L’accettazione beneficiata permette di limitare l’obbligo dell’erede di pagare i debiti ereditari, vediamo come si può fare
- Che cos’è l’accettazione beneficiata?
- Quali sarebbero i vantaggi di una accettazione beneficiata?
- Come si fa l’accettazione con beneficio di inventario?
- Quando si decade dal beneficio di inventario?
- Chi fa l’inventario dell’eredità?
- Qual è il procedimento per l’accettazione con beneficio di inventario
- Cosa fa il chiamato all’eredità
- Il chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari
- Il chiamato all’eredità che non è in possesso dei beni ereditari
- La consulenza del notaio per l’accettazione con beneficio di inventario
Che cos’è l’accettazione beneficiata?
Con il termine accettazione beneficiata ci si riferisce all’accettazione con beneficio di inventario, un istituto previsto nell’ambito delle successioni per causa di morte. In particolare, essa consiste in una delle possibili tipologie di accettazione dell’eredità, che il successore può decidere di adottare. Tale tipo di accettazione, che di norma è facoltativa, è invece obbligatoria per i soggetti incapaci, i minori e gli enti.
L’accettazione con beneficio d’inventario rientra nella categoria degli atti di accettazione ereditaria espressa, insieme all’accettazione pura e semplice.
A differenza di quest’ultima, però, l’accettazione beneficiata consentirebbe di mantenere una distinzione tra il patrimonio ereditario ed il patrimonio personale dell’erede anche dopo l’accettazione. L’erede che accetta con beneficio di inventario assume la qualifica giuridica di erede beneficiato.
Egli, avvalendosi della specifica procedura prevista in tale caso, acquisterebbe la proprietà dei beni ereditari ma li terrebbe separati dal suo patrimonio personale. Tale tipo di accettazione potrebbe quindi richiedere dei costi aggiuntivi per le procedure previste ma, d’altro canto, potrebbe portare alcune importanti tutele e vantaggi per l’erede.
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Quali sarebbero i vantaggi di una accettazione beneficiata?
Uno dei principali vantaggi connesso all’atto di accettazione con beneficio di inventario consisterebbe nel limitare la responsabilità dell’erede per il pagamento di obblighi e debiti derivanti dall’eredità. L’accettazione infatti godrebbe del beneficio, concesso per legge, dall’aver predisposto l’inventario dell’attivo e del passivo dell’eredità. In questo modo, avendo inventariato l’intera massa ereditaria, sarebbe possibile individuare non solo il valore dei beni e diritti che contiene, ma anche l’ammontare di eventuali debiti ed obblighi in essa eventualmente presenti. Tale procedura:
- consentirebbe di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede;
- permetterebbe all’erede di non pagare debiti ed oneri ereditari oltre il valore di quanto ricevuto dalla sua quota ereditaria.
Analizzati alcuni dei suoi possibili vantaggi, vediamo come si potrebbe procedere in concreto per perfezionare un atto di accettazione con beneficio di inventario.
Come si fa l’accettazione con beneficio di inventario?
L'accettazione col beneficio d'inventario viene perfezionata quando il chiamato all’eredità compie due passaggi, entrambi fondamentali, e che possono avvenire in qualsiasi ordine:
- atto di accettazione in cui si dichiara di voler accettare con il beneficio di inventario;
- l’inventario dell’asse ereditario.
L’atto di accettazione potrebbe essere predisposto dal chiamato all’eredità in due modi. Egli potrebbe sia effettuare una dichiarazione presso la cancelleria del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, sia perfezionare un atto da un Notaio. Una volta predisposto l’atto di accettazione, se non è ancora stato fatto l’inventario e l’erede non possiede già beni ereditari, dovrà essere fatto l’inventario entro i successivi tre mesi. Laddove invece l’inventario venisse effettuato prima della dichiarazione di accettazione beneficiata, questa dovrà essere fatta nei quaranta giorni successivi.
Si noti beni che però, qualora il chiamato all’eredità fosse in possesso di beni ereditari, di qualsiasi valore, dovrebbe provvedere a fare l’inventario comunque entro tre mesi dall’apertura della successione. Se non eseguisse l’inventario entro i tre mesi dall’apertura della successione, il chiamato all’eredità nel possesso di beni ereditari perderebbe il diritto di accettare con beneficio di inventario e potrebbe soltanto accettare puramente e semplicemente, ove volesse accettare l’eredità.
