Come vincolare il proprio patrimonio senza rischi

Come vincolare il proprio patrimonio con la segregazione patrimoniale

come vincolare il proprio patrimonio senza rischi con la segregazione patrimoniale ed i negozi fiduciariSegregare una parte del proprio patrimonio per soddisfare determinati interessi meritevoli di tutela è un’operazione delicata che richiede un’attenta analisi circa la sussistenza dei presupposti e requisiti di validità richiesti dalla legge.

Soprattutto nel caso in cui vengano vincolati beni immobili bisogna rispettare non solo la normativa a ciò specificamente prevista ma occorre anche coordinare tale disciplina con le disposizioni previste in tema di trasferimento di diritti reali.

Problema ancora più delicato è il caso in cui si voglia vincolare fiduciariamente il proprio patrimonio attraverso un testamento. In tale caso è necessario rispettare i principi fondamentali del nostro ordinamento previsti per le successioni, e quindi occorre conformarsi al divieto dei patti successori nonché garantire la tutela dei  diritti dei legittimari.

Per tali ragioni, prima di optare per un tipo di negozio segregativo piuttosto che un altro è opportuno consigliarsi con il notaio in modo da effettuare scelte consapevoli.

Come vincolare il proprio patrimonio con il negozio fiduciario

Il negozio fiduciario non è espressamente previsto dal codice civile ma sicuramente rientra tra i negozi ammessi dal nostro ordinamento, consentito nell’ambito della autonomia contrattuale riconosciuta ai privati.

Il negozio fiduciario ha delle caratteristiche fondamentali evidenziate nel corso del tempo da dottrina e giurisprudenza. Queste sono:

  • L’esistenza di un negozio formale che rientra in uno dei negozi-tipi previsti dalla legge
  • Il trasferimento formale del diritto dal fiduciante al fiduciario
  • La finalità reale, che è diversa da quella che appare all’esterno e risultante dal negozio formale stipulato

In sintesi, il negozio fiduciario consiste nel trasferimento di un diritto da parte di un soggetto (fiduciante) ad un altro soggetto (fiduciario) il quale, in virtù di un patto interno tra questi esistente, si obbliga ad esercitare tale diritto secondo le istruzioni ricevute e per una finalità diversa da quella tipica del negozio esterno utilizzato per realizzare il trasferimento.

Un esempio concreto di negozio fiduciario è il trasferimento di un bene immobile da un soggetto ad un altro il quale lo dovrà gestire ed amministrare secondo le indicazioni ricevute dal fiduciante al quale dovrà restituire eventualmente il bene a richiesta di questo.

Il negozio esterno utilizzato può essere una compravendita ma in realtà con esso la titolarità del bene viene trasferita solo formalmente ad un altro soggetto che in realtà deve solo gestire ed amministrare il bene secondo il patto fiduciario

I tipi di negozi di segregazione patrimoniale

Il nostro ordinamento prevede una serie di negozi giuridici tipizzati che realizzano interessi meritevoli di tutela con finalità segregative.Alcuni di questi negozi sono basati sulla fiducia. Un esempio di negozio fiduciario segregativo è il trust

Il trust come negozio fiduciario di segregazione patrimoniale

Di origine anglosassone il trust ha trovato applicazione nel nostro ordinamento in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985.

Attraverso l’istituto del trust un soggetto (chiamato disponente o settlor) destina alcuni beni per il perseguimento di uno specifico interesse. Generalmente si distinguono due tipologie di trust: uno in funzione familiare e l'altro di tipo imprenditoriale.

Nel primo caso il trust ha la finalità di realizzare l’interesse di tutelare la propria famiglia, anche in funzione della successione ereditaria. Il trust imprenditoriale, invece, è diretto a proteggere il patrimonio aziendale. In ogni caso, l’interesse da realizzare deve essere meritevole di tutela secondo i principi del nostro ordinamento.

A tal fine il disponente nomina un soggetto, chiamato trustee, al quale trasferisce i beni affinché questi li gestisca per il raggiungimento delle finalità prefissate.

Col trust si costituisce, quindi, un patrimonio segregato, cioè separato sia dal patrimonio del disponente che da quello del trustee il quale, pur ricevendo la titolarità formale dei beni in trust, non ne può disporre liberamente ma può soltanto gestirli nell’interesse dei beneficiari individuati dal disponente o per il perseguimento degli scopi da questo indicati. Il tutto sulla base del rapporto fiduciario esistente con il disponente,

I beni che possono essere costituiti in trust sono sia beni immobili ma anche beni mobili, denaro, partecipazioni sociali ecc.…

Tali beni non vengono travolti dalle vicende personali del trustee (fallimento, debiti ecc.…) e in caso di morte del trustee i beni non vanno nella successione di questo ma sarà nominato un nuovo trustee secondo le indicazioni del settlor

Il fondo patrimoniale

Il nostro ordinamento prevede anche altre fattispecie di segregazione patrimoniale. È il caso, ad esempio, del fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale consiste nella segregazione di un determinato patrimonio per una finalità specifica consistente nel soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Le caratteristiche del fondo patrimoniale riguardano:

  • I beni segregati: il fondo patrimoniale può riguardare solo beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, e quindi non possono essere oggetto del fondo denaro o partecipazioni sociali;
  • La gestione del patrimonio segregato: spetta esclusivamente ai coniugi
  • Gli atti dispositivi dei beni segregati: gli atti di vendita, o comunque di straordinaria amministrazione, dei beni in fondo patrimoniale non si possono compiere se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione del giudice, nei soli casi di necessità od utilità evidente (salvo che l’atto costitutivo del fondo non disponga diversamente)
  • L’aggredibilità dei beni da parte dei creditori: nel fondo patrimoniale i beni possono essere aggrediti soltanto dai creditori familiari il cui credito, cioè, è sorto per far fronte alle esigenze della famiglia oppure da creditori estranei ma che ignoravano che il credito non era sorto per far fronte ad esigenze familiari

Il vincolo di destinazione

Il codice civile all’art. 2645-ter disciplina la trascrizione nei registri immobiliari del vincolo di destinazione:  atto pubblico attraverso il quale determinati beni immobili e/o mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.

Con il vincolo di destinazione si crea una segregazione di una parte del patrimonio del disponente che diventa una massa separata rispetto al restante patrimonio.

È evidente l’affinità del vincolo di destinazione con il trust.

Vi sono, però, alcune differenze che riguardano:

  • I beni segregabili:  il vincolo di destinazione può avere ad oggetto solo beni immobili o beni mobili registrati e non ogni tipo di bene, come invece nel trust;
  • Il trasferimento ad un fiduciario: Nel vincolo di destinazione la caratteristica essenziale è la mera apposizione del vincolo di segregazione a prescindere, quindi, dal trasferimento della titolarità dei beni in esso segregati, che invece è la caratteristica del trust

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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