non può fare accettazione tacita dell’eredità

Esistono delle persone per le quali la legge impone l’accettazione di eredità con beneficio di inventario: è il caso delle persone incapaci.

In questo caso quindi i minori, gli interdetti e gli inabilitati e nel caso in cui lo preveda il decreto di nomina, il beneficiario di amministrazione di sostegno, non potranno accettare l’eredità tacitamente vendendo direttamente i beni, ma dovranno necessariamente fare un’accettazione espressa con beneficio di inventario.

Quali sono gli atti che comportano l’accettazione tacita dell’eredità?

Secondo la normativa attualmente vigente ogni atto di disposizione di beni e diritti che fanno parte del patrimonio ereditario comporta che il soggetto eredita tacitamente l’eredità. Per atto di disposizione si intende un contratto o un atto con cui si trasferisce la proprietà del bene o si costituiscono altri diritti sullo stesso, come un diritto di usufrutto o di locazione.

Si pensi al caso di una donazione di una macchina presente nell’asse ereditario o di una vendita di una casa che apparteneva al defunto caduta in successione. Questi, come altri esempi, implicano la volontà di accettare l’eredità.

Altro esempio classico è la divisione ereditaria: qualora i chiamati all’eredità non abbiano manifestato in maniera espressa la volontà di accettare l’eredità, ma intendano di dividere il patrimonio ereditario, altro non si determinerà che accettazione tacita dell’eredità.

La legge dà il criterio, la Cassazione ha riempito l’elenco con i casi veri. Questo schema, semplificato, raccoglie quelli che tornano più spesso; il confine nel caso concreto va comunque verificato con il notaio.

Vale come accettazione tacita Non vale come accettazione
Vendere o donare la casa o l’auto del defunto Presentare la dichiarazione di successione e pagare le relative imposte
Affittare l’appartamento ereditato o incassare i canoni di un affitto in corso Pagare il funerale, anche con denaro proprio
Dare a qualcuno la procura per vendere un bene ereditario, o chiedere in giudizio la divisione Pagare un debito del defunto con denaro proprio, o pagare una multa a lui intestata
Pagare un debito del defunto con il suo denaro, o incassare una somma che gli era dovuta Custodire i beni, far riparare il tetto, cambiare la serratura: sono atti conservativi
Chiedere la voltura catastale a proprio nome: la giurisprudenza, di regola, la considera accettazione Vendere un bene deperibile con l’autorizzazione del giudice, nei limiti dell’art. 460

Cosa comporta l’accettazione tacita

In conseguenza dei comportamenti sopra elencati, il soggetto che li ha tenuti, diventa un erede puro e semplice proprio perché ha esercitato delle facoltà che potrebbe esercitare solo il proprietario del bene. Infatti nessuna persona potrebbe donare, vendere o intestare a sé una cosa che non è sua. In questi casi che abbiamo visto, secondo la legge, la persona disponente agisce solo e proprio perché si considera già proprietario di quei beni; egli quindi ritenendo di averli ricevuti dalla successione, in qualità di erede, ne dispone liberamente. Ecco perché questi atti comportano un’accettazione, seppur tacita, dell’eredità. Essi, nella maggior parte dei casi, dovrebbero essere trascritti regolarmente.

Accettazione tacita e debiti ereditari

Una volta compiuto un atto che determina l’accettazione dell’eredità si diventerà eredi a tutti gli effetti e quindi, in tale veste, si sarà responsabili anche del pagamento dei debiti ereditari.

Al momento dell’apertura della successione i debiti si dividono automaticamente in base alla quota con cui si partecipa alla successione e di cui si è titolari e non bisognerà procedere a un atto di divisione dinanzi al notaio. Quindi prima di compiere qualsiasi atto dispositivo, è importante conoscerne le conseguenze che possono derivarne. Chi ha accettato tacitamente non può più rinunciare né chiedere il beneficio di inventario: il gesto, una volta fatto, chiude la porta.

La trascrizione dell’accettazione tacita

Quando l’atto che comporta accettazione di un’eredità viene perfezionato con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata si può richiederne la trascrizione.

La trascrizione è uno strumento che permette di iscrivere il fatto avvenuto ed il relativo documento in registri pubblici. Essa rende il trasferimento opponibile ai terzi e permette di avere la continuità delle trascrizioni, ossia dei passaggi di proprietà sul bene oggetto dell’atto. Grazie alla cosiddetta continuità delle trascrizioni è infatti possibile conoscere i vari passaggi di proprietà dell’immobile.

Ad esempio, se un nipote vuole vendere la casa del nonno defunto a un soggetto estraneo, senza avere accettato l’eredità, non si potrebbe annotare nel registro pubblico immobiliare che la casa è passata dal nonno alla persona estranea alla famiglia, ma dovrà essere specificato che vi è stato un passaggio intermedio: dal nonno al nipote per successione e dal nipote al terzo estraneo per atto di compravendita.

