Notaio per conferimenti società

Aprire una società dal notaio

Cosa si può conferire in una societàQuando si decide di aprire una società dal notaio, indipendentemente dal tipo di società prescelto che sia di persone, ossia snc, sas o società semplice o sia di capitali, come srl, spa o sapa, al momento dell’atto costituivo è necessario prevedere degli apporti in favore della società che, nel gergo tecnico vengono chiamati conferimenti. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono e quali è possibile effettuare dal notaio a seconda del tipo di società.

Cosa sono i conferimenti

I conferimenti quindi sono le prestazioni, ossia gli apporti cui si obbligano le parti del contratto di società dal notaio. La funzione dei conferimenti è quella di dotare la società del capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell’attività impresa; quest’ultima si chiama proprio funzione produttiva dei conferimenti che emerge in particolare nell’ambito delle società di capitali, ossia nelle srl e nelle spa.

Conferimento e versamento: differenze

È importante sottolineare la differenza tra conferimento e versamento nell’ambito di una società. La somma dei conferimenti al momento dell’atto costitutivo va a formare il capitale sociale di una società che coincide anche con il patrimonio della stessa. Nel corso dell’attività sociale la situazione patrimoniale iniziale può cambiare e quindi si presentano, anche in virtù delle perdite registrate, delle differenze tra il capitale sociale e il patrimonio.

Il versamento, invece, è un apporto che il socio effettua in favore della società per l’esercizio dell’attività sociale, ma che non viene messo a capitale. Si parla infatti di versamenti fuori capitale. Vediamo in cosa consistono.

Versamenti in conto capitale

I soci possono decidere di dotare la società di particolari mezzi finanziari per alcune attività mediante dei versamenti di somme di denaro che vanno ad accrescere il patrimonio netto della società, senza alcun vincolo di destinazione particolare e senza obbligo di restituzione in quanto le somme vengono definitivamente acquisite al patrimonio della società, rappresentando una vera e propria riserva che può essere usata dal notaio anche per l’ aumento gratuito del capitale, ossia mediante passaggio della riserva stessa a capitale.

Versamento a fondo perduto

I versamenti a fondo perduto invece sono dei versamenti che il socio effettua in favore della società al fine di coprire una perdita che si è già verificata. Anche in questo caso non c’è alcun obbligo di restituzione da parte della società: l’utilizzo di questo versamento è proprio quello di assorbire la perdita che si è già registrata. Spesso accade che dal notaio, prima di deliberare una riduzione del capitale per effetto delle perdite, si prenda atto della presenza di riserve che possono essere preventivamente “abbattute” utilizzando dei versamenti a fondo perduto effettuati dai soci.

Versamento in conto futuro aumento del capitale

I versamenti in conto futuro aumento del capitale invece rappresentano delle somme di denaro che vengono erogate dai soci per dei futuri aumenti del capitale sociale a tiolo oneroso deliberati in futuro dall’assemblea dal notaio e non possono essere usati per altri tipi di problematiche, come ad esempi la copertura di una perdita, a meno che il socio che li ha effettuati non presti il consenso al mutamento di destinazione economica del versamento.

Conferimento e finanziamento: differenze

Un’altra differenza da conoscere è quella che sussiste tra conferimento e finanziamento. Mentre il conferimento viene effettuato dai soci in favore della società e viene acquisito dalla stessa in maniera definitiva, il finanziamento effettuato da un socio prevede l’obbligo di restituzione.

Ciò che si viene a creare è un vero e proprio contratto di mutuo tra socio e società dal quale sorge un obbligo di restituzione. Quindi la società sarà tenuta, in base agli accordi, a restituire nel corso del tempo una somma di denaro in favore di colui che l’ha effettuato.

Quindi è importante sapere che con il finanziamento non si crea un incremento del netto patrimoniale che rimane del tutto inalterato, in quanto in bilancio viene iscritto un debito che grava sulla società.

