Cessione quote sas

Categorie di soci in una sas

Cessione quote sasQuando si decide di aprire una sas è importante sapere che vi sono due categorie di soci: i soci accomandanti e i soci accomandatari. La prima distinzione riguarda la responsabilità in quanto gli accomandatari sono illimitatamente responsabili, mentre gli accomandanti sono responsabili nei limiti della partecipazione sociale e non rispondono con il proprio patrimonio personale.

Inoltre per gli accomandanti esiste il cosiddetto divieto di immistione nell’amministrazione, non potendo quindi essere nominati amministratori. Ma è possibile cedere la quota di ciascuna categoria? Vediamolo insieme.

Cessione delle quote di accomandatario

Il trasferimento della quota sociale dell'accomandatario non è disciplinato dal codice civile e si applica quindi la disciplina prevista per i soci di società in nome collettivo.

Così come per il socio di una società in nome collettivo, anche per l'accomandatario di Sas, il trasferimento della quota rappresenta una modifica del contratto sociale che richiede il consenso, da prestare innanzi al notaio, di tutti i soci, sia accomandanti che accomandatari.

Esiste però una particolarità relativa all'accomandatario di una società in accomandita semplice: nell'atto di cessione dal notaio bisognerà chiarire la qualità di colui che acquista la partecipazione sociale e i relativi riflessi sull'amministrazione della società.

Che cosa vuol dire questo? Significa che colui che compra la partecipazione sociale potrebbe essere sia accomandante che accomandatario e che inoltre la qualifica di accomandatario non determina necessariamente e automaticamente la carica di amministratore.

Come avviene la cessione di quota di accomandatario

Il contratto sociale però può derogare al consenso unanime dei soci; questo vuol dire che è possibile che ci sia una clausola che stabilisca che la cessione della partecipazione sociale del socio accomandatario possa venire anche a maggioranza.

Può addirittura esservi una clausola che stabilisca che la quota sia liberamente cedibile senza il consenso di alcun altro socio.

Quota accomandatario in successione: è possibile?

Per quanto riguarda invece il trasferimento per successione della quota del socio accomandatario secondo la disciplina prevista dal codice civile non è ammissibile, salvo che i soci abbiano inserito una clausola di continuazione del rapporto con la società così come avviene per le società in nome collettivo.

Anche per l'accomandatario di una società in accomandita semplice la morte determina di per sé lo scioglimento del rapporto con la società e il sorgere, in capo agli eredi, di un diritto ad avere la liquidazione della quota, ossia una somma di danaro.

Tuttavia i soci superstiti e gli eredi possono pervenire alla stipula di un negozio di continuazione dal notaio che ha ad oggetto proprio l'ingresso degli eredi nella posizione del socio defunto.

Anche in questo tipo di accordo sarà necessario regolare la posizione del nuovo socio, ossia stabilire se acquisisca la posizione di socio accomandante o di socio accomandatario e l'eventuale nomina per l'amministrazione.

Clausola di continuazione

Anche per l'accomandatario è possibile derogare alla disciplina prevista dal codice civile inserendo nello statuto una clausola di continuazione facoltativa, obbligatoria, automatica.

Quanto una clausola di continuazione automatica, è molto discusso se questa possa essere inserita, tuttavia per quanto riguarda invece la clausola obbligatoria e facoltativa non c’è alcun dubbio che possano essere previste.

Cessione quota accomandante

Il trasferimento della quota sociale dell'accomandante è espressamente previsto dalla legge la quale stabilisce che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta con effetto verso la società con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Come avviene la cessione di quota accomandante

Per il trasferimento delle quote sociali del socio accomandante non è richiesta l'unanimità di tutti i soci, ma sufficiente la con il consenso della maggioranza del capitale sociale come abbiamo appena visto.

L’ atto di cessione, che resta pur sempre una modificazione dei patti sociali che andrà stipulata per atto pubblico notarile, verrà iscritto nel registro delle imprese a cura del notaio.

Non esiste una differenza in ordine al tipo di modifica. Qualunque sia il tipo di modifica del contratto sociale essa va pubblicata nell’apposito registro. Il consenso però degli altri soci è necessario, non perché abbia effetto tra le parti, ossia tra colui che cede colui che acquista la partecipazione sociale, ma solo nei confronti della società.

Quota accomandante in successione

La quota di partecipazione del socio accomandante può essere trasmessa per successione e, a differenza della quota del socio accomandatario, vi è la libera trasferibilità della quota e pertanto questa cade in successione insieme agli altri beni ereditari.

Un problema che può sorgere è se al socio accomandante succedano più eredi, ossia succedano più persone. In tal caso questi succedono come gruppo nella quota dell'accomandante, la quale, secondo alcuni, pertanto rimane unica, mentre secondo altri, invece, è come se si suddividesse in tante piccole quote automaticamente.

Tuttavia l'orientamento prevalente del mondo notarile ritiene che la quota sociale del socio accomandante defunto non si divide automaticamente. Ciò è sostenuto perché a tal fine sarebbe necessaria una modificazione del contratto sociale realizzata con il consenso di tutti i soci che determinerebbe il frazionamento della quota originariamente unitaria in tante quote distinte.

Si potrebbe quindi verificare il moltiplicarsi del numero degli accomandanti e ciò rappresenterebbe un inconveniente troppo grave nello svolgimento dei rapporti sociali in quanto determinerebbe un'alterazione degli equilibri sociali. Quindi nel caso in cui più persone succedono in unica quota, non avverrebbe un frazionamento automatico e nessuno degli eredi assumerebbe la qualità di socio in via autonoma.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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