Aumento del capitale sociale: quando andare dal Notaio?
- Aumento del capitale sociale: cenni generali
- Aumento oneroso del capitale sociale
- è possibile l’aumento non proporzionale?
- L’aumento del capitale sociale offerto a un soggetto terzo non socio
- Aumento di capitale in una srl, cosa cambia rispetto alla spa
- Aumento gratuito del capitale sociale
- Quali riserve è possibile utilizzare?
- L’aumento gratuito non proporzionale
- Quali azioni possono essere emesse?
- Chi interviene davanti al notaio?
- Adempimenti successivi
- Costi dell’atto notarile
- Prima di convocare l’assemblea, i dubbi dei soci
Aumento del capitale sociale: cenni generali
L’aumento del capitale sociale è un’operazione societaria straordinaria, mediante la quale la società delibera di incrementare il capitale sociale o mediante nuovi conferimenti oppure mediante l’imputazione a capitale di riserve della società. Nel primo caso si tratta del cosiddetto aumento oneroso, nel secondo caso si parla invece di aumento gratuito.
In questo contesto il notaio svolge, semplificando, un controllo di legittimità: di norma verifica che vi siano i presupposti richiesti dalla legge per la realizzazione di una tale operazione e controlla la documentazione necessaria. Il verbale dell’assemblea straordinaria con il quale si delibera l’aumento viene redatto per atto pubblico notarile e il notaio in questa sede riveste la funzione di segretario nell’assemblea della società. Il notaio fa molte cose: questa è una descrizione indicativa, e il caso concreto va sempre valutato con lui.
Tale operazione può essere realizzata in qualunque società, anche se ha una maggiore rilevanza soprattutto a livello formale nelle società di capitali, pertanto analizzeremo la procedura notarile per la verbalizzazione di una assemblea di società di capitali (prendendo a modello la società per azioni).
Le regole cambiano in parte tra spa e srl, e più sotto c’è una sezione dedicata alla srl. Il quadro d’insieme, con aumento e riduzione, è nella pagina sulle operazioni sul capitale sociale.

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Aumento oneroso del capitale sociale
L’aumento oneroso, o a pagamento, del capitale sociale (art. 2441 c.c.) è un’operazione straordinaria mediante la quale i soci versano degli ulteriori apporti alla società, allo scopo di apportare ricchezza ed incrementarne l’attività. Questi apporti sono i c.d. conferimenti, che vengono effettuati sia al momento della costituzione della società, sia appunto in sede di aumento. A fronte di questi conferimenti, il socio sottoscrive le nuove azioni che vengono emesse in relazione al capitale sociale incrementato.
Quali sono i presupposti?
Di norma si verifica che non vi siano azioni precedentemente emesse non ancora liberate (art. 2438 c.c.): ciò vuol dire che i soci sottoscriventi il nuovo aumento, non devono avere debiti con la società relativi a vecchie operazioni di aumento o alla costituzione stessa della società. Ciò può accadere perché i soci, quando sottoscrivono le proprie azioni, possono versare anche solo il 25% dei conferimenti subito, e la restante parte successivamente. Si guarda poi all’eventuale presenza di perdite rilevanti, di cui parliamo qui sotto.
Cosa si intende per perdite rilevanti
Nel corso dell’attività sociale è possibile che si registrino delle perdite. A seconda dell’entità delle perdite potrà procedersi a un aumento del capitale sociale con dei nuovi conferimenti.
Per perdite rilevanti si intendono perdite superiori a un terzo del capitale sociale. Che cosa fare in quel caso non ha una risposta unica. Per i notai del Triveneto, con perdite oltre il terzo l’aumento è ammesso solo se accompagnato dalla copertura integrale delle perdite. Il Consiglio Notarile di Milano distingue invece tre ipotesi: con perdite entro il terzo non c’è alcun obbligo di intervento; con perdite oltre il terzo ma sopra il minimo legale, l’aumento che le riporta sotto il terzo può arrivare anche nell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo; con perdite che portano il capitale sotto il minimo legale, la delibera va presa nella prima assemblea utile, senza rinvio. Se serva prima, o insieme all’aumento, una riduzione del capitale sociale è un punto da definire con il notaio sul caso concreto.
Come si struttura l’operazione di aumento oneroso?
Tale operazione si compone di tre fasi: la prima è la delibera di aumento di capitale, con cui i soci, riuniti in assemblea straordinaria, approvano la proposta di aumento. L’aumento viene quindi offerto “in opzione” ai soci, ovvero viene data la possibilità ai soci di accettare tale proposta sottoscrivendo ognuno una quota di questo nuovo capitale; infine, si realizza il conferimento, ovvero il reale nuovo apporto alla società.
