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Divieto assoluto cessione quote srl: è possibile?

Cessione partecipazioni sociali e limiti

Divieto assoluto cessione quote srl e possibileQuando viene costituita una società dal notaio, in particolare una srl, può accadere che i soci avvertano l’esigenza di tutelare la compagine sociale, evitando l’ingresso di soci non graditi. Tale forma di tutela la si può ottenere inserendo delle clausole statutarie che limitano la circolazione delle partecipazioni sociali, ossia delle quote delle srl.

Tali clausole possono essere inserite sin dall’inizio, ossia sin dal momento della nascita della società, così come in un momento successivo, mediante la modifica dello statuto.

Ma è possibile vietare in modo assoluto il trasferimento di una quota di una srl? Esistono dei limiti? Cosa è necessario sapere prima di procedere in tal senso dal notaio? Ecco cosa è opportuno conoscere e perché è importante la figura del notaio.

Divieto assoluto di cessione quote srl

Nelle società a responsabilità limitata, il divieto assoluto di trasferimento delle quote è ammesso senza limiti di tempo, a differenza delle società per azioni, come vedremo a breve.

Tuttavia è necessario che sia concesso, ai soci o agli eredi, il diritto di recesso, ossia il diritto di lasciare la compagine sociale, non facendone più parte in cambio di una liquidazione. Nel gergo tecnico quando si parla di recesso si intende un correttivo previsto dal legislatore in virtù della non necessaria indicazione di un limite di tempo nel divieto di cessione.

Differenza divieto cessione quote società per azioni

La legge prevede anche per le società per azioni la possibilità di introdurre un limite alla circolazione delle azioni in senso assoluto, ma con dei limiti: il divieto di trasferimento, infatti, non può essere superiore a 5 anni.

Questo quindi rappresenta un limite temporale da rispettare che, invece, non è stato previsto dal legislatore in tema di srl; sebbene siano entrambe società di capitali spesso il legislatore pone delle differenze in ordine alla disciplina in quanto la struttura della srl e perlopiù la natura della stessa, si avvicinano più alle società di persone.

Nonostante ciò in molti casi la legge in tema di società a responsabilità limitata, rimanda alla disciplina delle società per azioni e qualora intenda prevedere una diversa regolamentazione, lo fa espressamente, come nel caso del divieto di cessione assoluto delle partecipazioni sociali.

Differenza divieto di cessione quote società di persone

Nelle società di persone invece il discorso cambia in quanto la società ha una connotazione prettamente personalistica e pertanto la cessione della propria quota può avvenire solo ed esclusivamente se tutti i soci si presentano dinanzi al notaio e prestano il consenso.

Quindi ciò vuol dire che affinché un socio di una snc o di una sas ceda la propria partecipazione sociale, è necessario il consenso espresso all’unanimità da parte degli altri componenti della compagine sociale.

Divieto relativo di cessione quote

Oltre al divieto assoluto i soci potrebbero anche prevedere un divieto relativo ossia un divieto di cessione delle quote di srl solo al ricorrere di determinate ipotesi, presupposti ed eventi.

Questo determina che i soci non siano limitati in modo totale, affrontando un minor sacrificio: ad esempio il limite potrebbe attenere alla tipologia di trasferimento (quando si è in vita oppure al decesso), oppure riguardare solo una determinata percentuale di quota.

Divieto assoluto cessione quote dopo la morte

Una domanda molto frequente che viene posta al notaio è se sia possibile imporre dei limiti anche nel trasferimento per successione, definito dagli esperti del settore come mortis causa.

Ciò che va precisato è che gli eredi non possono essere privati in assoluto di ogni diritto ad essi spettante sulla partecipazione della società: seppure i soci abbiano previsto un divieto di trasferimento della partecipazione sociale alla morte del socio, gli eredi avranno diritto alla liquidazione della quota, ossia a un valore in denaro in sostituzione della possibilità di continuare l’attività come socio.

Divieto temporaneo di trasferimento delle partecipazioni di srl

Sebbene nelle srl sia possibile prevedere un divieto senza limite di tempo, come affermato dal Consiglio notarile di Milano, è legittima la clausola statutaria che, in presenza di un divieto temporaneo di trasferimento di quote di s.r.l. per un periodo superiore ai due anni, escluda espressamente la facoltà di recesso per l’intero periodo di intrasferibilità, purché il termine apposto al divieto di trasferimento, tenuto conto dell’oggetto sociale e della durata della società, non sia tale da rendere il divieto assoluto e non temporaneo.

Clausole che limitano il trasferimento delle quote della società

In virtù di quanto sopra esposto, è di particolare importanza rivolgersi a un notaio per comprendere quali siano le clausole che possano essere più adatte al proprio caso, in quanto solo a seguito di un’analisi dettagliata della fattispecie, si potrà comprendere quale sia lo strumento giuridico più aderente alle proprie esigenze.

Le clausole limitative della circolazione possono articolarsi in modi diversi e per tali ragioni solo una figura esperta in materia societaria saprà offrire un quadro chiaro dei possibili scenari.

Esistono infatti altre tipologie di clausole, come la clausola di prelazione o di gradimento che perseguono precisi obiettivi, tutelando la compagine sociale iniziale.

Le ragioni che spingono i soci ad introdurre delle clausole limitative della cessione rispondono ad esigenze di carattere societario: i soci generalmente vogliono mantenere omogenea la compagine sociale, evitando che soggetti estranei e terzi possano alterare gli equilibri.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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