Ritiro del testamento dal notaio: quando vale come revoca
- Il significato del testamento nella vita di un individuo
- Le tipologie di testamento
- La possibilità di revocare un testamento
- Il ritiro del testamento dal notaio
- Il ritiro del testamento segreto dal notaio
- Il ritiro del testamento olografo
- Due dubbi pratici sul ritiro
Il significato del testamento nella vita di un individuo
Il testamento è l’unico strumento offerto dal legislatore per poter disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. La confezione di questo documento rappresenta un momento particolarmente importante e solenne nella vita di ciascun individuo. In particolare scegliere i soggetti che succederanno nei propri beni, crediti, debiti e rapporti giuridici contratti in vita è un passo estremamente delicato. Spesso le eredità sono formate, oltre che da beni, anche da debiti che potrebbero gravare sulle persone più care al testatore.

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Le tipologie di testamento
Il testamento può assumere varie forme a seconda della volontà del testatore e delle circostanze in cui si trova. Il testamento può essere pubblico, olografo, segreto, speciale e internazionale. Ciascuna forma ha il medesimo valore, non esiste una forma testamentaria più importante dell’altra. Fa eccezione solo la durata del testamento speciale, che perde efficacia tre mesi dopo la fine dell’emergenza; le differenze tra le forme sono nella pagina sulle tipologie di testamento. Si tratta di un atto unilaterale che non ammette la possibilità da parte degli altri di poter intervenire nella formazione della volontà del testatore.
Il ruolo del notaio
A seconda del tipo di testamento che si intende scegliere il notaio rivestirà un ruolo differente anche per le modalità di revoca, qualora il testatore abbia cambiato idea nel corso del tempo.
Il testamento pubblico
Nel testamento pubblico colui che intende disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere si recherà dal notaio e dichiarerà le sue ultime volontà e il notaio le ridurrà per iscritto per atto pubblico notarile. In tal caso è obbligatoria la presenza di due testimoni che abbiano i requisiti imposti dalla legge. Il testamento pubblico resta nella raccolta del notaio e non si può ritirare: per cambiarlo serve una revoca, con un nuovo testamento o con un atto ricevuto dal notaio davanti a due testimoni (art. 680 c.c.).
Il testamento olografo
Il testamento olografo si caratterizza perché è una scrittura effettuata di pugno dal testore dotata della data e della firma. Il testatore può decidere di conservare tale scrittura nella propria casa o decidere di consegnarla al notaio. Il deposito può essere formale o fiduciario. Nel deposito formale il testamento consegnato dal testatore viene, di norma, conservato tra gli atti di ultima volontà del notaio. Si distingue dal deposito fiduciario perché si redige per atto pubblico un verbale di deposito, alla presenza di due testimoni, adempimento che non avviene con il deposito fiduciario. Per quest’ultimo esiste anche il registro volontario del testamento olografo.
Il testamento segreto
Con il testamento segreto il testatore ha la priorità di tutelare la segretezza del contenuto della scheda testamentaria. Può essere scritto sia a macchina o di pugno sia dal testatore, che da un terzo.
Il testatore provvederà a consegnare personalmente la scheda testamentaria che può essere sigillata o non. Nel caso in cui non sia sigillata, la si fa sigillare in presenza del notaio e dei testimoni (art. 605 c.c.).

La possibilità di revocare un testamento
Il testamento è atto revocabile. In qualsiasi momento il testatore può decidere di revocare le proprie volontà e non è possibile rinunciare alla facoltà di revoca. Quest’ultimo è un principio molto importante del nostro ordinamento sancito dal legislatore espressamente. Lo dice l’art. 679 c.c., che toglie effetto a ogni clausola contraria. La revoca, infatti, può essere espressa o tacita. Può accadere che dopo diversi anni che si abbiano espresso le proprie volontà per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, la situazione familiare cambi, o determinati beni non siano più nel patrimonio, oppure si avverta l’esigenza di distribuire il patrimonio in maniera differente. Le diverse vicissitudini della vita possono incidere in maniera tale da modificare le proprie ultime volontà.
Il ritiro del testamento dal notaio
Il ritiro dalle mani del notaio riguarda soltanto il testamento segreto e l’olografo depositato (art. 608 c.c.), e non sempre equivale a una revoca. Dipende da come è scritta la scheda.