A queste tre fasi si aggiunge un adempimento finale. In ordine, il percorso è questo:
Cosa si può conferire?
I soci possono conferire denaro oppure beni in natura. In questo secondo caso il conferimento in natura realizza un vero e proprio trasferimento del bene alla società, con tutte le cure del caso, che crescono se il bene è un immobile.
In particolare, di norma il socio conferente firma anche lui il verbale, dichiarando espressamente la volontà di trasferire il bene alla società, ed è richiesta una relazione giurata di stima, che attesti il valore del bene e provi che lo stesso non sia inferiore alla parte di capitale sottoscritta.
È sempre possibile conferire beni in natura?
Nelle società per azioni, a differenza delle società a responsabilità limitata, è fatto divieto di conferire opere e servizi. Le società per azioni possono prevedere un conferimento diverso dal denaro, ma deve essere necessariamente prevista tale possibilità nell’atto costitutivo. Se lo statuto non la prevede, come procedere è un punto da vedere con il notaio prima di fissare l’assemblea.

È possibile l’aumento non proporzionale?
Solitamente l’aumento avviene proporzionalmente per tutti i soci. A seconda di quanto conferito si riceveranno in proporzione delle azioni del medesimo valore nominale. Può accadere che i soci decidano che l’aumento non sia proporzionale: in questo caso sarà necessario il consenso unanime dei soci. Si pensi al caso in cui un socio non abbia la disponibilità economica per conferire una somma di denaro in cambio di un determinato numero di azioni, mentre l’altro socio sia disposto ad un sacrificio economico maggiore rispetto alle azioni che riceverà. In questo caso non si pone alcun problema e con il consenso di tutti i soci tale operazione si ritiene ammissibile. Ciò che conta è che la cifra del capitale aumentata, sia integralmente coperta dai conferimenti. Si tratta di un’operazione utilizzata quando uno dei soci si trovi in difficoltà economica, ma voglia continuare a partecipare all’attività sociale e all’operazione di aumento del capitale a titolo oneroso.
Il rapporto tra quanto si versa e la quota che si riceve ha una pagina a sé, sui conferimenti non proporzionali alla quota: i casi concreti si definiscono con il notaio.
L’aumento del capitale sociale offerto a un soggetto terzo non socio
Può accadere che i soci abbiano interesse a che un nuovo soggetto subentri nella compagine sociale. In questo caso sarà necessario specificare quale sia l’interesse della società a far sì che vi sia un nuovo ingresso. È un’ipotesi del tutto peculiare in quanto la società dovrà esplicitamente precisare dinanzi al notaio le motivazioni del nuovo ingresso. Solitamente nei verbali di assemblea non vengono mai indicate le motivazioni. In questo specifico caso il legislatore prevede un iter procedimentale che deve essere meticolosamente rispettato e che prevede la redazione di relazioni da parte dell’organo amministrativo e del collegio sindacale che restano depositate presso la sede sociale per far sì che i soci possano prenderne visione.
Nella spa il diritto di opzione dei soci può essere escluso o limitato quando l’interesse della società lo esige (art. 2441 c.c.): le ragioni e i criteri del prezzo di emissione risultano da una relazione degli amministratori, sulla cui congruità si esprime il collegio sindacale. Nella srl l’atto costitutivo può prevedere che l’aumento sia attuato anche offrendo quote a terzi, e ai soci che non hanno consentito spetta il diritto di recesso (art. 2481-bis c.c.). Il tema ha una pagina dedicata, sull’aumento in favore di terzi nella srl.
Aumento di capitale in una srl, cosa cambia rispetto alla spa
Finora abbiamo preso a modello la spa. Nella srl si parla di decisione dei soci, da prendere con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l’aumento in proporzione alle partecipazioni possedute. L’aumento non può essere attuato finché i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti (art. 2481 c.c.). Alla sottoscrizione si versa almeno il 25% della parte sottoscritta e, se previsto, l’intero sovrapprezzo; se sottoscrive l’unico socio, il conferimento in denaro va versato per intero (art. 2481-bis c.c.). Entro trenta giorni dalla sottoscrizione gli amministratori depositano l’attestazione che l’aumento è stato eseguito.
Due soci, una srl da 20.000 euro e un aumento di 30.000
Due soci al 50% hanno una srl con 20.000 euro di capitale e decidono di portarlo a 50.000, cioè un aumento di 30.000 euro, 15.000 a testa. Semplificando, alla sottoscrizione ciascuno dovrebbe versare almeno il 25% della sua parte, cioè 3.750 euro, 7.500 in tutto. Il resto resta dovuto alla società, e finché non è stato versato un ulteriore aumento non si potrebbe attuare. Se invece l’aumento fosse sottoscritto da un solo socio, il denaro dovrebbe essere versato subito per intero. Sono cifre d’esempio: il caso reale ha le sue variabili, e il notaio è l’unico a poterle valutare. Chi ha in mente numeri simili può vedere i costi con una richiesta di preventivo gratuita: risponde direttamente il notaio, di norma in poche ore.
