Il diritto di essere preferiti nelle società di capitali

Come cedere la partecipazione sociale

Prelazione societaria dal notaioDurante la vita di una società, può accadere che un socio, ad un certo punto, decida di andarsene. L’uscita dalla società, e quindi la perdita dello status di socio, può avvenire con un normale atto di cessione di quote, che sia una vendita oppure una donazione, qualora ci sia assenza di corrispettivo.

Oppure, invece che cedere le quote, è possibile che il socio decida di uscire dalla società, esercitando il suo legittimo diritto di recesso, al verificarsi di alcuni presupposti.

Limiti alla cessione

Normalmente, la partecipazione sociale di una società di capitali, è liberamente cedibile, poiché non è legata ad aspetti soggettivi relativi al singolo socio, a differenza di quanto avviene nelle società di persone.

Può succedere, però, che nello statuto siano presenti i cosiddetti limiti alla circolazione. In questo caso, un’eventuale cessione della partecipazione, sarà sottoposta a determinate regole vincolanti. Fra i limiti alla circolazione, per esempio, ci sono le clausole di gradimento, oppure le clausole di prelazione.

Che cos’è la prelazione societaria

In prima analisi, sarebbe opportuno dare una definizione in generale, della prelazione: il diritto di prelazione, è il diritto di essere preferiti, ad altre persone, nella stipula di un determinato contratto.

In ambito societario, la presenza di una clausola di prelazione nello statuto, comporta che, nel caso in cui si voglia cedere la propria partecipazione, deve essere preferito, come cessionario, un socio della società, piuttosto che un terzo estraneo. Ragione è quella di evitare l’eventuale ingresso di terzi, non graditi alla compagine complessiva.

Quanto costa inserire la prelazione dal notaio

Nel caso in cui si voglia inserire una clausola di prelazione, si ci sarà bisogno di modificare lo statuto della società, con apposita assemblea dei soci.

Pertanto, sarà necessaria la presenza di un notaio, che avrà il compito di redigere il verbale della suddetta assemblea. L’inserimento della clausola non ha, di per sé, alcun costo aggiuntivo, poiché il costo globale è dato dal verbale nel suo complesso, che potrebbe, dunque, contenere al suo interno, anche altre modifiche dello statuto.

In ogni caso, è possibile avere un preventivo specifico, in modo gratuito, direttamente dalla piattaforma.

Come funziona la prelazione?

Nel momento in un socio decida di cedere la sua partecipazione, e nello statuto è presente questa clausola che limita la circolazione, la strada da seguire potrebbe essere la seguente.

Prima di stipulare l’atto di cessione quote, egli invierà agli altri soci una dichiarazione, con la quale comunichi la sua intenzione di vendere. Questa dichiarazione dovrebbe contenere sia il prezzo a cui intende vendere, ma anche le altre condizioni e modalità del contratto che si intende concludere. Può essere, anche, indicato l’eventuale nome del potenziale acquirente, che diventerebbe socio, se la cessione riguardasse l’intera partecipazione. Non è sufficiente una semplice intenzione di cedere la partecipazione, ma è necessaria una dichiarazione formale, con la finalità di rendere informati tutti gli altri soci.

Tipi di clausole di prelazione

La clausola di prelazione può essere strutturata come clausola di prelazione propria, o come clausola di prelazione impropria.

Se la clausola di prelazione è propria, significa che la cessione della partecipazione avviene a parità di condizioni. Quindi, il socio, oppure il potenziale terzo acquirente, stipulerebbero il contratto con il socio che vuole andarsene, avvalendosi delle medesime condizioni contrattuali.

La clausola di prelazione, però, potrebbe essere anche essere configurata, come impropria. Ciò significa che, in questo caso, mancherebbe l’aspetto della parità di condizioni, e la clausola di prelazione potrebbe riferirsi anche a negozi nei quali la posizione del cessionario, non è una posizione fungibile. Un esempio potrebbe essere il contratto di permuta, con il quale si scambia la partecipazione sociale, con un altro bene.

Come strutturare la prelazione impropria

Mentre la prelazione propria non richiede alcun tipo di correttivo o adattamento, a prescindere se sia prevista una durata, la clausola di prelazione impropria richiede qualche adattamento. Qualora la sua durata sia superiore ai cinque anni (il riferimento a questa durata temporale nasce dal fatto che, nell’ambito dei cinque anni, è possibile vietare il modo assoluto il trasferimento della partecipazione, senza alcun adattamento), la clausola dovrebbe essere strutturata in modo tale da far realizzare, al cedente, un valore almeno pari a quello previsto, in caso di recesso. Diversamente, una clausola di prelazione impropria che non rispettasse questo requisito, sarebbe da considerarsi inefficace.

Cosa succede se cedo senza dare preferenza ai soci?

Può accadere che la clausola di prelazione venga violata e, quindi, il diritto di prelazione dei soci non venga rispettato: questo significa che il socio, invece che dare preferenza agli altri soci della società, ha ceduto direttamente le sue quote, ad un terzo estraneo.

La violazione del diritto di prelazione, comporta conseguenze diverse, a seconda della fonte, ovvero se inserita come clausola nello statuto, oppure in un patto parasociale.

Se inserita solo in un patto parasociale, che sarebbe un accordo fra soci, esterno rispetto ai documento formali, la violazione comporterà solo il sorgere, in favore degli altri soci, di una pretesa risarcitoria, quindi essi potranno chiedere, eventualmente, solo il risarcimento del danno.

Violazione clausola inserita in statuto

Nel caso in cui, invece, la clausola di prelazione, sia prevista espressamente all’interno dello statuto, la conseguenza è differente e anche più importante.

Infatti, l’eventuale trasferimento, che sia compiuto in violazione di quanto previsto, sarebbe considerato inefficace, e detta inefficacia, produrrebbe effetti, sia nei confronti della società stessa, che nei confronti di tutti gli altri soci.

La società quindi, non potrà iscrivere l’acquirente nel libro soci, e gli altri soci potranno ancora considerare, quale socio esistente, il vecchio titolare delle azioni, e non il cessionario.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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