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L’imposta di registro in ambito immobiliare: che cos’è, come si calcola e chi la deve pagare

L’imposta di registro in ambito immobiliare: che cos’è, come si calcola e chi la deve pagare

L’imposta di registro in ambito immobiliare è una delle tasse che occorre pagare in caso di affitto o  acquisto da privato di un bene immobile: vediamo come si calcola

Vediamo insieme che cos’è, come si calcola e chi deve pagare l’imposta di registro in ambito immobiliare. In primo luogo chiariamo che l’imposta di registro è una tassa che sia applica quando si intende trascrivere un atto in un pubblico registro. È applicata in modo proporzionale e dipende dai valori indicati all’interno dell’atto.

L’imposta di registro in ambito immobiliare è dovuta nel caso in cui si acquisti un’abitazione da un privato. Se invece acquistiamo un’abitazione direttamente dal costruttore nei primi 5 anni dalla sua costruzione e/o ristrutturazione non pagheremo l’imposta di registro ma l’Iva.

L’imposta di registro in ambito immobiliare si paga sia per l’acquisto di prima che di seconda casa, ma ha importi differenti, sia perché viene applicata in una percentuale diversa, sia perché è diverso il calcolo della base imponibile.

 Vediamo in che senso.

Imposta di registro per la prima casa: in questo caso l’imposta è fissata al 2% del valore catastale. Che cosa significa? Il valore catastale è un valore nominale che si ottiene moltiplicando la rendita catastale dell’abitazione, rivalutata del 5%, per un coefficiente stabilito che, nel caso della prima casa, è 110. facciamo un esempio: la rendita catastale (indicata sulle schede catastali e dunque non soggettiva) di un’abitazione è 900 euro, la rivalutiamo del 5% e raggiungiamo la cifra di 945 euro, moltiplichiamo ora questa cifra per il coefficiente 110 ed otteniamo 103.950. Questo è il nostro valore catastale. Se stiamo acquistando una prima casa questa imposta sarà pari al 2%, il che significa che occorrerà versare 2.079 Euro.

Imposta di registro per la seconda casa: è fissata al 9% del valore catastale che si calcola sempre partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5%, ma moltiplicata per il un coefficiente di 120. Quindi, seguendo l’esempio di prima: rendita catastale rivalutata del 5% uguale a 945 euro , moltiplicandola  per 120 si raggiunge quota 113.400 euro. Su questo valore catastale va calcolato il 9%. L’imposta di registro per la seconda casa sarà dunque di 10.206 euro.

L’imposta di registro in ambito immobiliare: le locazioni

L’imposta di registro in ambito immobiliare si paga anche in caso di affitto. Tutti i contratti di locazione di beni immobili (abitazioni, fabbricati, terreni) devono essere registrati, a meno che non superino i 30 giorni complessivi in un anno. 

Anche in caso di affitto l’imposta di registro è proporzionale: in caso di fabbricati ad uso abitativo il suo valore è il 2% del canone annuo moltiplicato per ogni annualità. Nel caso di fondi rustici è pari al lo 0,50% dell’affitto moltiplicato per  ciascun anno d’affitto. Facciamo un esempio: stiamo affittando per 4 anni un’abitazione con canone annuo  a 8.000 euro, l’ imposta di registro sarà pari a 160 euro per ciascun anno previsto dal contratto, cioè in totale 640 euro.

Se affittiamo un fondo rustico a 3.000 euro per 10 anni l’imposta di registro sarà pari a 3.000x0,50% cioè 15 euro  per 10 anni per un totale di 150 euro in totale.

Se affittiamo  invece un fabbricato strumentale per natura – che non può cioè essere utilizzato in modo diverso se prima non è trasformato, per esempio gli immobili che le imprese utilizzano per la loro attività – l’imposta di registro  è pari all’1% del canone annuo se effettuata da soggetti che pagano Iva, al 2% negli altri casi, sempre moltiplicata per ogni anno di affitto.

L’imposta di registro può essere versata anno per anno oppure per l’intera durata del contratto nel secondo caso, se il contratto viene sciolto prima del previsto è possibile ottenere il rimborso di quanto versato in più.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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