Aumento gratuito del capitale sociale
L’aumento gratuito del capitale sociale (art.2442 c.c.), come nel caso precedente, un incremento del capitale sociale. In questo caso, però, non si realizza mediante nuove ricchezze apportate dai soci, bensì mediante l’imputazione a capitale delle riserve, ovvero di ricchezza già accumulata dalla società. Si aumenta, dunque, solo il capitale sociale, senza un reale incremento del patrimonio, che già contiene gli apporti imputati a capitale. A differenza dell’aumento oneroso di cui sopra, che si compone di varie fasi, l’aumento gratuito è immediatamente esecutivo, comportando una immediata modifica del capitale sociale. Non occorre, infatti, attendere la decisione dei soci di sottoscrivere o meno mediante nuovi conferimenti.
Quali sono i presupposti?
La verifica che di norma ha più peso è quella sulla disponibilità delle riserve da imputare, nonché sulla loro iscrizione nel bilancio sociale.
Con la documentazione fornita dal commercialista, di norma si controlla la corretta iscrizione al bilancio sociale delle riserve da utilizzare e si valutano eventuali riserve che non possono essere imputate a capitale e che, quindi, non sono disponibili.
È possibile utilizzare utili di esercizio per l’aumento gratuito?
Sempre più spesso le società di capitali si pongono il problema sul poter utilizzare o meno gli utili per aumentare il capitale sociale a titolo gratuito dal notaio. In passato la prassi era più rigida in quanto si riteneva che tutto ciò che non fosse iscritto in bilancio, come riserva, non poteva essere utilizzato per l’aumento gratuito del capitale. Con il passare del tempo la severità di tale tesi si è affievolita e si è cominciato a sostenere che anche gli utili possono essere oggetto di passaggio a capitale, in quanto potenzialmente potrebbero costituire una futura riserva da iscriversi in bilancio. Ciò nonostante la valutazione sul singolo caso concreto spetta al notaio, che è l’unico a poterla fare alla luce anche dell’andamento dell’attività sociale.
Come si creano queste riserve?
Alcune di esse si creano per un obbligo imposto dalla legge alla società (es. riserva legale). Tra i vari modi, ad esempio, la società può disporre che, degli utili ottenuti in un esercizio sociale, una parte di essi non vengano distribuiti tra i soci ma vengano accantonati, al fine di utilizzarli successivamente in altre operazioni societarie.
Quali riserve è possibile utilizzare?
Per poter aumentare il capitale sociale mediante l’utilizzo di riserve iscritte in bilancio da passare a capitale è necessario analizzare quali siano disponibili per l’operazione.
Cosa si intende per riserva legale: è possibile utilizzarla per l’aumento gratuito?
La riserva legale è spesso definita come cuscinetto di protezione per la società. Se quest’ultima, infatti, registra delle perdite nel corso dell’attività sociale, la riserva legale sarà l’ultima tipologia di riserva ad essere intaccata e colpita. Protegge quindi la cifra del capitale da eventuali perdite.
Con riferimento al suo utilizzo in caso di aumento gratuito del capitale dal notaio, è stato oggetto di numerosi dibattiti. In passato l’orientamento della prassi notarile era più orientato nel non ammettere il suo utilizzo in virtù proprio della sua peculiare funzione. Con il passare del tempo c’è stata un’evoluzione in quanto i sostenitori dell’ammissibilità del passaggio a capitale ritenevano che non vi fosse alcun pregiudizio per i creditori i quali assistevano ad un rafforzamento della loro garanzia. Il capitale sociale infatti nelle società di capitali ha una funzione di garanzia, la sua cifra rappresenta in parte il benessere della società.
La riserva statutaria
Proseguendo nella trattazione è opportuno analizzare il ruolo della riserva statutaria. Tale riserva è imposta da un articolo dello statuto sociale: nel momento in cui è inserita una clausola statutaria che imponga la sua formazione, diviene obbligatoria. Può essere utilizzata ai fini dell’aumento gratuito essendo una riserva disponibile per questo tipo di operazione.
La riserva facoltativa
La riserva facoltativa si differenzia da quella statutaria perché solitamente attiene ad un singolo esercizio sociale. Anche questo tipo di riserva può essere utilizzato per l’aumento del capitale a titolo gratuito.
