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Modifica durata società dal notaio

Durata della società

Modifica durata societa dal notaioUno degli elementi che viene inserito nell’atto costitutivo di una società è la durata. La Corte

di Cassazione ha precisato che la funzione del termine di durata delle società è quella di stabilire l’aspettativa di vita della stessa, in funzione della possibilità che il progetto di attività perseguito possa essere temporalmente determinato e delimitato.

Vediamo a tal proposito se è possibile modificare la durata della società nelle società di persone e nelle società di capitali e come è possibile procedere dal notaio.

Durata società di persone

Quando si costituisce una società di persone dal notaio, che sia una snc, una sas o una società semplice, la legge non impone tra gli elementi essenziali l’indicazione della durata.

I soci, infatti, possono anche pattuire espressamente una durata indeterminata, ma possono anche tralasciare la precisazione di questo elemento. Tuttavia in virtù della scelta intrapresa al momento dell’apertura della società, è possibile che le esigenze dei soci cambino nel corso del tempo e si necessiti di una modifica dei patti sociali.

Come modificare la durata in una società di persona

Nel caso in cui i soci inseriscano nei patti sociali di una società di persone una clausola che disciplini la durata e in un secondo momento decidano di modificarla, ci si chiede come sia possibile procedere.

I patti sociali nelle società di persona hanno una natura contrattuale e pertanto, salvo diversa clausola espressamente prevista, potranno essere modificati con il consenso di tutti i soci, ossia all’unanimità. Può accadere infatti che i soci, per semplificare le procedure di approvazione delle modifiche dei patti sociali, abbiano inserito una clausola che consenta la modifica, anche della durata, con la maggioranza dei consensi. Per tali ragioni in questi casi è opportuno affidarsi a un notaio per procedere all’analisi del caso concreto.

Quindi, in sede di rogito notarile, tutti i soci dovranno presentarsi dinanzi al notaio per sottoscrivere la modifica della durata della società.

Scadenza del termine previsto per la società

Nel caso in cui sia introdotta una clausola statutaria che fissi la durata di una società, è importante comprendere quali siano le conseguenze nel caso in cui scada il termine.

La scadenza del termine comporta lo scioglimento della società e questo è espressamente previsto dal codice civile, ma come abbiamo visto, non è escluso che i soci possano modificarne la durata.

Può accadere, ad esempio, che la società si trovi in un periodo particolarmente positivo e proficuo e che sebbene il progetto iniziale dei soci fosse quello di portare avanti l’attività per un determinato periodo di tempo, questo sia cambiato in virtù dei progressi economici che ha generato l’attività. In tal caso prima dello spirare del termine previsto nell’atto costitutivo possono decidere di prolungare l’attività svolta sottoforma societaria.

Modifica durata società di capitali

Una delle domande più frequenti che viene posta al notaio è come sia possibile modificare la durata della società di capitali, come la srl o spa. Questo quesito viene posto spesso sia in sede di atto costitutivo, per assicurarsi di avere la possibilità di modificare la durata, nel corso del tempo, sia durante lo svolgimento dell’attività sociale, ad esempio, qualora si sia prossimi alla scadenza e si intenda prolungare il rapporto sottoforma societaria.

Per modificare nelle società di capitali la durata, è necessario recarsi dal notaio il quale provvederà a redigere il verbale di assemblea dei soci per atto pubblico notarile, a seguito della convocazione dell’assemblea da parte dei soci, discutendo la questione e deliberando in merito: in tal caso, solo il presidente dell’assemblea dovrà provvedere a firmare l’atto del notaio.

A differenza delle società di persone in cui la regola è l’unanimità, stante il carattere personalistico del tipo sociale, nelle società di capitali, invece, tale delibera viene approvata con la maggioranza dei consensi, salvo diversa previsione dello statuto.

Proroga della durata dal notaio

Una delle modifiche che è possibile apportare alla durata della società consiste nella proroga espressa.

Nella maggior parte dei casi si verifica quando i soci avevano fissato un termine, la cui scadenza è alle porte e al fine di poter continuare l’attività sociale, decidono di prorogarla in modo espresso, stabilendo un nuovo termine oppure un termine indeterminato. Non è escluso che la proroga della durata della società sia tacita nel momento in cui i soci continuano a compiere attività sociali e, secondo gli esperti del settore, la società si intenderebbe prorogata a tempo indeterminato. In ogni caso al fine di evitare che sorgano delle problematiche con i terzi, in particolare con i creditori, è sempre opportuno consultare un notaio che possa analizzare il caso concreto, analizzando le esigenze dei soci.

Modifica a tempo indeterminato della durata

Nel caso in cui la società sia a tempo indeterminato, per evitare che il socio sia prigioniero di una società è prevista la possibilità di esercitare il diritto di recesso, ossia il diritto di abbandonare la compagine sociale.

Per le società a responsabilità limitata, ad esempio, il socio di società a responsabilità limitata costituita a tempo indeterminato, può recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l'atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all'anno.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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