La cessione del contratto dal notaio

Cos’è la cessione del contratto

cessione del contratto dal notaioLa cessione del contratto è un accordo con cui un terzo soggetto prende il posto di una delle parti che ha precedentemente stipulato un contratto. Non viene sostituito nel singolo debito o nel singolo credito ma nell’intera posizione di uno dei contraenti. Viene, infatti, definita, come successione totale nel rapporto. I motivi per cui si sceglie di compiere questa operazione possono essere molteplici, visto che molteplici possono essere gli interessi in gioco. Se, per esempio, il proprietario di una casa ha stipulato un contratto per la somministrazione del riscaldamento, e successivamente decide di venderla, per il nuovo proprietario potrebbe essere utile subentrare in questo contratto, senza doverne stipulare uno nuovo con un altro fornitore, che richiederebbe maggiori tempi di attesa e ulteriori spese da sostenere. Qualora, come avviene normalmente, il contratto da cedere sia stato stipulato per atto pubblico dal Notaio, sarà necessario che si vada al Notaio anche per la cessione dal vecchio al nuovo contraente.

Mi serve il consenso dell’altro contraente?

Per la cessione del contratto, oltre alla volontà di cessione da parte del cedente ed al consenso del terzo cessionario, che prende il suo posto, deve esserci anche il consenso dell’altro contraente. Quest’ultimo, infatti, ha stipulato con un dato soggetto, e se ne ritroverebbe un altro, col quale magari non avrebbe proprio stipulato, o non lo avrebbe fatto alle stesse condizioni. Questa è la ragione per cui anche lui deve essere d’accordo, ed è preferibile, quindi, che anche lui sia presente al momento della stipula della cessione del contratto dal Notaio, per rendere irrevocabile quanto stabilito, dando il proprio assenso.

Quando la cessione del contratto non è possibile

Ci sono alcuni casi in cui non è sufficiente la semplice volontà delle parti per cedere il contratto e, di conseguenza, non è possibile stipulare la cessione. Un’ipotesi che può verificarsi è che la posizione di uno dei contraenti non sia sostituibile, e dunque non sia indifferente la stipula con un soggetto piuttosto che con un altro, perché magari presenta delle caratteristiche soggettive particolari.

Volendo fare un esempio, non sarà possibile la cessione del contratto avente ad oggetto l’assegnazione di un immobile di edilizia popolare, qualora il terzo cessionario non abbia i requisiti di reddito richiesti dalla legge. Altro caso in cui la cessione non è possibile è quando il contratto ha già prodotto i suoi effetti e cioè, quando, dopo la stipula del contratto iniziale a mezzo del consenso prestato dalle parti, le prestazioni in esso stabilite siano state già interamente eseguite. Ancora, potrebbe accadere che la prestazione pattuita a monte fosse solo una, come nel caso in cui sia prevista la consegna di denaro a titolo di mutuo e questa sia già avvenuta. Nel caso, quindi, in cui il contratto abbia già prodotto i suoi effetti, si potrà, eventualmente, cedere il singolo credito, o accollarsi l’eventuale debito, ma non sarà più possibile la completa successione nella totalità del rapporto contrattuale.

La cessione del credito e l’accollo del debito

In caso di prestazioni contrattuali già eseguite, si può comunque stipulare un contratto, che avrà ad oggetto o la cessione del credito derivante dal rapporto contrattuale, o l’accollo del debito. Nel primo caso il subentro avviene nella parte attiva del rapporto, ed il terzo dovrà adoperarsi per la riscossione della somma da parte del debitore. Nel secondo caso il subentro avviene nella parte passiva, ed il terzo si assumerà l’eventuale debito pregresso del contraente cedente, verso un altro creditore.

Posso modificare il contratto iniziale?

Si ritiene possibile che nella cessione del contratto, allo stesso vengano apportate delle modifiche rispetto al contratto iniziale. L’aspetto importante è che deve trattarsi di modifiche di lieve entità, che non comportino un cambiamento degli elementi essenziali del contratto, tanto da non potersi parlare di successione nel rapporto. Non è possibile, invece, la cessione parziale del contratto. Nell’ipotesi in cui, in sede di stipula venga effettivamente ceduto un contratto diverso, rispetto a quello definito nella fase delle trattative, e quindi da quello inizialmente pattuito, il cessionario terzo potrà avvalersi della garanzia per i vizi. In ogni caso il Notaio scelto per la stipula sarà in grado di fornire tutte le informazioni ed i consigli necessari alla completa tutela delle parti.

Gli effetti della cessione del contratto

Nel momento in cui il contrante ceduto, il cedente, ed il terzo che subentra, esprimono i loro consensi, il contratto produce effetto. Le conseguenze della cessione del contratto sono la liberazione del cedente da tutte obbligazioni previste dal contratto, nonostante possa essere pattuito diversamente, cioè che lo stesso non venga liberato.

Quanto costa la cessione del contratto

Il costo della cessione del contratto varia a seconda della tipologia del contratto ceduto. Se, invece, viene ceduto, tramite corrispettivo, un contratto gratuito, si pagheranno le imposte previste per il contratto oneroso. Una volta inquadrato il caso concreto, è possibile avere gratuitamente un preventivo da parte dei Notai online. 

Cessione del contratto e Subcontratto

La cessione del contratto non deve essere confusa con il subcontratto. Nel subcontratto infatti non c’è alcun contratto che viene ceduto, ma una delle due parti del contratto iniziale che stipula un altro contratto, allo stesso collegato, con un terzo soggetto. In questo caso la parte che stipula il subcontratto, assume la posizione inversa rispetto a quella che aveva nell’originario contratto. L’esempio più frequente è la sublocazione, in cui è il conduttore dell’immobile a darlo a sua volta in locazione ad un terzo soggetto. In questo contratto, quindi, è lui ad assumere la parte del locatore.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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