La riserva da sovrapprezzo azioni
La riserva da sovrapprezzo azioni si forma tutte le volte in cui le azioni sono pagate per un prezzo superiore rispetto al loro valore nominale. In questo caso il valore in eccesso determina una riserva che è appunto denominata da sovrapprezzo azioni.
L’aumento gratuito non proporzionale
Così come accade per l’aumento con dei nuovi conferimenti, anche per l’aumento gratuito del capitale sociale è necessario che vi sia il consenso unanime di tutti i soci.
Quali azioni possono essere emesse?
A differenza dell’aumento oneroso, nell’aumento mediante passaggio delle riserve a capitale, è necessario che siano emesse azioni nuove in circolazione che abbiano le stesse caratteristiche di quelle già emesse.
Chi interviene davanti al Notaio?
L’assemblea straordinaria si svolge davanti al Notaio, con l’intervento dei soci, che possono partecipare in presenza o anche attraverso mezzi di telecomunicazione (video o audio conferenza). I soci non sottoscrivono il verbale, bensì la sottoscrizione è solo di colui che assume il ruolo di presidente dell’assemblea.
Spesso si tratta del presidente del CDA, ma può essere nominato presidente all’unanimità anche un altro soggetto. L’unico caso in cui occorre fare intervenire mediante la costituzione notarile il socio è quando, come sopra descritto, sottoscrive e conferisce un bene in natura (es. un bene immobile). Il notaio, semplificando, verbalizza l’assemblea e il presidente effettua le dichiarazioni ai soci.
Adempimenti successivi
La delibera dovrà essere depositata nel Registro delle Imprese ai fini dell’iscrizione. Il registro delle Imprese, verificata la regolarità della delibera, provvede all’iscrizione e da quel momento avranno efficacia le modifiche effettuate al capitale sociale.
Nell’aumento oneroso c’è un passaggio in più: entro trenta giorni dalla sottoscrizione gli amministratori depositano per l’iscrizione un’attestazione che l’aumento è stato eseguito (artt. 2444 e 2481-bis c.c.). Nella spa, finché l’iscrizione non è avvenuta, l’aumento non può essere menzionato negli atti della società.
Costi dell’atto notarile
Generalmente le spese fiscali di un verbale di aumento di capitale sociale sono relative all’imposta di registro pari a 200 euro, fatte salve ipotesi particolari, come i conferimenti di beni diversi dal denaro, in cui entrano in gioco imposte diverse da quella fissa. A ciò occorre aggiungere l’Onorario del Notaio più IVA, a seconda del tariffario. Va considerata anche la spesa che può derivare da un aumento di capitale a pagamento, ovvero il conferimento che i soci effettuano a favore della società. Per i conferimenti in natura si aggiunge il compenso di chi redige la relazione di stima. Le cifre precise vanno confermate dal notaio.
Prima di convocare l’assemblea, i dubbi dei soci
Quanto va versato quando si sottoscrive un aumento di capitale?
Di regola almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta. Nella srl insieme all'intero sovrapprezzo, se previsto, e per intero se a sottoscrivere è l'unico socio. Per i beni in natura e per i crediti le quote o le azioni devono invece essere liberate per intero già alla sottoscrizione. Le cifre del caso concreto si definiscono con il notaio.
Si può aumentare il capitale se la società ha perdite?
Dipende dall'entità delle perdite e le prassi notarili non sono uniformi. Per i notai del Triveneto, con perdite oltre il terzo l'aumento è ammesso solo se accompagnato dalla copertura integrale delle perdite. Il Consiglio Notarile di Milano distingue invece più ipotesi, tra cui quella in cui l'aumento riporta le perdite sotto il terzo. Quale strada seguire è un punto da vedere con il notaio sul caso concreto.
Un socio può non partecipare all'aumento?
Il diritto di opzione è un diritto e non un obbligo, quindi chi non lo esercita non è tenuto a sottoscrivere. Nella spa le azioni rimaste inoptate possono essere sottoscritte da altri soci o collocate dagli amministratori, e la percentuale di chi non partecipa può ridursi. Nella srl l'ingresso di terzi è possibile se l'atto costitutivo lo prevede, e ai soci che non hanno consentito spetta il recesso.
Quanto costa un verbale di aumento di capitale?
Di norma l'imposta di registro è di 200 euro in misura fissa, a cui si aggiunge l'onorario del notaio più IVA. Se i conferimenti sono beni diversi dal denaro, o se l'aumento è liberato con compensazione di crediti, possono entrare in gioco imposte diverse, e per i conferimenti in natura si aggiunge il compenso di chi redige la stima. Le cifre precise vanno confermate dal notaio.