Conferimento in una società di persone

Nelle società di persone i soci si obbligano ad effettuare determinati conferimenti al momento dell’atto costitutivo dal notaio o in sede di aumento del capitale sociale.

Valutazione conferimento società di persone

Diversamente da quanto previsto per le società di capitali dove il valore dei conferimenti natura deve formare oggetto di perizia di stima, nelle società di persone la valutazione è rimessa alla volontà dei soci.

L'atto costitutivo dal notaio di società in nome collettivo e deve indicare i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione.

Si esige perciò che si chiarisca il modo con il quale singoli conferimenti sono stati valutati perché i terzi possono rendersi conto di come la valutazione sia stata effettuata, se cioè sia avvenuto su accordo dei soci, al prezzo corrente o mediante una perizia; non è necessario che siano indicati i criteri impiegati per la valutazione poiché la valutazione è rimessa alla volontà dei soci e pertanto nulla vieta infatti che i soci sopravvalutino un determinato apporto e ne sottovalutino invece un altro.

La valutazione del conferimento non è richiesta ai fini della completezza e della validità del consenso nel senso che i soci possono impegnarsi ai rispettivi conferimenti senza stabilirne il valore.

Conferimento di una società di capitali

Nelle società di capitali il conferimento deve essere effettuato in denaro, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Che vuol dire? Significa che i soci sia al momento dell’atto costitutivo, sia un momento successivo, possono decidere di inserire una clausola statutaria che consenta dei conferimenti in società diversi dal denaro. Si pensi al caso in cui la società abbia interesse all’acquisizione di un capannone industriale o di particolari beni, come macchinari per la produzione, che possano essere conferiti da delle persone estranee alla società, ma che siano interessate all’ingresso nella compagine sociale; in questo caso sarebbe particolarmente utile inserire una clausola di questo tipo.

Minimo del versamento in denaro

Se il conferimento viene effettuato in denaro, sia al momento dell’atto costitutivo che in sede di aumento oneroso del capitale, nel momento in cui si sottoscrive è necessario versare almeno il 25% della quota del conferimento che deve essere effettuato. Facciamo un esempio. Nell’ambito di una srl se vi sono due soci che decidono di aumentare il capitale da euro 10.000 a euro 60.000, ossia per un importo di 50.000, ciascun socio dovrà versare 25.000, ma se sottoscrivono l’aumento dovranno versare almeno il 25% della quota propria.

Valutazione dei conferimenti

Nelle società di persone la valutazione dei conferimenti è più libera rispetto alle società di capitali, in quanto sono proprio i soci che possono decidere di attribuire il valore che ritengono più congruo. Nelle società di capitali, invece, è necessario affidarsi a una perizia giurata di stima che, a seconda del tipo di società, viene effettuata dal soggetto competente designato dalla legge.

Questo rappresenta sicuramente un elemento di particolare importanza per coloro che sono esterni alla compagine sociale, come creditori e che quindi facciano affidamento proprio sulla reale portata in termini economici della cifra del capitale sociale.

Conferimento d’opera

Al di là delle società per azioni in cui la legge vieta espressamente il conferimento d’opera e servizi, nelle società di persone, così come nelle srl, un socio può decidere di conferire la sua opera, salvo che non sia vietato nello statuto.

Si tratta di una possibilità che viene offerta a coloro che non intendono immettere nella società delle somme di denaro, ma che hanno delle particolari conoscenze in alcuni settori che possono rivelarsi utili per la società e per lo svolgimento, quindi, delle sue attività.

Quando si fanno i conferimenti alla società

I conferimenti non vengono effettuati solo in sede di atto costitutivo dal notaio, ossia al momento di apertura della società, ma possono essere effettuati anche in sede di aumento del capitale sociale a titolo oneroso. Sia nelle società di persone, che nelle società di capitali, i soci possono decidere di aumentare la cifra del capitale sociale dal notaio apportando dei nuovi conferimenti che, come abbiamo visto, possono essere in denaro e in natura.

