Dal notaio per la gestione degli enti del terzo settore (ETS)

gestione degli enti del terzo settore dal notaioGli enti del terzo settore (ETS) rappresentano una disciplina di recente introduzione, e si tratta di enti che ricomprendono organizzazioni di volontariato, associazioni, enti filantropici, imprese sociali, ed altre strutture che perseguono finalità di utilità sociale o comunque solidali.

Vediamo come possono essere gestiti gli enti del terzo settore con l’aiuto del notaio, relativamente al loro patrimonio e alla loro amministrazione generale.

Dal notaio per gli enti del terzo settore

Gli enti del terzo settore decidono di acquisire questa qualifica perché svolgono progetti particolarmente rilevanti nell’ambito sociale, mediante varie attività di interesse generale. É bene precisare che non si tratta di enti differenti rispetto a quelli già esistenti nel codice civile, bensì di una qualifica che può riguardare persone giuridiche molto comuni, quali le associazioni e le fondazioni.

Queste organizzazioni iniziano la loro vita con un atto di costituzione, che può avvenire mediante apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata, da un notaio appositamente designato.

Il compito del notaio, però non si limita solo alla nascita, poiché è necessario che siano adottate anche delle accortezze particolari, nonché apposite formalità richieste dalla legge di introduzione di queste tipologie di enti.

L’attestazione del notaio del patrimonio minimo

Il notaio scelto, una volta ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione o fondazione (oppure la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone la costituzione di una fondazione del terzo settore) ha quindi l’obbligo di verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge. Questo poiché la qualifica viene acquisita solo dopo la verifica di tutti i presupposti, e apposita iscrizione (previa richiesta) all’interno del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Una delle condizioni più importanti è quello relativa al patrimonio dell’ente del terzo settore (o meglio del potenziale ente del terzo settore). Infatti, l’ente che vuole acquisire questa posizione, deve essere dotato di un patrimonio minimo, nello specifico essere titolare di una somma liquida non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni, e ad euro 30.000 per le fondazioni.

Cosa può formare il patrimonio dell’ente

Il patrimonio dell’ente può essere formato sia da somme liquide e disponibili, sia che da singoli beni, che siano mobili o immobili non importa, comunque diversi dal denaro. In questo ultimo caso sarà necessario dotarsi di apposita relazione giurata di stima, che sia redatta da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nell’registro apposito, esattamente come avviene nel caso dei conferimenti in natura nelle società di capitali. Questo perché è necessario che i beni siano valutati in modo preciso e specifico. La relazione dovrà poi essere allegata all’atto di costituzione.

Enti del terzo settore già esistenti

Le ipotesi sopramenzionate riguardano la possibilità che il notaio, contestualmente alla costituzione da zero dell’associazione o della fondazione, richieda anche l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Può anche accadere, però che il notaio abbia un ruolo nell’iscrizione nel registro, anche di associazioni e fondazioni già esistenti, le quali, una volta maturati requisiti, abbiano deciso successivamente di voler entrare nella categoria.

In questo caso, trattandosi di persone giuridiche che già hanno iniziato una loro attività, sarà necessario che venga redatto anche un bilancio apposito, non più vecchio di 120 giorni, per valutare l’attività dell’ente già efficiente ed operante.

L’importanza del notaio nel patrimonio degli ETS

Il ruolo del notaio assume un’importanza fondamentale, proprio perché sarà lui a dover verificare tutta la documentazione, allegarla, nonché a procedere con l’espressa dichiarazione della consistenza netta dell’ente. Il passo successivo sarà quello di richiedere l’iscrizione all’interno del registro sopra menzionato, al fine di far acquisire la tanto desiderata qualifica di ente del terzo settore. E questo sia per gli enti non ancora esistenti, sia per quelli già operanti.

La gestione degli enti del terzo settore

Una volta chiarito il requisito patrimoniale, è importante compiere delle puntualizzazioni in ordine alla gestione dell’ente del terzo settore. In questo caso, sebbene il notaio non abbia, a differenza di quanto sopra riportato, un ruolo fondamentale, risulta comunque prudente affidarsi alla sua competente informativa, prima di prendere qualunque decisione particolare, durante la vita stessa dell’ente, con riferimento alla gestione interna ed esterna.

L’amministrazione degli ETS

Relativamente all’aspetto amministrativo, in base a quanto affermato dal testo unico degli enti del terzo settore, la maggioranza degli amministratori viene scelta fra le persone fisiche associate. L’aspetto amministrativo è molto importante per comprendere chi effettivamente ha in mano la gestione e l’organizzazione, seppure molti poteri restino comunque nelle mani dei singoli componenti.

Chi può essere amministratore

Una volta chiarito il fatto che la maggior parte degli amministratori devono essere soggetti interni all’organizzazione, si pone il dubbio se possano essere designati quali amministratori anche persone diverse da quelle fisiche. Cioè ci si chiede se astrattamente sia possibile che vengano nominati amministratori degli enti (fra i quali magari potrebbero rientrare a loro volta anche altri enti del terzo settore).

In virtù di quanto previsto anche nell’ambito societario, che ammette la possibilità di amministratori persone giuridiche, si potrebbe sostenere un’analoga conclusione anche nel nostro caso.

Come può un ente amministrarne un altro

Presupponendo un’opportuna valutazione da parte del notaio in tal senso, prima di compiere una simile decisione, non bisogna dimenticare che gli enti che possono amministrarne altri devono rappresentare comunque una minoranza a livello numerico. Ciò vuol dire che, come già affermato, la maggioranza degli amministratori deve essere sempre scelta fra le persone fisiche.

Una volta che nella pratica si possa applicare una simile previsione, all’interno della persona giuridica sarebbe preferibile che sia indicato un nominativo e dunque individuata una specifica persona fisica alla quale potersi rivolgere. Nonostante questo, si tratterebbe di una scelta più prudente che obbligatoria, visto che comunque la responsabilità viene attribuita all’ente.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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