Conferimenti non proporzionali alla quota

Aprire una società dal notaio

Conferimenti non proporzionali alla quotaQuando si decide aprire una società dal notaio è perché si ha in mente di svolgere un tipo di attività con altre persone, o anche da soli, che determinerà un guadagno, ossia i cosiddetti utili.

Al momento dell’apertura della società bisognerà decidere il nome, le attività che ci si propone di svolgere, la sede, la durata, ma soprattutto sarà necessario fissare il capitale, apportando dei conferimenti, ossia delle somme di denaro o dei beni che possano permettere lo svolgimento dell’attività.

Che cos’è un conferimento

I conferimenti sono le prestazioni alle quali si obbligano le parti nel contratto di società dal notaio e la funzione degli stessi è quella di dotare la società del capitale necessario per lo svolgimento dell’attività di impresa.

I conferimenti devono essere suscettibili di una valutazione economica e il valore in denaro del complesso dei conferimenti, come valutati nell’atto costitutivo della società, costituisce il cosiddetto capitale sociale e di conseguenza il patrimonio sociale è inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci.

Quando si parla di apporto alla società come conferimento, questo può essere proporzionale o anche non proporzionale rispetto ala quota societaria che si riceve in cambio. Vediamo in cosa consistono i conferimenti non proporzionali e quando è possibile usufruirne.

Conferimento per la costituzione di una società

Al momento della costituzione della società coloro che decidono di partecipare alla compagine sociale devono apportare dei conferimenti che possono essere in denaro o diversi dal denaro a seconda della tipologia di società prescelta.

Nelle società per azioni, per esempio, non è possibile apportare come conferimento l’opera o un servizio effettuato dal socio. Nelle altre società, come le società di persone, così come le srl, invece, tale tipologia di conferimento è ammessa dalla legge.

Conferimento per aumento di capitale

Quando si decide di aumentare il capitale sociale dal notaio a pagamento i soci devono effettuare dei nuovi conferimenti: ciò vuol dire che devono apportare delle somme di denaro o conferire in società dei beni diversi dal denaro, se l’atto costitutivo lo consente.

L’aumento a pagamento è di regola proporzionale: significa che l’assegnazione di parte dell’aumento è proporzionale al conferimento apportato in società, ma è consentito anche in caso di aumento oneroso del capitale dal notaio, procedere in maniera non proporzionale, come adesso analizzeremo.

Quanto si versa in sede di aumento del capitale sociale

Sia che l’operazione sia proporzionale, che non proporzionale, in sede di aumento oneroso, nelle srl e spa, qualora si decidesse di partecipare all’aumento del capitale e versare quindi le somme di denaro, è necessario sapere che esiste un importo minimo da dover versare che è pari al 25%. Il restante 75% potrà essere versato anche in un secondo momento.

Quando si parla del versamento del 25% effettuato da un altro socio (appunto perché non proporzionale) questo deve essere commisurato all’importo che il socio si è obbligato a conferire, con la precisazione che parte sono a liberazione della quota propria e parte a liberazione della quota altrui.

Conferimenti proporzionali

La regola è quella della proporzionalità. Ciò vuol dire che come stabilito nelle società per azioni, così come nelle società a responsabilità limitata, se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Questo determina che l’atto costitutivo può prevedere che i conferimenti non siano proporzionali alle partecipazioni, ma resta fermo che il valore versato deve coprire l’intero aumento del capitale.

Conferimenti non proporzionali

È possibile che siano assegnate ad alcuni soci partecipazioni sociali di valore superiore ai conferimenti effettuati dai medesimi soci, ma ciò può avvenire solo se vi siano altri soci che si accollano l’onere di avere quote ad un prezzo superiore tale da compensare il versamento inferiore effettuato da altri soci.

Facciamo un esempio. Una srl è formata tra due soci al 50% e viene deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale di 100.000 euro. Se i conferimenti fossero proporzionali ciascun socio dovrebbe versare 50.000 euro e ricevere quindi una quota sull’aumento di pari valore. Invece in caso di conferimenti non proporzionali per coprire l’aumento di 100.000 può accadere che un socio versi 40.000 e l’altro 60.000. con l’accordo di entrambi i soci le proporzioni di di partecipazione alla società potrebbero anche non cambiare, sebbene i conferimenti non siano di egual misura.

Perché fare conferimenti non proporzionali

Una ripartizione non proporzionale delle quote può essere il modo per realizzare obiettivi che non siano strettamente societari come, ad esempio, i rapporti personali o giuridici tra i soci.

Si pensi al caso in cui un socio sia debitore di un altro e pertanto, al fine di porre fine al rapporto di debito, decida di versare i soldi in società al suo posto in modo da estinguere il debito.

Potrebbe, invece, accadere che un socio si proponga di versare anche per un altro una somma di denaro come conferimento in virtù di un rapporto di parentela stretto o per motivi affettivi (ad esempio un padre che versa una somma di denaro come conferimento al posto del figlio).

Al di là delle ragioni reali che possono spingere ad effettuare dei conferimenti non proporzionali, non è necessario dichiararle in atto in quanto si tratta di atti societari che non richiedono precisazioni in ordine alle ragioni sottostanti dei versamenti.

Tipi di non proporzionalità

A seconda dei conferimenti effettuati è possibile quindi anche individuare tre categorie di soci:

  • Soci obbligati ad effettuare conferimenti inferiori al valore della quota,
  • Soci obbligati ad effettuare conferimenti superiori al valore della quota,
  • Soci obbligati ad effettuare conferimenti pari al valore della quota.

È discusso tra gli studiosi se si può arrivare alla cosiddetta proporzionalità estrema, ossia riconoscere ammissibile il cosiddetto socio non conferente, ossia colui che non conferisca nulla, ma partecipi alla compagine sociale. In questi casi molto particolari è sempre preferibile affidarsi al consiglio del notaio che in virtù della situazione concreta illustrerà la migliore strada percorribile.

Alternativa al conferimento non proporzionale

La prassi notarile prevede delle alternative al conferimento non proporzionale.

Si pensi al caso in cui partecipi un proprio figlio all’aumento oneroso del capitale, ma nè il figlio, nè nessuno dei soci può versare la somma di denaro necessaria per l’aumento. In questo caso si ammette che un soggetto terzo, ossia estraneo alla compagine sociale, possa versare la somma di denaro in modo tale da consentire al figlio di poter partecipare all’aumento del capitale sociale dal notaio.

Significa che l’obbligazione di conferimento a carico del figlio può essere adempiuta dal padre, ad esempio, e si ritiene che non sia necessario dal punto di vista della forma assumere alcun tipo di accorgimento dal notaio.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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