Al momento dell’aumento oneroso del capitale i soci che decidono di sottoscrivere l’aumento quindi sono tenuti ad effettuare tali apporti.

Come si fa un aumento del capitale della società

L’aumento del capitale sociale nelle società di capitali deve avvenire con il consenso della maggioranza dei soci, mentre nelle società di persone deve avvenire con l’unanimità dei consensi.

Nelle società di capitali come srl è necessario che vi sia una convocazione dell’assemblea dei soci e che questi si riuniscano per deliberare un aumento con dei nuovi conferimenti. Il notaio redigerà un verbale di assemblea con cui si delibererà l’aumento del capitale effettuato con degli apporti in denaro o in natura, a seconda della volontà di coloro che fanno parte della compagine sociale.

A seguito della delibera il notaio provvederà all’iscrizione nel Registro delle imprese.

Conferimento mediante compensazione: cosa vuol dire

Nell’ambito delle società si sente parlare di conferimento mediante compensazione. Ma che cosa vuol dire ciò? Per comprendere al meglio tale problematica è opportuno fare un esempio.

Si pensi al caso in cui un socio vanti un credito nei confronti della società e debba quindi ricevere dei soldi dalla stessa, ma al tempo stesso partecipi ad un aumento di capitale a pagamento in cui è tenuto al versamento di una somma di denaro.

In questo caso invece in virtù del fatto che il socio e la società sono reciprocamente debitore e creditore è possibile prevedere una compensazione, ossia l’estinzione dei reciproci rapporti fino ad un ammontare corrispondente.

Perché è ammesso l’aumento mediante compensazione

Sebbene l’aumento con compensazione dal notaio è stato oggetto di numerosi dibattiti oggi lo si ammette pacificamente ed è possibile quindi deliberarlo con il consenso della maggioranza dei soci. In questo caso il conferimento mediante compensazione libera la società da un debito e apporta un vantaggio economico.

I terzi, ossia i creditori della società non sono intaccati minimamente in quanto non subiscono alcun tipo di pregiudizio e assistono all’aumentare della garanzia generica posta in loro tutela dal capitale sociale.

Conferimenti non proporzionali alla quota

Solitamente i conferimenti, sia in sede di costituzione del capitale sociale, che in sede di aumento oneroso del capitale sociale, sono proporzionali alle partecipazioni sociali che si riceveranno.

Quindi se uno versa 10.000 euro in denaro avrà diritto a una partecipazione proporzionale a quanto conferito. Tuttavia l’assegnazione delle quote può avvenire anche in misura non proporzionale ossia in misura maggiore o minore rispetto al conferimento.

Il limite posto dalla legge è che il valore complessivo dei conferimenti non può mai essere inferiore all’ammontare del capitale sociale. Che cosa comporta questo? Che se l’aumento del capitale sociale ad esempio è di 50.000 euro complessivi e uno dei due soci versi solo 20.000 euro, è necessario che l’altro socio ne versi 30.000 per compensare il valore del conferimento iniziale effettuato dal primo socio.

Assegnazione delle quote non proporzionale al conferimento

Tuttavia, nonostante la regola sia quella della proporzionalità è possibile anche che vi sia una non proporzionalità dell’assegnazione estrema. Che cosa comporta ciò? Significa che con il consenso dei soci è possibile anche che vi sia un socio non conferente, ossia un socio che nulla immette nella società, ma riceva ugualmente una partecipazione sociale a fronte di un altro socio che dal punto di vista economico coprirà con il proprio conferimento il valore di entrambe le partecipazioni sociali, anche d quella del socio non conferente.

Altra ipotesi estrema ammessa dalla legge è quella del conferente non socio, ossia di colui che effettua un conferimento, ma non riceve in cambio la partecipazione alla società, senza diventare socio.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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