I patti non contenuti nel contratto di società

Cosa sono gli accordi tra soci?

I patti non contenuti nel contratto di societa dal notaioSi tratta di accordi tra due o più soci di società di persone o di capitali che hanno lo scopo di regolamentare il comportamento da tenere durante la vita della società o in occasione dell’esercizio di alcuni diritti sociali.

Sono dunque obblighi stipulati tra soci al di fuori dell’atto costitutivo e dello statuto sociale diretti a disciplinare i rapporti scaturenti dal contratto di società.

Tali patti costituiscono dei veri e propri contratti plurilaterali che per essere stipulati richiedono i consigli e le competenze di un notaio.

Come nascono?

I patti non contenuti nel contratto sociale nascono dall’esigenza di tutelare gli accordi presi dai soci fuori dal contratto sociale anche con soggetti terzi.

Sono collegati al contratto sociale e possono essere stipulati da tutti i soci o solo tra alcuni di essi.

Vincolano solo chi li firma ed hanno la funzione di dare un indirizzo unitario all’organizzazione ed alla gestione sociale.

Perché si stipulano?

Perché con essi i soci vogliono regolamentare in modo diverso quanto indicato dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale. L’utilizzo di tali patti comporta il vantaggio per i soci di poterli rendere segreti sia con riferimento allo loro esistenza che con riferimento al loro contenuto. Vincolando solamente i contraenti, la loro violazione da parte di un socio comporta la responsabilità di quest’ultimo solo verso gli stipulanti e non verso la società la quale ad esempio non potrà in alcun modo sanzionare il socio che si è reso responsabile della violazione dei patti. Caso classico di stipulazione dei patti non contenuti nel contratto sociale si ha quando alcuni soci vogliono tutelare i loro interessi, ad esempio nel caso in cui subentri in società un terzo.

Quante tipologie di patti esistono?

Possiamo distinguere diverse tipologie di patti, tra queste ricordiamo i sindacati di voto, con cui i soci che hanno aderito al patto orientano il voto in assemblea, ad esempio votando a favore o contro su determinate decisioni. O ancora i sindacati di blocco con cui gli stipulanti del patto decidono sul trasferimento o meno delle azioni o quote societarie, il tutto al fine di mantenere compatta la compagine sociale ed evitare l’ingresso in società di persone poco gradite.

Vi sono poi i cosiddetti patti di consultazione che vincolano i contraenti a discutere sulle materie oggetto di voto nella successiva assemblea. Altro patto è quello relativo agli utili e alle perdite con quale si fissano i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite in modo diverse a quanto stabilito nell’atto costitutivo e nello statuto sociale. Ed infine il patto relativo al finanziamento della società mediante il quale i soci che hanno stipulato l’accordo si impegnano a fornire un prestito alla società.

Il contenuto

Il contenuto può essere il più vario, non contrario a legge, ordine pubblico e buon costume, e dovrà riguardare posizioni amministrative, diritti patrimoniale e posizioni giuridiche passive o debitorie.

Le caratteristiche

I patti possono essere stipulati per iscritto ma anche verbalmente, sia al momento della costituzione della società che nel corso della sua vita, sia tra tutti i soci o solamente tra alcuni di essi. Possono contenere penali per inadempimento che sanzionano il loro mancato rispetto da parte dei soci che vi hanno aderito con un obbligo di pagamento prefissato nell’importo, ad esempio una multa per chi trasgredisce l’impegno assunto.

Essendo esterni alla società ed avendo natura contrattuale, i contraenti saranno responsabili solo per quanto firmato e dunque non nei confronti della società la quale non potrà erogare nessun tipo di multa per chi non rispetta li rispetta. Nel caso tali patti vengano redatti per iscritto i soci possono rivolgersi ad un notaio il quale potrà redigere una scrittura privata in quanto non c’è l’obbligo dell’atto pubblico a pena di nullità. Tendenzialmente è buona abitudine contattare uno studio notarile laddove si intenda stipulare patti non contenuti nel contratto sociale, cosiddetti patti parasociali, al fine di essere consigliati e tutelati per la corretta stesura degli stessi.

Qual è la durata?

Per quanto riguarda le SPA la durata è limitata, il termine massimo infatti è di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione. Per la SRL invece non vi sono vincoli di durata e lo stesso vale per le società di persone. Tuttavia è consentita al socio contraente la possibilità di recedere dal patto purché vi sia un preavviso di almeno 180 giorni nel caso in cui il patto è stipulato a tempo indeterminato, ciò anche per quanto riguarda le società di persone.

Il recesso

Si esercita applicando la clausola prevista nei patti stessi. Nel caso non sia prevista nessuna clausola, al fine di evitare controversie e conflitti interpretativi, è preferibile che le parti sciolgano il patto parasociale attraverso un nuovo contratto dal quale emerge in maniera espressa ed inequivoca la volontà di concludere l’accordo che si era stipulato.

Gli effetti

I patti, essendo contratti di diritto privato, producono effetti solo tra i soggetti che li sottoscrivono. Producendo effetti solo tra le parti che li firmano, gli obblighi derivanti dal patto non sono suscettibili di esecuzione in forma specifica mediante decisioni giudiziarie aventi effetti costitutivi. La violazione del contenuto può comportare soltanto un obbligo al risarcimento del danno purché gli altri soci partecipanti riescano a provare di essere stati danneggiati dal mancato rispetto dell’obbligo assunto e quantifichino il danno in giudizio per la violazione del patto.

Quanto costano gli accordi tra soci?

Il costo dei patti non contenuti nel contratto sociale dipende esclusivamente dalla prestazione richiesta al professionista e varia in base al contenuto degli accordi che si intende stipulare. Non vi sono dunque tasse e/o bolli da pagare salvo che non si decida di registrare il contratto il quale, come detto, ha natura di scrittura privata. Sarà quindi opportuno rivolgersi al notaio, anche attraverso la presente piattaforma al fine di avere le giuste informazioni al riguardo e richiedere i preventivi.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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