Morte o rinuncia del cointestatario dell’usufrutto

L’usufrutto a favore di più persone

Morte cointestatario usufruttoIl diritto di usufrutto, è un diritto reale minore su beni altrui, e consiste nella possibilità, per l’usufruttuario, di godere di un bene, pur non essendone il proprietario, e trarre, da questo bene, i frutti.

Oltre che essere costituito in favore di una sola persona, l’usufrutto può essere strutturato, nell’atto pubblico dal notaio, come diritto in favore di più persone, che ne godono contemporaneamente. Per esempio, nel caso in cui il proprietario di una casa costituisca l’usufrutto in favore di due persone, che possono beneficiare del diritto, nello stesso momento e con le stesse modalità. Una tipologia di usufrutto, di cui, appunto, sono titolari più soggetti, è il cosiddetto usufrutto congiuntivo. Vediamo cosa accade se, una delle due persone, che siano contitolari dello stesso diritto sulla medesima casa, rinunci al diritto stesso, oppure muoia.

I casi in cui viene meno l’usufrutto

Dopo la costituzione del diritto di usufrutto a favore di più persone, possono verificarsi delle vicende per cui il diritto viene meno, ma non nella totalità, bensì solo nei confronti di uno dei titolari, restando in piedi con riferimento all’altra persona.

Una situazione simile può accadere o nel caso in cui uno dei due muoia, oppure qualora decida di effettuare la rinuncia al diritto, costituito in suo favore. In questo caso, se si tratta del diritto di usufrutto su un bene immobile, quindi, come si è detto prima, ad esempio su una casa, la rinuncia non potrà essere tacita, ma dovrà essere fatta per iscritto. Nello specifico, a mezzo di atto pubblico dal notaio, esattamente come è avvenuta per atto pubblico la sua costituzione iniziale, per il rispetto del principio di simmetria delle forme giuridiche.

Che fine fa l’usufrutto dopo la morte o rinuncia?

Se si tratta di usufrutto congiuntivo, la regola è che, se il diritto viene meno nei confronti di uno solo dei titolari, per una delle ragioni indicate, opera il cosiddetto diritto di accrescimento.

L’operare del diritto di accrescimento comporta che, la quota del soggetto che muore o rinuncia, non venga meno, ma si accresca in favore dell’altra persona, che rimane l’unica titolare dell’usufrutto. Il meccanismo che si realizza è il seguente: è come se la quota di chi resta, subisse una sorta di espansione, perché ingloba al suo interno anche la quota dell’altro soggetto. Si tratta di una figura che, qualora le parti vogliono che operi, deve essere espressamente prevista in atto, con l’aiuto del notaio. Tuttavia, una volta che viene inserita come possibilità a monte, qualora si verifichino i presupposti, non sarà necessario compiere nessun altro formalismo, poiché l’accrescimento opera in automatico. Nel momento in cui, però, l’usufrutto venga meno per entrambi i titolari, ci sarà, necessariamente, l’estinzione del diritto. Bisogna precisare che, l’espansione della quota, sarà possibile solo se l’usufrutto sia costituito in quote uguali.

Accrescimento nella donazione

La legge non disciplina solo cosa accade nel caso in cui venga meno uno dei due titolari dell’usufrutto, ma anche cosa succede se, il soggetto che rinuncia, è beneficiario di una donazione. Anche in questo caso, si può espressamente prevedere in atto, che operi l’accrescimento della quota di chi rinuncia, e quindi l’espansione del diritto, in favore del donatario, che rimane titolare del diritto stesso.

Accrescimento nel testamento

Oltre che negli atti fra vivi, la figura dell’espansione del diritto si ritrova anche nell’ambito testamentario. In questo caso, però, non solo con riferimento al legato di usufrutto congiuntivo, quindi relativamente alla disposizione, con cui il testatore costituisce l’usufrutto in favore di un beneficiario, ma può avere ad oggetto qualunque altra disposizione testamentaria. Inoltre, mentre negli atti fra vivi l’accrescimento va previsto a monte, nel testamento opera di diritto.

Per chiarire, nel caso in cui il testatore lasci un determinato bene a due persone, e una delle due, una volta che si apre la successione, non voglia o possa accettare, il diritto si accresce, e quindi la quota si espande a favore di chi accetta. Questo meccanismo, però, opera solo in assenza di diversa volontà del testatore, la quale verrà attentamente valutata dal pubblico ufficiale, in sede di redazione del testamento, che darà gli opportuni consigli in relazione al caso specifico. Per esempio, qualora il testatore non voglia che operi questa espansione delle quote, potrebbe decidere di optare per la sostituzione testamentaria.

Morte o rinuncia del cointestatario di una casa

Il diritto di accrescimento in caso di usufrutto, sia con atto fra vivi che nel testamento, può essere previsto senza alcun problema, poiché si tratta di un diritto temporaneo.

Nel caso in cui, però, si voglia prevedere, che l’accrescimento della quota, operi anche in caso di soggetti cointestatari del diritto di proprietà, purtroppo, bisogna chiarire che non si tratta di una soluzione ammissibile, per motivi differenti, a seconda che si verifichi la morte o la rinuncia.

In caso di morte di uno dei contitolari, la sua quota di comproprietà, cadrà in successione a causa di morte, e verrà trasmessa agli eredi. Il caso della rinuncia sarà più chiaro con un esempio. Se due persone sono proprietarie di una casa, e una di queste rinuncia alla sua proprietà, non ci sarà espansione della quota, perché ormai il diritto è stato irreversibilmente attribuito ad entrambe. Non è ammissibile, infatti, nel nostro ordinamento, la figura della proprietà temporanea, visto che la caratteristica principale della proprietà è proprio il fatto di essere un diritto concepito come perpetuo, seppur, ovviamente, suscettibile di essere ceduto.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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