Comprare mansarda con agevolazioni prima casa

Quando una mansarda diventa abitabile

comprare mansarda con agevolazioni prima casaScegliere di acquistare una mansarda, al posto del solito appartamento, può rivelarsi un corretto investimento, nonché un valido modo per risparmiare. Come considerazione preliminare, bisogna precisare che non tutte le mansarde sono strutturate in modo da essere abitabili, ma solo quelle che presentino determinate caratteristiche tecniche.

In primo luogo, la struttura deve avere determinati parametri di altezza minima, nello specifico, l’altezza minima dal pavimento non dovrà essere inferiore:

  • a 2,7 metri, per i locali cosiddetti vivibili, quindi che si adibirebbero a soggiorno, cucina, camera da letto;
  • a 2,4 metri, per i locali cosiddetti di servizio, ad esempio corridoio e bagno.

Inoltre, l’altezza minima “interna”, quindi dal piano del pavimento, fino al punto più alto, dovrà essere comunque superiore ad un metro e mezzo.

Le altezze appena citate, possono comunque subire delle variazioni, nell’ambito delle singole normative regionali.

Dovrà, infine, tenersi conto, anche del rapporto aero-illuminante, con riferimento alla sufficiente luminosità e ricambio d’aria delle finestre, altrimenti sarà difficile poter considerare l’ambiente come abitabile. Ovviamente, qualora si decida di comprare una mansarda, sarà opportuno verificare questi requisiti con un tecnico esperto, prima di procedere con le trattative e, successivamente, con la stipula dell’atto di vendita dal notaio.

In cosa consistono le agevolazioni prima casa

La disciplina delle agevolazioni fiscali prima casa rappresenta la disciplina più diffusa e conveniente, nell’ambito delle agevolazioni fiscali, in caso di trasferimento degli immobili abitativi. Usufruendo delle agevolazioni prima casa, c’è la possibilità di risparmiare notevolmente nel pagamento delle tasse e oneri fiscali, collegati all’atto di vendita di una casa.

L’aspetto più rilevante, è la riduzione dell’aliquota dell’imposta più alta, ovvero l’Imposta di registro, che normalmente sarebbe al 9%, ed invece viene ridotta, grazie alle agevolazioni, al 2%. Nel caso in cui, invece che acquistare da un soggetto privato, si acquisti direttamente dall’impresa costruttrice, l’aliquota sarà al 4%, invece che al 10%.

Con riferimento all’imposta ipotecaria e a quella catastale, dovranno essere pagate in misura fissa di 50 euro l’una, in caso di acquisto da privato, e in misura fissa di euro 200 ciascuna, in caso di acquisto da costruttore, e quindi soggetto a regime IVA. Il pagamento delle imposte avverrà direttamente ad opera del notaio che si è scelto per il rogito, il quale, essendo sostituto d’imposta, le verserà al momento della registrazione dell’atto, successivamente, quindi, alla stipula.

Affinché si possa usufruire delle agevolazioni, però, andranno rispettati dei requisiti sia oggettivi che soggettivi.

Il requisito oggettivo, quindi inerente alla tipologia di immobile, consiste nel fatto che non debba trattarsi di abitazione definita “di lusso”, quindi che, catastalmente, appartenga alle categorie A/1, A/8, A/9. Se appartiene a categorie diverse da quelle appena citate, non sorgono problemi, e si potrà beneficiare della riduzione degli oneri fiscali.

I requisiti soggettivi, riguardano la residenza dell’acquirente che vuole usufruire delle agevolazioni, il fatto che non abbia altre case intestate nello stesso comune, e, infine, il fatto che lo stesso non abbia precedentemente usufruito dei benefici prima casa. Andando in ordine, sarà, quindi, necessario che:

  • l’immobile acquistato con le agevolazioni faccia parte del Comune in cui l’acquirente è già residente o lavora, oppure nel quale si impegni a spostare la propria residenza, entro i 18 mesi successivi all’atto;
  • l’acquirente non abbia già una casa nello stesso Comune;
  • l’acquirente non abbia già usufruito delle agevolazioni prima casa, da solo o con l’eventuale coniuge. Questo ultimo requisito soggettivo può anche non essere rispettato, ma il primo immobile comprato con dette agevolazioni dovrà essere venduto entro un anno, dall’acquisto del secondo e ciò dovrà emergere con chiarezza dall’atto notarile. Ovviamente la prima casa, non dovrà, in nessun caso, essere ubicata nel medesimo Comune in cui si sta acquistando la seconda.

I benefici prima casa per una mansarda

Le considerazioni fin qui svolte, relative alle agevolazioni prima casa, valgono anche con riferimento alla mansarda che presenti i sufficienti requisiti tecnici per essere abitabile. La mansarda potrebbe essere accatastata, infatti, come A/2, o A/4, a seconda delle sue caratteristiche complessive e al classamento delle unità abitative sottostanti.

Nessun problema se l’immobile sito all’ultimo piano sia qualificato non come mansarda, ma come sottotetto, che, quindi, non abbia i requisiti per essere abitabile. Infatti potranno essere iniziate, munendosi preventivamente del titolo edilizio, delle opere di ristrutturazione. Al termine dei lavori, il sottotetto, per divenire a tutti gli effetti mansarda abitabile, dovrà cambiare destinazione d’uso, in una delle categorie catastali sopra citate. Al termine di tutte queste fasi, l’immobile così trasformato potrà godere delle agevolazioni prima casa.

Quando si perdono i benefici

Nel caso in cui i requisiti per le agevolazioni prima casa, non sussistano al momento della stipula dell’atto di vendita, non si potrà beneficiare di alcuna riduzione dei costi fiscali. Può anche accadere, però, che i benefici prima casa, si possano perdere, in un momento successivo alla stipula dell’atto.

Abbiamo detto che, se già si sia usufruito una volta delle agevolazioni per l’acquisto di una casa, se ne potrà comprare una seconda, godendo ugualmente dei benefici in oggetto, ma solo a patto che la prima casa venga venduta entro un anno dall’acquisto della seconda, e detto impegno dovrà risultare nell’atto notarile di vendita.

Qualora, però, non si proceda alla vendita della prima casa, come invece ci si era impegnati a fare, si perderà il diritto alle agevolazioni. In più, oltre a pagare le imposte in misura piena, dovrà corrispondersi anche una sanzione pari al 30%.

In ogni caso il notaio provvederà, già prima della stipula, a verificare quale sia la situazione di fatto, ponendo domande mirate e specifiche, da rivolgere all’acquirente, nonché a fornire tutti i consigli del caso.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio