Partecipazione in società di un soggetto inabilitato

Cosa significa che una persona è inabilitata?

partecipazione in società di un soggetto inabilitatoL’inabilitazione è una misura che viene attuata nel caso in una persona si dimostri non pienamente capace di agire, sia per problemi fisici, che psichici.

Con il termine persona inabilitata, si intende la persona nei confronti della quale è intervenuta una sentenza di inabilitazione, da parte del Tribunale. Si tratta quindi, di una misura, che non viene attuata dal notaio, ma da un giudice. Tuttavia il fatto che una persona venga inabilitata, non significa che non possa compiere atti di amministrazione, ordinaria e straordinaria e stipulare atti pubblici, per i quali serve necessariamente il notaio. L’inabilitato, inoltre, può anche partecipare ad una società. In ogni caso, recandosi presso lo studio notarile, si potranno avere tutte le informazioni e consigli, in relazione alla tipologia di operazione che si voglia compiere.

Chi può essere inabilitato?

In base a quanto stabilito dalla legge, possono essere inabilitate, ad esempio:

  • le persone affette da infermità mentale, non gravi;
  • coloro che presentano disfunzioni quali prodigalità patologica, o sono solite abusare di sostanze alcoliche o stupefacenti;
  • il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, qualora non abbiano ricevuto un’educazione sufficiente.

La misura dell’inabilitazione diventa efficace ed effettiva, solo dopo che viene emessa la relativa sentenza.

Il curatore dell’inabilitato

Nonostante il soggetto inabilitato possa compiere vari atti, bisogna tener presente che si tratta di un soggetto non pienamente capace, quindi, seppur non ci sarà bisogno di una persona che lo sostituisca pienamente nel compimento di tali azioni, avrà comunque bisogno dell’assistenza di un soggetto che lo affianchi.

Questo soggetto è il curatore. La figura del curatore, che normalmente viene scelta all’interno del contesto familiare, ha il compito di aiutare l’inabilitato nell’amministrazione del suo patrimonio. Come già affermato, non si sostituisce alla persona incapace, ma ne integra la volontà: infatti deve partecipare e controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali, che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere.

Come fa a partecipare in società l’inabilitato?

Qualunque atto di amministrazione straordinaria, che debba essere compiuto dalla persona in abilitata, richiede un’apposita autorizzazione del giudice. Per ottenere questa autorizzazione, qualora la stessa sia collegata ad un atto da stipulare dal notaio, potrà egli stesso presentare il ricorso. Quindi, per riassumere, nel caso, ad esempio, in cui voglia partecipare ad una società, ci sarà bisogno:

  • della preventiva autorizzazione del tribunale, oppure, in alcuni casi, del tribunale ma previo parere del giudice tutelare;
  • della partecipazione in atto sia della persona inabilitata che del curatore, che dovrà anche apporre la sua firma alla fine dell’atto.

Bisogna precisare, che queste due condizioni sono necessarie, solo per gli atti societari e di impresa che siano considerati di straordinaria amministrazione, poiché per l’ordinaria amministrazione, la persona inabilitata è considerata pienamente capace. Quindi, non avrà bisogno dell’assistenza e del consenso del curatore, e nemmeno dovrà preventivamente munirsi di alcuna autorizzazione giudiziale.

L’inabilitato può partecipare come socio in tutte le società?

L’inabilitato non è limitato nella partecipazione alle società, che siano società di persone o società di capitali, salvo quanto sopra specificato con riferimento alle autorizzazioni e presenza del curatore.

Nel caso di partecipazione a società di persone o ad un’impresa, può partecipare solo se si tratta di organizzazione già esistente.

La persona inabilitata, infatti, non può iniziare da zero un’impresa o costituire una società di persone, come ad esempio una società in nome collettivo (Snc), nella quale sarebbe tenuta ad assumere una responsabilità illimitata per le obbligazioni. Con riferimento, invece, alle società di capitali, per esempio società per azioni e società a responsabilità limitata, non sussiste questa limitazione. In questi casi, infatti, il soggetto non pienamente capace non assumerebbe responsabilità illimitata, bensì limitata al valore di quanto inizialmente conferito nella società.

Stesso discorso vale per le società semplici, dal momento che non svolgono attività commerciale.

Come può conferire dei beni o denaro?

Bisogna premettere che il socio inabilitato, può conferire nella società sia denaro che beni. Nella prima ipotesi, cioè nel caso di conferimento in denaro, basterà l’autorizzazione giudiziale del giudice tutelare, trattandosi di impiego di capitali.

Nella seconda ipotesi, ovvero nel caso di conferimento di beni, ci sarà bisogno dell’autorizzazione del tribunale e anche del preventivo parere del giudice tutelare, trattandosi di un atto di trasferimento della proprietà.

Nel caso in cui la persona inabilitata, si voglia anche impegnare anche ad eseguire prestazioni accessorie, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, ad assumere obbligazioni.

Qualora, infine, il conferimento riguardi un bene ereditario, sarà necessaria apposita autorizzazione, da parte del giudice delle successioni.

Il socio inabilitato può amministrare a società?

Con riferimento alla possibilità che il socio inabilitato, possa assumere la carica di amministratore o di sindaco in una società di capitali, la normativa di legge è molto chiara. Infatti, viene espressamente affermato che i soci che siano inabilitati non possono essere eletti per tali cariche. Inoltre, qualora siano già stati nominati e nel frattempo sia intervenuta una sentenza che dichiari l’inabilitazione, decadono dal loro ufficio.

La ragione di questa previsione, si ritrova nel fatto che le persone che non siano pienamente capaci, hanno bisogno della rappresentanza o dell’assistenza di altri soggetti, le cui interferenze sarebbero incompatibili con un assetto societario, al quale sono estranei.

Differenza fra socio interdetto e inabilitato

Il socio inabilitato, come visto, ha bisogno delle autorizzazioni e anche della presenza e relativo consenso del curatore, nel caso di atti di straordinaria amministrazione. Infatti è considerato dalla legge un soggetto non totalmente incapace. Invece, nel caso di socio interdetto, o, in generale, di qualsiasi persona nei confronti della quale è intervenuta la sentenza di interdizione, si tratta di soggetto completamente incapace: pertanto, non potrà compiere da solo alcun atto, ma sarà sempre necessario che sia sostituito da un tutore appositamente nominato.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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