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Cosa si può lasciare nel testamento

Il contenuto del testamento

cosa si può lasciare nel testamentoIl testamento è l’unico documento che una persona ha a disposizione nel nostro ordinamento per disporre delle sue sostanze, beni e diritti, per quando avrà cessato di vivere. Il suo contenuto è liberamente determinabile, come se fosse un contratto, con la differenza che nel testamento l’unica volontà che conta è quella della persona che lo fa, non dovendo essere presenti altre persone né servendo altri consensi.

Non vi è dubbio che il testamento possa contenere tutte le decisioni e gli atti di disposizione che la persona desidera vengano assunte o poste in essere dopo la sua morte, e quindi quando si aprirà la sua successione. Il luogo di apertura della successione sarà quello in cui la persona sarà residente, al momento della sua morte cerebrale. Il testatore potrà decidere di lasciare beni di sua proprietà, che quindi già fanno parte del suo patrimonio, o altri diritti reali minori, come l’usufrutto, che già vanta verso altri. Si può anche scegliere di costituire dei diritti direttamente in capo a dei soggetti da beneficiare nel testamento.

Esistono anche delle tipologie o categorie di beni che non si penserebbe di poter rendere oggetto di lascito testamentario, se non con l’aiuto del notaio, in sede di redazione di testamento. Volendo fare degli esempi, è possibile cedere i benefici derivanti da una polizza assicurativa già pagata, o anche l’immobile che godiamo in multiproprietà con altre persone, limitatamente ovviamente alla quota che ci spetta di diritto, o, ancora, destinare i proventi della nostra attività lavorativa.

Istituzione di erede e legato

Abbiamo già detto che lo strumento per poter destinare e attribuire tutte le situazioni di cui siamo titolari, dopo la nostra morte, è il testamento. Sebbene possa essere strutturato come meglio si ritiene ed il suo contenuto possa essere estremamente variabile e variegato, è possibile riassumere le disposizioni patrimoniali in due macro categorie.

Tali macro categorie fungono da contenitori di tutti i beni e diritti, a seconda che si voglia attribuire la totalità, oppure solo singoli beni. Qualora si voglia attribuire la totalità dei beni o una quota ideale dell’intero, si ricorrerà alla figura dell’istituzione di erede, mentre se si vorrà dare un singolo bene o un singolo diritto sarà utile ricorrere alla figura del legato. Mentre lo status di erede, è una condizione perpetua, nel senso che non esiste la possibilità che l’accettazione di eredità possa avere una scadenza, il legato può essere previsto anche a termine. Nel primo caso, però, si può sempre rinunciare all’eredità, il legato invece si acquista in automatico, ed un eventuale rinuncia, comunque ammissibile, opera in modo retroattivo su un acquisto già verificatosi.

Diritti che si estinguono con la morte

Non tutti i diritti di cui una persona è titolare rimangono dopo la sua morte: esistono delle situazioni che, infatti, si estinguono e quindi non è possibile che siano inserite come lasciti testamentari. La regola generale è che possano essere lasciati tutti i diritti patrimoniali, compresi i diritti potestativi, come il diritto di riscatto nella vendita con patto di riscatto, ed i contratti che il testatore ha stipulato prima della sua morte.

Per quanto riguarda i diritti che non sono stati ancora acquisiti, questi, normalmente, cessano con la morte, come per esempio accade nel caso di proposta semplice. Si estinguono anche i diritti per loro natura temporanei, che cessano non appena cessa la vita del loro titolare, come il diritto di abitazione.

Non si possono trasmettere nemmeno i diritti personalissimi, legati alla personalità del defunto come il diritto al nome o gli status familiari. Con riferimento, poi, ai rapporti di diritto pubblico, mentre le obbligazioni civili, i debiti d’imposta, ed in generale tutti gli obblighi tributari si trasmettono in automatico e saranno gli eredi a dover farsene carico, le obbligazioni derivanti da illecito penale si estinguono con la morte del reo.

Contenuto non patrimoniale del testamento

Il testamento può anche contenere elementi privi di rilievo giuridico o attributivo in senso stretto, per esempio delle raccomandazioni rivolte ai familiari, come nel caso in cui si inviti un figlio a proseguire nei suoi studi, oppure si auspichi che non ci siano litigi, una volta che si aprirà la successione.

Possono essere inserite delle condizioni, una clausola penale, degli oneri a carico di soggetti determinati di compiere una qualche attività, o di non compierla, come nel caso in cui si imponga il divieto di vendere un bene ereditario per un dato periodo di tempo. Ancora, il testatore potrebbe decidere di dettare delle regole, di cui i futuri eredi dovranno tener conto in sede di divisione. Fra le disposizioni testamentarie con contenuto non patrimoniale possono essercene alcune che, sebbene non comportino vere e proprie attribuzioni in favore del destinatario, possono essere comunque molto importanti.

L’esempio più significativo è la possibilità che nel testamento possa essere validamente inserito il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio. Una disposizione simile, avendo forti conseguenze ed un rilievo di tipo pubblicistico, che prevale sulla libertà testamentaria, non è, pertanto, revocabile. Questo significa che se, successivamente, il testamento, dovesse essere, in tutto, o in parte, revocato, il riconoscimento non perderebbe efficacia. Esso produrrà i suoi effetti solo una volta aperta la successione del testatore.

Altri esempi di disposizioni non patrimoniali che possono essere contenute in un testamento, sono le indicazioni sulla destinazione dei propri resti, che possono essere cremati, dispersi in mare, oppure affidati alla scienza, o disposizioni sulla destinazione degli organi; ancora, potrebbero essere fornite indicazioni sulla sepoltura o sul sepolcro.

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