Mora del socio nella srl, cosa fare dal notaio

Apertura srl dal notaio e conferimenti

mora del socio nella srl notaio cosa fareQuando si apre una società a responsabilità limitata dal notaio, a seconda di quanto sia previsto nell’atto costitutivo è necessario effettuare dei conferimenti, ossia degli apporti, per far sì che la società possa iniziare lo svolgimento delle attività che si è proposta di svolgere.

I conferimenti nella srl possono essere naturalmente in denaro, ma i soci potrebbero anche prevedere dei conferimenti diversi dal denaro, ossia in natura, con l’apporto di beni, anche immobili. A differenza delle società per azioni nelle srl è ammissibile anche il conferimento di opera e servizi nel rispetto del procedimento previsto dalla legge.

Ma quanto bisogna versare al momento dell’atto costitutivo dal notaio? Cosa succede se non viene versata l’intera somma? Vediamolo insieme.

Atto costitutivo srl: quanto versare

Al momento dell’apertura della società, chiamata nel gergo tecnico giuridico atto costitutivo, i soci di una srl sono obbligati al versamento in denaro di almeno il 25% della partecipazione che riceveranno.

Poniamo un esempio per comprendere al meglio la fattispecie: se una società vuole fissare il capitale al momento della sua apertura dal notaio per un ammontare pari a 90.000 euro e vi siano tre soci in parti uguali, ciascuno di essi sarà titolare di una quota del valore di 30.000 euro.

Al momento dell’atto costitutivo dal notaio per atto pubblico ciascun socio dovrà versare almeno il 25% della partecipazione sociale a ciascuno spettante, quindi dovrà versare almeno 7.500 euro. Il restante 75% potrà essere versato in un secondo momento.

Cosa succede se gli amministratori richiedono il versamento

Gli amministratori potranno in qualsiasi momento richiedere il versamento dei soldi residui e una volta effettuata la richiesta il socio sarà tenuto a versare il conferimento in modo tale da ottemperare quanto richiesto.

Gli amministratori potranno decidere di diffidare il socio mediante una notifica di quanto in oggetto e quindi sollecitare il socio al pagamento del residuo, ma una volta diffidato bisognerà rispettare l’iter di legge e i termini che sono stabiliti.

Nella srl è prevista una particolare disciplina nel caso in cui il socio non esegua il pagamento delle quote dovute: si tratta di una normativa che perlopiù ricalca quella della società per azioni, ma che si differenzia in alcuni punti.

Socio moroso e diritto di voto srl

Mentre nelle società per azioni si limita a statuire che il socio moroso non può esercitare il diritto di voto, nelle srl è previsto che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

In virtù di questa espressione si sono sviluppati due diversi orientamenti: secondo alcuni studiosi <<partecipare alle decisioni>> vuol dire partecipare all’assemblea e quindi non solo il socio che non ha integralmente versato le somme dovute per la quota in sede di atto costitutivo non può votare, ma non può neanche intervenire nell’assemblea dinanzi al notaio.

Secondo altra interpretazione si potrebbe anche affermare che <<partecipare alla decisione>> vuol dire semplicemente che non può esercitare il diritto di voto, ma può intervenire in assemblea.

Accogliere l’una o l’altra tesi comporta delle conseguenze anche notarili in quanto bisognerà comprendere quando il quorum costitutivo dell’assemblea possa ritenersi valido. È proprio per questo che affidarsi al notaio è sempre la soluzione consigliabile in quanto saprà orientare al meglio le scelte da intraprendere per la prosecuzione dell’attività sociale.

Mancato versamento del conferimento

Se il socio non esegue il conferimento nel termine stabilito dalla legge, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. La diffida non rappresenta costituzione in mora in quanto il socio è già moroso per il semplice fatto di essere inadempiente alla preventiva richiesta degli amministratori.

Decorso inutile tale termine gli amministratori qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione, la quota o parte di essa se si ammette la mora parziale, del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Mancanza di acquirenti del socio in mora

In mancanza di offerte per l’acquisto se l’atto costitutivo lo consente la quota viene venduta all’incanto e se la vendita non riesce a concretizzarsi per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse e riducendo il capitale sociale nella misura corrispondente.

La riduzione del capitale sociale viene quindi effettuata dal notaio che verbalizzerà quanto accaduto secondo le normali maggioranze: i soci quindi convocheranno l’assemblea e provvederanno a deliberare la riduzione del capitale sociale.

Una volta assodato che il procedimento sopra descritto non sia andato a buon fine e che quindi non sia stato possibile vendere dal notaio la quota del socio in mora in mancanza di compratori, l’assemblea dei soci provvederà a ridurre il capitale sociale obbligatoriamente.

Socio in mora e consulenza notarile

Secondo alcuni l’estinzione della partecipazione del socio escluso è assimilabile a una perdita e ciò deriverebbe dalla conclusione che al socio moroso, essendo stato escluso, nulla va restituito.

Secondo altri invece la riduzione del capitale sociale è obbligatoria per la parte di partecipazione sociale non ancora versata e per la parte versata dal socio, in sede di atto costitutivo, il socio escluso avrebbe diritto alla restituzione, ma tale tesi non è avallata da molti.

In questi casi per capire come procedere e per comprendere quali siano le sorti della partecipazione sociale del socio escluso, così come del capitale sociale è importante rivolgersi al notaio che saprà offrire la soluzione al caso concreto analizzando la complessità della situazione.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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