Prevedere il divieto di cessione parziale della partecipazione in società di capitali

Divieto cessione parzialeTutto ciò che riguarda le modifiche dello statuto rientra nella competenza dell’assemblea dei soci: si tratta di riunioni in cui viene stabilito come e se mutare alcuni aspetti della vita sociale. Trattandosi di assemblee che comportano l’aggiornamento dello statuto, è necessario che vengano presenziate anche dal notaio, che redigerà apposito verbale.

Tra le varie modifiche, è possibile anche inserire dei limiti alla circolazione, fra cui anche il divieto di cessione o trasferimento parziale, della partecipazione del socio. Vediamo meglio di che si tratta e come fare.

Cosa significa divieto di trasferimento parziale

All’interno delle società, sia società di persone che società di capitali, a seconda della compagine sociale, e degli obiettivi ed esigenze che si tendono a perseguire, lo statuto viene modellato in un certo modo.

È proprio questo il principio dell’autonomia statutaria, che consente, nel caso in esame, di poter prevedere dei limiti alla cessione delle proprie azioni o quote di partecipazione: fra questi, rientra anche il divieto di trasferimento parziale.

Si tratta di una clausola che prevede la possibilità di una cessione solamente totale e completa, che quindi comporta l’integrale uscita dalla società di capitali.

Nello specifico, quindi, ciò che viene vietato, è che sia trasferita e ceduta solo una parte delle azioni o quote. Volendo procedere con un esempio per chiarire, prendiamo l’ipotesi di un socio che sia titolare di 10 azioni, se volesse trasferirne solo 5, una volta introdotta questa clausola, non potrà più farlo.

A cosa può servire questo divieto

Si è detto che l’inserimento di un divieto di questo tipo, risponde a specifiche esigenze dei soci e della società. Nonostante le necessità possano essere le più varie, normalmente il motivo per cui è utile prevedere un divieto di trasferimento o cessione solo parziale, potrebbe essere quello di evitare l’eccessivo frazionamento delle partecipazioni sociali, nonché il cosiddetto disinvestimento parziale.

In questo modo, dunque, il socio sarà costretto a decidere: o opterà per la totale uscita dalla società, oppure sceglierà di mantenere intatta la sua partecipazione e di continuare ad essere socio, esattamente come lo era prima.

Come si può inserire il divieto?

Come già accennato, le modifiche statutarie sono ovviamente decise dai vari soci, ma all’assemblea, nella quale vengono deliberate deve obbligatoriamente partecipare (a distanza o di persona) il notaio. Egli sarà chiamato a ridgere il verbale e si occuperà di richiedere l’iscrizione di detta modifica nel Registro delle Imprese. Avvalersi di una consulenza del notaio, oltre che essere obbligatoria, come in questo caso, potrebbe essere molto utile, anche preliminarmente all’assemblea, al fine di poter ricevere tutte le informazioni necessarie, all’introduzione di divieti di questo tipo.

Dunque per rispondere alla domanda, il divieto viene inserito con una deliberazione dei soci in assemblea. Tuttavia, non rientra all’interno della categoria dei cosiddetti divieti assoluti di alienazione, trattandosi solo di un divieto relativo. Dunque, poiché l’intrasferibilità non è prevista in senso assoluto, non è necessario che la clausola sia calibrata in modo da prevedere dei limiti temporali, allo scadere dei quali il divieto perderà efficacia.

Conseguenze dell’inserimento del divieto di cessione parziale

Una volta deliberato l’inserimento del divieto, è opportuno capirne le conseguenze, a seconda che la società nella quale viene introdotto sia una società per azioni oppure una società a responsabilità limitata.

Qualora si tratti di una società per azioni, trattandosi di un limite alla circolazione delle partecipazioni (seppur, come si è visto, non in senso assoluto) è necessario che sia attribuito, in favore del socio assente all’assemblea o che abbia espresso un voto contrario (socio dissenziente), il diritto di uscire dalla società, a causa di questa decisione. Questa considerazione viene fatta sulla base di quanto espressamente previsto dal codice civile, per il quale viene ritenuto necessario questo correttivo in qualunque ipotesi in cui la circolazione della partecipazione sociale venga circoscritta, senza distinguere fra divieti in senso assoluto, o in senso relativo.

Nel caso in cui, invece, il divieto sia introdotto all’interno di una società a responsabilità limitata, poiché non si tratta di intrasferibilità totale, potendo comunque la partecipazione essere ceduta, seppur solo nella sua interezza, non spetta il diritto di recesso e nemmeno nessun altro correttivo. Questo perché il socio non resta prigioniera della società, ma rimane tale solo qualora la sua intenzione fosse quella di cedere solo una parte della sua quota.

Divieto di trasferimento in senso assoluto

Ipotesi un po’ differente da quella esaminata, è quella del divieto di trasferimento totale o assoluto: in questo caso deve essere previsto, sia che si tratti di società per azioni che di società a responsabilità limitata, il diritto di uscita (diritto di recesso).

Infatti, in questa situazione, non è giusto che il socio resti bloccato nella società, senza possibilità di andar via, una volta impostato un assetto che lui non condivide.

Inoltre, sempre per la medesima ragione, la clausola di intrasferibilità assoluta deve essere impostata in modo tale da essere delimitata nel tempo.

Quanto costa prevedere il divieto di trasferimento parziale della partecipazione?

Sulla base di quanto affermato, è evidente come ciò che sia oggetto di valutazione economica non è la singola delibera, quindi, nel caso in esame, la sola introduzione del divieto parziale di trasferimento della partecipazione. La spesa, e tutti i costi, riguardano il valore attribuito al singolo verbale di assemblea, redatto dal notaio.

Non è possibile, quindi, parlare nello specifico di cifre, poiché un verbale può contenere più modifiche statutarie, ed inoltre ciascun professionista stabilisce in modo autonomo il suo onorario. Qualora però si vogliano avere più informazioni, nonché un preventivo, relativamente ad un caso concreto, è possibile compilare l’apposita sezione del portale. Questo consentirà di avere risposta gratuitamente e senza intermediari, e senza essere in alcun modo vincolati successivamente.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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