Delega aumento del capitale sociale

Aumento del capitale sociale dal notaio

delega aumento del capitale socialeNel corso dell’attività sociale può accadere che si decida di voler aumentare il capitale sociale.

Quando si parla di aumento è necessario porre una differenza tra l’aumento gratuito e l’aumento oneroso, operazioni sul capitale delle società che hanno molteplici differenze, sia in relazione alla produzione degli effetti, che al procedimento. Vediamo quali sono le differenze, chi è competente a deliberarli e se è possibile attribuire il potere di aumentare il capitale a un organo diverso dall’assemblea dei soci.

Differenza tra aumento gratuito e aumento a pagamento

L’aumento gratuito viene realizzato mediante il passaggio di riserve iscritte in bilancio a capitale, mentre l’aumento a pagamento avviene mediante nuovi conferimenti, ossia nuovi apporti come il denaro, effettuati dai soci. Che cosa vuol dire questo? Significa che nel caso di aumento oneroso o a pagamento i soci dovranno versare delle somme di denaro dal proprio patrimonio personale o, nel caso in cui sia consentito dall’atto costitutivo, apportare, ossia conferire, dei beni immobili o mobili che possono essere utili per lo svolgimento dell’attività sociale.

Quando ha effetto l’aumento del capitale

Tutte le volte in cui vi è una modifica del capitale questa produce effetto al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese. Tuttavia al di là di quanto affermato, esistono delle differenze tra l’aumento gratuito e l’aumento oneroso a seguito dell’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

L’aumento gratuito una volta iscritto nel registro delle Imprese è immediatamente efficace, in quanto significherà semplicemente spostare dei valori in bilancio che già sono quindi nelle casse sociali.

L’aumento oneroso, invece, richiede un ulteriore passaggio che è la sottoscrizione da parte dei soci o dei terzi nel caso in cui sia offerto a questi.

Ciò vuol dire che l’aumento oneroso si articola in due fasi: la delibera dei soci e la sottoscrizione da parte dei soci dell’aumento con il contestuale conferimento ossia con l’esborso in denaro o con l’apporto di un bene in favore della società.

Chi può aumentare il capitale sociale

La competenza a deliberare l’aumento del capitale spetta ai soci che si riuniscono in assemblea dinanzi al notaio che provvederà a redigere il verbale. Ma è possibile delegare questa competenza all’organo amministrativo, sia che sia amministratore unico, che consiglio di amministrativo? Scopriamolo insieme.

Delegare aumento del capitale

Sia nelle srl, che nelle spa, è prevista una disciplina in tema di delega di aumento del capitale. Nelle spa le previsioni normative sono più stringenti e pongono maggiori limiti a differenza delle società a responsabilità limitata.

Nell’ambito delle srl, come stabilito dal codice civile, l’atto costitutivo può attribuire all’organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale per cui non è possibile né con amministrazione disgiunta, né con amministrazione congiunta, né con consultazione scritta in quanto deve essere osservato il metodo collegiale. Anche in questo il verbale deve essere redatto dal notaio deve essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese.

La norma prevede in modo generico i cosiddetti limiti alla delega, ma gli studiosi del diritto hanno cercato di individuare i confini per poter meglio deliberare la disciplina e non incorrere in errori. L’atto costitutivo quindi può fissare liberamente i limiti quantitativi e temporali della delega nell’ambito delle società a responsabilità limitata.

Limiti per la delega dell’aumento del capitale

Per potere delegare all’organo amministrativo la facoltà, e quindi non l’obbligo, di aumentare il capitale sociale è importante stabilire dei limiti quantitativi e temporali dal notaio in modo tale da non delegare in toto la funzione di aumentare il capitale sociale. Sono pur sempre i soci, quindi, a poter fissare dei criteri da rispettare senza che l'organo amministrativo possa decidere in totale indipendenza e autonomia.

L'atto costitutivo dovrà precisare se la delega riguarda un aumento a pagamento o un aumento gratuito.

I soci possono anche prevedere che l’organo amministrativo deliberi un aumento del capitale che consenta l’ingresso a terzi, con esclusione per i soci di sottoscrivere l’aumento a fronte di conferimenti, sia in denaro sia in natura, purché l'atto costitutivo ne determini limiti e modalità di esercizio. In tal caso il diritto di recesso, ossia di abbandonare la società, spetta a tutti i soci ai quali non sia offerto il diritto di sottoscrizione in sede di aumento di capitale deciso degli amministratori.

Clausola per delegare aumento

Anche se al momento dell’atto costitutivo della società dal notaio non sia immediatamente inserita una clausola che consenta di aumentare il capitale sociale, è importante sapere che nel corso dell’attività sociale sarà possibile prevedere tale possibilità dal notaio.

Non si dubita, infatti, sulla facoltà di attribuire agli amministratori la possibilità di aumentare il capitale sociale anche in un momento successivo mediante modificazioni dell'atto costitutivo. L’introduzione di una clausola dovrà avvenire per atto pubblico notarile come vedremo adesso.

Quanti soci devono essere d’accordo per prevedere la delega dell’aumento

L’introduzione di una clausola statutaria che preveda la delega dell’aumento in favore dell’organo amministrativo come abbiamo visto può essere introdotta anche in un momento successivo dal notaio.

Il problema è qual è il quorum per poter deliberare, ossia quanti soci devono essere d’accordo per questo tipo di modifica?

Mentre nelle società di persone, come la sas e la snc, per modificare l’atto costitutivo bisogna avere il consenso unanime dei soci, nelle società di capitali, ossia nelle società a  responsabilità limitata, così come nelle società per azioni, è sufficiente la maggioranza prevista dalla legge o dall’atto costitutivo.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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