Laddove il chiamato all’eredità rispettasse i termini riportati sopra, l’accettazione beneficiata potrebbe essere fatta entro il normale termine di prescrizione di dieci anni dall’apertura della successione, così come è previsto per ogni tipo di accettazione dell’eredità, espressa o tacita. Al fine di perfezionare l’accettazione con beneficio d’inventario dovrà tuttavia essere predisposto l’inventario da un professionista previsto per legge; esso infatti non potrebbe essere effettuato da un erede né da altri soggetti non autorizzati.
I soggetti obbligati ad accettare con beneficio di inventario
In alcuni casi espressamente previsti dal legislatore, l’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria e non facoltativa come sopra espresso.
I soggetti che devono accettare con beneficio di inventario sono:
- i soggetti definiti incapaci dal legislatore ossia i soggetti minori e dichiarati interdetti con sentenza del Tribunale;
- i minori emancipati e i soggetti dichiarati inabilitati con sentenza del Tribunale;
- le persone giuridiche, ossia le fondazioni, le associazioni e gli enti non riconosciuti ossia non iscritti nel Registro delle persone giuridiche.
Non sono contemplate in queste categorie obbligate ad accettare con beneficio di inventario, le società commerciali come prescritto dall’art. 473c.c.
Naturalmente per i minori accetteranno i genitori (in quanto esercenti la responsabilità genitoriale) o il tutore, per l’interdetto il tutore, per il minore e l’emancipato, il curatore con il loro consenso.
Tali atti saranno autorizzati dal giudice tutelare.
Quando si decade dal beneficio di inventario?
Ci sono dei casi in cui si può decadere dal beneficio di inventario. Questo accade quando si voglia vendere dei beni del defunto, appartenenti all’asse ereditario e non si richieda l’autorizzazione per la vendita al Tribunale delle successioni, ossia il tribunale dell’ultimo domicilio del defunto ai sensi dell’art. 747 del codice di procedura civile.
Altre ipotesi di decadenza si verificano quando vi sono delle dichiarazioni infedeli per quel che concerne la redazione dell’inventario (si pensi al caso in cui si ometta l’esistenza di determinati beni).
Con riferimento ai soggetti obbligati ad accettare l’eredità con beneficio di inventario, in virtù dell’obbligo imposto dalla legge, non potranno mai decadere dal beneficio.
Chi fa l’inventario dell’eredità?
L’inventario dell’eredità è un passaggio fondamentale per l’accettazione con beneficio di inventario. Esso consiste nell’analizzare l’intero patrimonio ereditario e nella successiva scrittura di un documento contenente l’elencazione e descrizione dettagliata di tutti gli elementi, sia attivi sia passivi, che compongono l’eredità. Per legge l’inventario dell’eredità può essere perfezionato solo da un pubblico ufficiale, su nomina del soggetto interessato o del Tribunale. In particolare, il chiamato all’eredità o anche tutti gli eredi possono nominare un Notaio di loro fiducia per la redazione dell’inventario, che si potrebbe contattare direttamente tramite questo sito. In alternativa ci si potrebbe rivolgere al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto per chiedere la nomina di un cancelliere che rediga l’inventario, presentando un apposito ricorso al Giudice della successione.
Potrebbero chiedere la redazione dell’inventario ereditario non solo gli eredi ed i chiamati all’eredità, come abbiamo visto fin qui, ma anche, per fini diversi: i creditori del defunto, che agirebbero al fine di tutelare la propria posizione creditizia, e gli altri soggetti previsti dalla normativa in materia, come ad esempio l’eventuale soggetto nominato quale esecutore testamentario, che esegue le volontà del defunto.
La decisione di procedere con l’inventario per l’accettazione beneficiata spetta al chiamato all’eredità che, in qualsiasi caso, potrebbe accettare con beneficio di inventario, essendo un suo diritto.
Qual è il procedimento per l’accettazione con beneficio di inventario
L’accettazione con beneficio di inventario avviene in diverse fasi:
- Il primo passo per poter procedere ad un’accettazione con beneficio di inventario è una dichiarazione scritta con cui si manifesta la volontà di accettare l’eredità. L’accettazione può avvenire da un notaio o da un cancelliere del tribunale del territorio, luogo in cui si è aperta la successione.
