Acquisto villetta bifamiliare dal Notaio

Acquisto villetta familiare dal notaio

Acquisto villetta bifamiliare dal NotaioE’ molto diffusa la pratica immobiliare di costruire e vendere villette bifamiliari. Si tratta di un fabbricato unico, costruito o su due piani, oppure su un unico piano in orizzontale, composto da due diverse case abitabili condivise all’interno dello stesso immobile. Si può trovare in zone residenziali più che in centro città e può essere definito come una via di mezzo tra l’appartamento in condominio e la casa indipendente.

Della casa indipendente ha il fatto di non trovarsi in un palazzo ma in una zona immobiliare proprio, quindi si condividono determinati spazi solo con un altro proprietario; ciò a differenza del condominio, nel quale come vedremo più dettagliatamente si condividono spazi in comune con più proprietari. Ci sono vantaggi e svantaggi nonché alcune peculiarità nel rogito notarile e nelle spese che andremo ad analizzare

Casa bifamiliare: caratteristiche catastali

Quando parliamo di una casa bifamiliare ci riferiamo ad un unico fabbricato inteso in senso urbanistico, all’interno del quale possono abitare due famiglie o comunque due proprietari diversi. Per far sì che ciò accada è necessario che l’immobile sia frazionato o comunque costruito già con due diverse particelle individuabili catastalmente, in modo che ognuna delle due case facenti parte dell’unico fabbricato sia vendibile singolarmente a diverse persone.

Di regola quindi la villetta o casa bifamiliare è individuata catastalmente con un unico Foglio che rappresenta il fabbricato nel suo complesso e da due diverse Particelle, ognuna delle quali individua una porzione abitabile.

Può appartenere allo stesso proprietario?

Certamente è possibile che una sola persona magari per sé e per la propria famiglia o per i propri figli acquisti tutta la villetta bifamiliare. Tuttavia, si tratta sempre di acquistare sulla carta due immobili individuato catastalmente in modo separato. Magari, successivamente all’acquisto, l’unico proprietario delle due case facenti parte del fabbricato bifamiliare potrebbe volerlo rendere unico e fare una fusione catastale. Se, tuttavia, parliamo di villetta bifamiliare, essa è composta da due particelle diverse.

Per comprare una porzione di villetta occorre il consenso dell’altro proprietario?

Se una persona intende acquistare una casa in una villetta bifamiliare, può darsi che sia il primo proprietario a farlo magari dopo la costruzione e quindi subito dopo la messa in vendita da parte del costruttore. In alternativa, potrebbe già esservi una famiglia che vi abita, alla quale si aggiunge la seconda che acquista regolarmente l’altra casa.

Non occorre assolutamente il consenso dell’altro proprietario né tanto meno vi è potere decisionale in ordine a questo in quanto si tratta di due immobili diversi, venduti separatamente, uniti solo dal fatto di fare parte di un unico fabbricato. Può essere un fabbricato in cui una casa si trova al primo piano e una al secondo; oppure, un fabbricato unico situato a piano terra, con due case una affianco all’altra. Il rapporto tra i due proprietari sovviene solo successivamente, nei rapporti quotidiani e nella gestione degli spazi comuni.

Acquisto villetta bifamiliare e condominio

Quando pensiamo al condominio, ci viene in mente subito il caso di un palazzo con vari appartamenti, almeno dieci, ognuno abitato da un diverso proprietario. In questo condominio, vi sono delle parti comuni, delle spese comuni e un regolamento, accettato da tutti condomini e nel quale vi sono le norme che regolano i rapporti tra essi. Inoltre, vi sono diritti specifici per i posti auto, per i parcheggi e per tutto ciò che concerne il godimento della cosa comune.

Ma la villetta bifamiliare può considerarsi un condominio? Anche se i proprietari sono solo due, in realtà si tratta proprio di un piccolo condominio, o definito anche condominio minimo. Del resto, vi sono elementi tipici quali le scale, il giardino, la rete fognaria, i muri, le tubature, che sono in comune e che quindi vanno gestiti unitamente tra le parti. E’ importante essere consapevoli di questo per cui quando si va dal Notaio ad acquistare la propria casa e a firmare il rogito è opportuno precisare già quale diritti si acquisteranno sul fabbricato complessivo.

Le quote millesimali

Di regola nelle villette bifamiliari le due case sono pressoché identiche, tuttavia ciò non esclude che le quote millesimali, proprio come accade in un condominio, siano differenti. Questo comporta una diversa quota sulle cose comuni, con diverso quantitativo delle spese comuni da pagare. Infatti anche in questo caso vi saranno spese condominiali, come la manutenzione del giardino comune, delle scale se vi sono, del tetto e di altri spazi condivisi. Non sarà obbligatorio nominare un amministratore di condominio, che è obbligatorio solo in caso di nove condomini, anche perché i due proprietari possono facilmente gestire tra di loro le incombenze condivise.

Acquisto dal Notaio: a quali clausole fare attenzione

Quando si acquista una casa in una villetta bifamiliare occorre fare molta attenzione, grazie all’aiuto del Notaio, ai diritti che si acquistano e che sono ricompresi nell’abitazione. Nell’atto, infatti, oltre a specificare i millesimi di cui il singolo proprietario è titolare sulle cose comuni, si dovrà specificare l’accesso all’abitazione (quindi se è autonomo oppure se viene garantito un diritto di passaggio dall’altro proprietario), nonché altre tipologie di servitù che possano riguardare la condivisione. Spesso viene inserito nel rogito anche il riferimento al posto auto, il quale può fare parte dell’immobile oppure può essere acquistato separatamente, sia dall’uno che dall’altro proprietario.

Quanto costa l’acquisto di una villetta bifamiliare?

In questo caso si tratta di acquistare una casa come qualsiasi altro immobile, per cui si paga l’imposta di registro in relazione al fatto che sia prima o seconda casa. Tale rendita fa accrescere anche il corrispettivo che può essere più o meno elevato anche a seconda di dove si trovi la casa. Potrebbero esserci delle spese condominiali, ovvero delle spese relative alle manutenzione degli spazi comuni riferite all’anno corrente nel quale si effettua il rogito.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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