Il soggetto che accetta tacitamente quindi è proprio l’anello di congiunzione tra i vari passaggi e la trascrizione dell’atto permette di trasferire il bene con tutte le carte in regola. Ne deriva che il Notaio che si occupa della compravendita, come spesso accade, inserisce nell’atto di compravendita una parte specifica e preliminare relativa all’accettazione tacita dell’eredità e provvederà alla sua regolare trascrizione.

La trascrizione dell’accettazione tacita può essere sempre chiesta al Notaio, poiché tale professionista è un pubblico ufficiale che ha il potere-dovere di iscrivere gli atti nei registri pubblici ogni volta che ne sia richiesto ed ogni volta che riceve un atto per cui sia necessario provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita. È anche il motivo per cui, anni dopo una successione mai formalizzata, la banca del compratore o il notaio della vendita chiedono questo passaggio prima del rogito: senza, la catena dei passaggi di proprietà ha un buco.

Quanto costa l’accettazione tacita dell’eredità

Sebbene non sia un atto espresso in cui la parte manifesti la volontà di accettare l’eredità, come sopra analizzato, si tratta di un atto che prevede degli adempimenti che il notaio dovrà curare.

Ciò vuol dire che vi sono delle imposte da pagare come l’imposta ipotecaria, in misura fissa, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria, oltre agli oneri professionali che possono variare da professionista in professionista. Le cifre fisse, in tutto, sono di poche centinaia di euro e cambiano con il tipo di atto; quando la trascrizione viene fatta dentro il rogito di vendita, spesso la voce compare nel preventivo della compravendita stessa. Per il proprio caso, chi deve vendere o intestarsi una casa ereditata può chiedere ai notai della propria provincia un preventivo che comprenda anche la trascrizione dell’accettazione: la risposta arriva direttamente dagli studi, spesso in poche ore.

Si può vendere un bene ereditario senza l’accettazione tacita?

Come abbiamo visto finora disporre di un bene ereditario significa accettare l’eredità, anche quando manca una dichiarazione di volontà espressa in merito. Perciò vendere un bene che è caduto in successione comporta l’accettazione tacita quasi sempre. Difatti ciò che abbiamo spiegato vale in linea generale nella maggior parte dei casi.

Esiste però un’eccezione alla regola che sarebbe bene conoscere, informandosi in tempo da un professionista competente in materia come il notaio. Stiamo parlando delle previsioni dell’articolo 460 del Codice Civile . Tale normativa consente che siano esercitate alcune azioni e tenuti certi comportamenti con i beni ereditari senza che si abbia la conseguenza dell’accettazione tacita dell’eredità.

Si parla, in tal caso, dei poteri del chiamato all’eredità. Essi consistono principalmente in atti conservativi, volti a mantenere un adeguato stato di conservazione dei beni, oppure di vigilanza sugli stessi o di necessaria amministrazione del patrimonio ereditario. L’articolo 460 cod. civ. spiega quindi come gestire i beni ereditari senza accettare l’eredità ed include anche la possibile ipotesi di vendita che non comporti accettazione tacita. Questi atti, però, potrebbero essere disposti validamente solo se vi è una stretta osservanza delle regole che sono previste, pertanto è buona norma parlarne con un Notaio prima di compierli.

La dichiarazione è fatta, l’affitto va incassato: le domande che arrivano

Ho presentato la dichiarazione di successione: ho accettato tacitamente?

No. Per la Cassazione la dichiarazione di successione e il pagamento delle relative imposte sono adempimenti fiscali, che non esprimono la volontà di diventare erede. Attenzione però agli atti che vengono subito dopo: la voltura catastale a proprio nome, di regola, viene invece considerata accettazione. Chi vuole tenersi aperta la rinuncia o il beneficio di inventario fa bene a chiarire la sequenza con il notaio prima di procedere.

L’appartamento di mia madre è affittato: se incasso io il canone, ho accettato?

Sì. Incassare i canoni di un immobile ereditario è un atto che solo l’erede ha diritto di compiere, e la giurisprudenza lo considera accettazione tacita; lo stesso vale per stipulare un nuovo contratto di affitto. Chi non ha ancora deciso può far versare i canoni su un conto intestato all’eredità, o comunque non farli propri, ma è una situazione da impostare con il notaio.

Devo vendere la casa ereditata: serve prima un atto di accettazione separato?

Di norma no. Il notaio che riceve la vendita inserisce nell’atto l’accettazione tacita dell’eredità e la trascrive insieme alla compravendita, così la continuità dei passaggi è rispettata. Le imposte fisse di questa trascrizione si aggiungono a quelle della vendita e compaiono nel preventivo.