- Ulteriore fase è rappresentata dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario. La trascrizione è un procedimento formale di pubblicità con cui vengono inserite nei pubblici registri determinati atti previsti dalla legge. La trascrizione avviene a prescindere da quelli che sono i beni presenti nel patrimonio ereditario.
- Altra fase è costituita dalla redazione dell’inventario. Può essere effettuato prima dell’accettazione dell’eredità, così come dopo la stessa. Sia nel caso in cui sia effettuato prima che dopo, deve essere annotata nel registro, a cura del pubblico ufficiale, in tal caso dal notaio, la data in cui l’inventario è stato fatto entro il termine di un mese se effettuato dopo la dichiarazione.
Cosa fa il chiamato all’eredità
Colui che è chiamato all’eredità, in virtù delle norme di legge o di un testamento, può già essere in possesso dei beni ereditari o può non esserlo. Il legislatore prevede differenti discipline.
Cosa si intende per possesso dei beni ereditari
Quando si parla di possesso dei beni ereditari ci si chiede cosa intenda il legislatore. In particolare è importante comprenderne la situazione di fatto.
Il legislatore usa una terminologia generica: per tali ragioni si intende sia il possesso come prescritto dalla legge, sia come una generica disponibilità. Questo può riguardare sia tutti i beni dell’asse ereditario, sia uno solo di essi. È inoltre necessario che il possesso sia prolungato, nel senso vi sia una durata continuativa. Se prima che sia terminato il procedimento di redazione dell’inventario vi sia una rinuncia al possesso, secondo alcuni vi sarebbe una sorta di rinuncia all’acquisto dell’eredità. Tuttavia secondo l’orientamento prevalente, mentre per l’accettazione si ammette che possa avvenire anche tacitamente, per la rinuncia è necessario che vi sia un’espressa dichiarazione di volontà.
Il chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari
Se colui che addiviene alla successione è in possesso dei beni ereditari deve predisporre l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione. Può ottenere anche una proroga che non può oltrepassare la durata di tre mesi. Questa può essere richiesta una sola volta.
Nel caso in cui sia decorso il termine di legge e non sia stato compiuto l’inventario, vi sarà la perdita del beneficio per il chiamato che diventerà erede puro e semplice. Se, invece, l’inventario è stato redatto prima di aver manifestato la volontà di accettare con beneficio di inventario, la legge prescrive la dichiarazione di accettazione o di rinuncia nel termine di 40 giorni. In mancanza vi sarà la perdita del beneficio.
Da quando decorre il termine di tre mesi?
Il termine di tre mesi decorre dalla data in cui viene acquistato il possesso dei beni ereditari, se successiva all’apertura della successione o dalla data in cui viene a conoscenza della delazione o dalla data in cui viene a conoscenza che i beni in possesso siano appartenuti al defunto, quindi beni ereditari.
Il chiamato all’eredità che non è in possesso dei beni ereditari
Quando la legge parla di beneficio di inventario non disciplina cosa accade se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari. Il chiamato può accettare l’eredità con o senza beneficio di inventario (per il termine di dieci anni).
Il termine per poter redigere l’inventario da parte di chi non è nel possesso dei beni ereditari è il medesimo.
Da quando decorre il termine?
In questo caso il termine per redigere l’inventario da parte di colui che non è nel possesso dei beni ereditari decorre dal momento in cui è chiamato in possesso ha manifestato la volontà di accettare o di rinunciare, a meno che non abbia richiesto la proroga. Anche in questo caso qualora non proceda alla redazione dell’inventario, decadrà dal beneficio e sarà considerato come erede puro e semplice.
La consulenza del Notaio per l’accettazione con beneficio di inventario
Prima di procedere con l’accettazione con beneficio di inventario sarebbe buona norma rivolgersi ad un Notaio per una consulenza notarile. Vi sarebbero infatti delle importanti conseguenze per l’erede che accettasse con beneficio d’inventario, come l’obbligo di autorizzazione del Tribunale per trasferire beni ereditari, che nel caso di beni mobili decadrebbe dopo cinque anni, l’osservanza delle norme sulla liquidazione dei creditori dell’eredità e l’astensione da comportamenti che farebbero decadere dal beneficio di inventario. Ci sarebbero quindi vari aspetti di dettaglio che potrebbe essere opportuno farsi spiegare ed illustrare dal professionista notarile.