Dopo il ritiro, il testamento vale ancora?
✔ Olografo depositato: sì, il ritiro non lo revoca.
✔ Segreto scritto tutto a mano, datato e firmato dal testatore: sì, vale come olografo (art. 685 c.c.).
✘ Segreto scritto al computer o da un’altra persona: no, con il ritiro si intende revocato.
⚠ Testamento pubblico: non si ritira; per cambiarlo serve una revoca.
Modalità del ritiro
Sia per il testamento olografo che per il testamento segreto, le modalità con cui ritirare il testamento sono le medesime. Della restituzione si prende nota a margine o in calce all’atto di deposito; se il testamento si trova in un archivio notarile, per esempio perché il notaio ha cessato l’attività, il verbale lo redige l’archivista. Per l’olografo lasciato al notaio in semplice deposito fiduciario, come avvenga la restituzione è buona norma chiederlo al notaio.
Il ritiro del testamento segreto dal notaio
Il testatore, come sopra anticipato, può recarsi dal notaio per ritirare il suo testamento segreto. Richiedere di riavere la scheda testamentaria custodita presso il notaio non necessariamente comporta una revoca dello stesso. Infatti se la scheda è stata scritta di pugno dal testatore può accadere che al momento della sua morte, valga come testamento olografo e quindi le sue volontà non perdono alcun effetto. Perché accada, la scheda deve essere scritta per intero a mano, datata e firmata (artt. 602 e 607 c.c.). Se, invece, il testamento è stato scritto a macchina o da un terzo, mancano i requisiti per poterlo far valere come testamento. Siccome tra gli elementi del testamento segreto rientra anche il deposito dello stesso da un notaio, se questo requisito essenziale viene a mancare il testamento si intende revocato.
Il verbale di ritiro
Il ritiro del testamento segreto non avviene mediante un semplice gesto pratico: a cura del notaio si redige un verbale della restituzione, alla presenza di due testimoni. È un adempimento necessario che serve proprio ad ufficializzare la volontà del testatore. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, nel verbale se ne fa menzione.
Chi può ritirare il testamento?
Il testamento segreto per poter essere revocato non può essere ritirato da chiunque. Neanche un parente stretto può effettuare questa operazione al posto del testatore. La legge parla infatti di ritiro «a opera del testatore» (art. 685 c.c.); se il testatore non può spostarsi, è buona norma chiedere al notaio come procedere. Dopo la morte, invece, il testamento non si ritira: il notaio lo apre e ne cura la pubblicazione (art. 621 c.c.).
Il ritiro del testamento olografo
Come sopra precisato il testatore può consegnare in modo formale il testamento con la redazione ufficiale da parte del notaio della consegna. Il ritiro del testamento olografo non comporta gli stessi effetti del ritiro del testamento segreto. In altre parole se il testatore che abbia scritto il testamento nella propria casa, decida di andare dal notaio per depositarlo ufficialmente, ma poi decida di ritirarlo, questo non perderà i suoi effetti. Non dovrà intendersi al momento della morte del testatore privo di effetti.
Il ritiro del testamento olografo non dà luogo a una revoca tacita del testamento. Il testatore infatti potrà sempre decidere di scrivere di pugno il testamento e conservarlo nella propria casa.
Un esempio: Paolo aveva depositato dal notaio un olografo con cui lascia l’appartamento al figlio. Lo ritira per tenerlo a casa, e la disposizione resta valida. Se però poi lo strappa o lo cancella, il testamento si considera revocato, salvo prova che lo abbia fatto un altro o che Paolo non volesse revocarlo (art. 684 c.c.), e la casa seguirà un altro testamento o la successione legittima.
Due dubbi pratici sul ritiro
Gli eredi possono ritirare il testamento depositato?
No. Il ritiro spetta al testatore; dopo la sua morte il testamento segreto o l’olografo depositato viene pubblicato dal notaio (artt. 620 e 621 c.c.).
Ritirare il testamento ha un costo?
Il ritiro richiede un verbale redatto dal notaio con due testimoni. Se e quanto costi nel proprio caso si può sapere con un preventivo notarile online, con risposta di norma in poche ore.