Il diritto di usufrutto sulle partecipazioni delle società

Creare un usufrutto sulle partecipazioni sociali

Usufrutto nelle societaLa legge consente, parlando di società di capitali, di costituire, cioè di creare da zero, un diritto di usufrutto sulle partecipazioni, in ambito societario.

In questo modo, saranno due i soggetti, che potranno vantare diritti sulle singole azioni o quote: il socio (nudo proprietario) ed il titolare dell’usufrutto, il quale, seppur possa vantare determinate pretese, non diventa mai effettivo proprietario delle azioni.

Si tratta di una soluzione utile, nel caso in cui, per esempio, vi sia un rapporto di credito debito tra le due persone coinvolte. Il diritto di usufrutto, è un vincolo, poiché limita l’esercizio del diritti del socio ma non incide sulla possibilità di cedere le azioni ad altri soggetti (come invece avviene nel caso di espressi limiti al trasferimento inseriti in statuto, come le clausole di gradimento).

Come fare per costituire l’usufrutto

Per creare il diritto di usufrutto, è possibile ricorrere a diverse tecniche. Qualora la società non abbia emesso i titoli, il vincolo si costituisce mediante l’annotazione nel libro dei soci (il documento in cui sono inseriti tutti i soci che fanno parte della società, con l’indicazione delle loro generalità); nel caso invece, come avviene di solito, si tratti di azioni nominative, i vincoli si costituiscono appunto mediante una doppia annotazione, sia sul libro soci, che sul titolo azionario stesso.

É poi possibile che il diritto spetti congiuntamente a più usufruttuari: in questo caso andrà nominato un rappresentante comune, cioè un unico soggetto, portatore dell’interesse.

Cosa deve fare il notaio in caso di usufrutto su partecipazioni

Il ruolo del notaio nel caso di usufrutto su partecipazioni, riguarda la fase precedente alla costituzione del vincolo, e le situazioni successive rispetto alla stessa. Per spiegare meglio, egli non si occupa direttamente di curare la materiale costituzione dell’usufrutto, però può fornire informazioni utili al socio, relativamente alla possibilità di ricorrere a questo strumento, esponendo, inoltre tutte le conseguenze connesse a una simile decisione. In tutte le situazioni successive, quindi qualora il notaio sia chiamato a redigere il verbale di modifica dello statuto (cioè il verbale di assemblea dei soci), dovrà aver cura di verificare se sulle azioni esistano questi vincoli.

A chi spettano i diritti nell’assemblea?

La verifica che può essere compiuta dal notaio è molto importante, proprio perché, in sede di assemblea, bisogna capire quali diritti spettano al socio, e quali diritti spettano al titolare di usufrutto, per fare in modo di rispettare la normativa di legge.

Il diritto di voto di regola è attribuito al titolare di usufrutto, che quindi deve partecipare all’assemblea. É possibile però che nello statuto sia prevista un’eccezione, ovvero che sia previsto che il diritto di voto debba esercitato dal nudo proprietario delle azioni, ovvero dal socio. Sarebbe anche consentito che questa deroga sia stabilita solo per alcune situazioni. Ad esempio, potrebbe essere previsto che, che per le delibere di modifica dell’oggetto sociale, il voto venga esercitato dal socio e non dal  titolare di usufrutto.

Stesso discorso deve farsi per il diritto di intervento in assemblea, trattandosi di una facoltà espressamente concessa al soggetto al quale spetta il diritto di voto.

Usufrutto e operazioni sul capitale

Per quanto riguarda le operazioni sul capitale, bisogna compiere delle distinzioni a seconda delle operazioni, e delle conseguenze che hanno nel caso in cui sia stato costituito un usufrutto sulle azioni.

Nell’ipotesi dell’aumento oneroso, nel cioè dell’aumento che prevede nuovi conferimenti da parte dei soci (ovvero l’esborso di nuove risorse) l’assegnazione delle azioni pagate, spetta a favore del solo socio. Questo vuol dire che in assenza di espressa previsione, le nuove azioni attribuite non sono vincolate dal diritto di usufrutto. Viceversa, nell’ipotesi dell’aumento gratuito, cioè dell’aumento mediante passaggio da riserve a capitale sociale, le azioni assegnate, senza che debba essere effettuato alcun pagamento, saranno invece vincolate (quindi gravate dall’usufrutto).

Nel caso di riduzione del capitale, qualora intervenga una perdita, la diminuzione del valore patrimoniale delle azioni deve essere sopportata sia dal socio in quanto proprietario, che dall’usufruttuario.

Quali sono i diritti del titolare di usufrutto sulle azioni

Tenendo ben presente quanto già previsto con riferimento al diritto di voto, intervento, e partecipazione generale all’assemblea dei soci, il tipico diritto spettante all’usufruttuario di azioni, è quello agli utili. Detto diritto può sorgere sia perché previsto da un’espressa delibera assembleare in questo senso, che nel caso in cui venga decisa una riduzione reale del capitale, da eseguire mediante rimborso del capitale ai soci.

Usufrutto su quote di società a responsabilità limitata

Le considerazioni fatte, seppur la disciplina delle regole generali sia prevista per le società per azioni, può valere anche qualora la società di riferimento, pur rimanendo nell’ambito delle società di capitali, sia una società a responsabilità limitata.

Infatti è possibile che anche sulle partecipazioni di Srl, siano apposti dei vincoli, uno dei quali potrebbe essere l’usufrutto. Le regole sono più o meno le stesse, fatte salve alcune eventuali eccezioni dovute a singole ipotesi. In ogni caso, affidarsi alla prudente informativa del notaio prima di adottare qualunque decisione, rappresenta sempre una scelta sensata, oltre che prudente.

Pegno e pignoramento sulle partecipazioni in società

Esistono altri vincoli che possono essere apposti sulle partecipazioni di una società. In primo luogo il pegno, cioè il diritto reale di garanzia, che è possibile costituire sui beni mobili. Dunque un creditore, potrebbe decidere di pignorare le azioni o quote del suo debitore (cioè il socio).

Ancora, il vincolo che si potrebbe costituire, è il pignoramento, che seguirebbe il medesimo meccanismo. La ragione, quindi sarebbe sempre quella di consentire ad un potenziale creditore, di potersi soddisfare sugli utili (o su altri eventuali incrementi patrimoniali), che spetterebbero al debitore socio.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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