Diritto di usufrutto nel testamento dal notaio
- Cos’è l’usufrutto
- L’usufrutto nel testamento mi costa meno della proprietà?
- Che fine fa l’usufrutto alla mia morte?
- L’usufrutto come disposizione testamentaria
Cos’è l’usufrutto
L’usufrutto è un diritto reale che consente di godere per un certo tempo di un bene altrui, ma con contenuto ridotto rispetto al diritto di proprietà. Oltre che essere caratterizzato dal fatto che venga esercitato su beni che non sono propri, un altro aspetto che contraddistingue l’usufrutto, è il fatto di trattarsi di un diritto per sua natura temporaneo. Chi è titolare del diritto di usufrutto può godere del bene in oggetto, trarne i frutti, ma non potrà cambiare la destinazione della cosa. L’usufrutto può essere costituito sia su beni immobili, quindi case o terreni, che su beni mobili, ed in generale su qualsiasi cosa che sia suscettibile di godimento.
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L’usufrutto nel testamento mi costa meno della proprietà?
L’usufrutto o la piena proprietà non hanno un costo differente, se inseriti nel testamento. Il vantaggio dello scegliere l’usufrutto è che, questo, potrebbe essere attribuito ad un soggetto, mentre la nuda potrebbe essere attribuita ad altri, al fine di non scontentare nessuno, qualora ci fossero più persone interessate allo stesso bene. In ogni caso, nessuna disposizione, che viene inserita nel testamento, viene tassata in modo autonomo al momento della sua redazione, ed il costo non dipende dal numero dei diritti che vengono inclusi o delle persone coinvolte, ma dall’atto complessivamente considerato, per il quale è possibile avere un preventivo gratuitamente sul sito.
usufrutto nel testamento dal notaio" style="float:left;margin-right:10px;">Che fine fa l’usufrutto alla mia morte?
Il diritto di usufrutto è di un diritto di carattere temporaneo, la cui durata è parametrata alla durata della vita del suo titolare, quindi l’usufrutto goduto in vita da una persona, si estingue con la morte di essa: la morte dell’usufruttuario è, appunto, la principale causa di estinzione dell’usufrutto.
Questa regola subisce un’eccezione nel caso in cui l’usufruttuario abbia ceduto il suo diritto ad un altro soggetto. Se il cessionario, quindi la persona a cui è stato ceduto, muore prima dell’originario usufruttuario, l’usufrutto non si estinguerà, dato che è commisurato alla vita della persona che per prima lo ha costituito. Visto che, però, l’usufrutto non è più in capo al soggetto che lo ha ceduto, nonostante la durata della sua vita continui ad essere il parametro per la scadenza del diritto, cadrà nella successione a causa di morte del cessionario. In questo caso quindi gli eredi beneficeranno del diritto di usufrutto, senza necessariamente bisogno del testamento.
Bisogna, però, chiarire che questa non è l’unica possibilità in cui sia ammissibile ereditare un usufrutto: ci sono tanti altri modi per consentire al soggetto che decide di fare testamento, di lasciare un usufrutto come disposizione patrimoniale, con l’aiuto del notaio.
L’usufrutto come disposizione testamentaria
Bisogna premettere come non sia assolutamente possibile inserire, nel testamento, una clausola con cui si deroga al principio per cui l’usufrutto di cui il testatore è titolare durante la vita, continui dopo la sua morte, dal momento che andrebbe contro la natura stessa di questo diritto. Il testatore, però, ha piena libertà di decidere di attribuire espressamente a qualcuno l’usufrutto che ha acquistato o che gli è stato attribuito con donazione, da un’altra persona.
Riprendendo l’esempio in cui l’usufrutto sia caduto in successione del cessionario, il testatore potrebbe prevedere nel testamento di attribuirlo ad una sola persona determinata. Trattandosi di un singolo bene verso una persona specifica, sarà possibile ricorrere alla figura del legato. Nel caso, invece, in cui tacesse, senza disporre nulla, lascerebbe che cada in successione, a beneficio dei soli eredi. È anche ammissibile che il testatore scelga di costituire, in favore di qualcuno, il diritto di usufrutto su un bene di sua proprietà, direttamente per testamento. In questo caso, se non fosse specificato altro, la nuda proprietà spetterebbe agli eredi, e alla morte del legatario titolare dell’usufrutto, essi sarebbero titolari della piena proprietà.
Con riferimento alla durata del diritto, quella massima sarebbe la vita del soggetto beneficiario, mentre quella minima potrebbe essere un termine espressamente stabilito e definito dal testatore.
Usufrutto e vendita della casa
Se l’oggetto dell’usufrutto, inserito nel testamento, è una casa, potrebbe sorgere, per il beneficiario, la necessità di venderla. Il problema è che fra i poteri del soggetto titolare dell’usufrutto non esiste quello di vendere il bene oggetto del diritto. Attraverso i consigli del notaio, in sede di redazione della scheda testamentaria, è possibile superare questo problema. Le soluzioni potrebbero essere, unitamente al legato dell’usufrutto sulla casa:
- Attribuire anche la nuda proprietà, ma quest’ ultima sotto condizione che il legatario si trovi in stato di bisogno;
- Attribuire la somma ricavata dalla vendita della casa, compiuta da parte di terzi, e quest’ultima sempre condizionata allo stato di bisogno.
In entrambi i casi sarebbe opportuno, per maggior chiarezza, specificare cosa si intenda per stato di bisogno, se magari si voglia richiamare la normativa sugli alimenti, oppure demandare ad una terza persona, per esempio un esecutore testamentario, il concreto accertamento del bisogno.
Costituire l’usufrutto su tutti i beni ereditari
È anche possibile che il testatore scelga di costituire l’usufrutto su tutti i beni dell’asse ereditario, o una parte considerevole. Il problema si pone in presenza di una disposizione del tipo: costituisco l’usufrutto su metà del patrimonio. Ecco che, una frase simile, scritta in un testamento olografo, senza l’aiuto del notaio, creerebbe problemi, perché il testatore, scrivendo in questo modo, non si capisce se abbia voluto attribuire il diritto come quota di patrimonio, e quindi come eredità, oppure come singolo bene, e quindi come legato. In questi casi è, quindi, utile rivolgersi al notaio, perché egli sarà l’unico in grado di evitare che le disposizioni possano essere lacunose o ambigue, indagando la volontà del testatore e riportandola per iscritto in modo chiaro.