Tipologie di donazione dal Notaio

Cos’è la donazione e quando serve

Notaio vari tipi di atti per la donazioneLa donazione è un contratto a titolo gratuito, definito anche atto di liberalità in quanto comporta un depauperamento per il donante (cioè chi dona) e un arricchimento per il donatario (che riceve la donazione), senza però che costui sia obbligato a restituire alcunché.

Dovendo avere la forma dell’atto pubblico (secondo quanto previsto dall’art. 782 c.c.), è necessario l’intervento del Notaio, il quale, davanti a due testimoni, avrà il compito di stipulare e redigere la donazione.

Chi dona generalmente non si aspetta nulla in cambio (a meno che non sia previsto un onere), lo scopo liberale è preponderante e privo di secondi fini: la donazione quindi si qualifica come un gesto di generosità nei confronti di un parente o un amico, può configurarsi come un modo di ringraziare (donazione remuneratoria), e così via. Ed in genere, si estrinseca nella donazione di beni, mobili o immobili che siano, oppure nell’elargizione di denaro.

Ad ogni modo, la donazione, per essere efficace, deve essere accettata dal donatario, cioè deve seguire il meccanismo proposta-accettazione.

I tipi di donazione dal Notaio

A seconda dello specifico scopo che si vuole raggiungere, esistono più tipi di donazione o istituti che di fatto sono ad essa equiparabili. La necessità dell’atto pubblico si giustifica con l’importanza dell’atto di donazione e per gli effetti sul patrimonio del donante, il quale deve essere pienamente consapevole dell’atto che sta compiendo e di tutte le conseguenze che ne derivano. È quindi fondamentale rivolgersi al Notaio per avere tutti i chiarimenti opportuni.

Vediamo nel dettaglio di quali figure si tratta.

Donazione di immobili

La forma più frequente è la donazione di beni immobili, spesso disposta da un soggetto nei confronti di un proprio parente (per esempio dal padre a favore del proprio figlio), ma nulla osta a che tale disposizione sia fatta anche tra amici.

In questo caso, il donante può concedere:

  1. il diritto di proprietà sul bene immobile,
  2. altri diritti reali sul bene, come l’usufrutto, il diritto di superficie, una servitù.

Non è invece possibile donare beni futuri, si tratterebbe di un contratto nullo: infatti possono essere oggetto di donazione solo i beni già entrati nel suo patrimonio giuridico. Pertanto, è nulla anche la donazione di un bene altrui.

In merito alla donazione di un immobile, sono necessari diversi adempimenti del notaio, il quale deve effettuare:

  • le visure ipotecarie e catastali per verificare la titolarità del bene e l’eventuale esistenza di gravami (ipoteche, pignoramenti, servitù ecc.);
  • attestare la conformità tra l’intestazione catastale e le risultanze dei pubblici registri immobiliari.

Inoltre, nel caso in cui si tratti di fabbricato urbano (una casa o un appartamento), nell’atto, devono essere indicati, a pena di nullità, i dati catastali (ad esempio, mappale, particella, foglio, vani, rendita ecc.), occorre dichiarare la conformità delle planimetrie depositate in Conservatoria con lo stato di fatto dell’immobile, menzionare gli estremi delle autorizzazioni urbanistiche. Una volta conclusa la donazione, il notaio dovrà provvedere alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, alla sua successiva registrazione ed alla voltura.

Da notare che, nell’ambito della donazione di immobili, esiste anche la donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, nella quale sostanzialmente si dona la nuda proprietà, che rimane tale fino a quando non si estingue l’usufrutto (se vitalizio, fino al decesso dell’usufruttuario). Da quel momento, la proprietà torna ad essere piena.

Donazione a scopo remunerativo

La donazione rimuneratoria è uno speciale tipo di donazione che viene effettuata in virtù di un sentimento di riconoscenza o gratitudine per qualche servizio o favore reso dal soggetto che andrà a beneficiare della disposizione.

Essa può anche essere compiuta per gratificare il donatario in relazione a suoi specifici meriti, che derivano da qualità o attività compiute, rispetto alle quali il donante nutre un sentimento di stima e ammirazione.

Anche la donazione rimuneratoria si deve però stipulare dal notaio e richiede la forma dell’atto pubblico per essere ritenuta valida ed efficace.

Donazione indiretta

Una forma atipica di donazione è quella che si configura come indiretta: infatti, pur concretandosi uno degli effetti di tale contratto, cioè l’arricchimento di un’altra persona senza ottenere o pretendere nulla in cambio, l’obiettivo si raggiunge attraverso mezzi o contratti differenti dalla donazione, come l’adempimento a favore di terzo, pagamento o accollo di un debito altrui, remissione di debito ecc. Data dunque l’atipicità della disposizione, non è generalmente richiesta la forma dell’atto pubblico notarile, ma è sempre necessario rispettare la forma richiesta dalla legge per gli atti tramite i quali si realizza l’intento donativo. È comunque consigliabile rivolgersi al proprio notaio, quantomeno per capire se la liberalità in questione rientra effettivamente nell’ambito della donazione indiretta.

Altri tipi di donazione dal notaio

Come si è avuto modo di constatare, il motivo che spinge a donare può essere molto rilevante per comprendere le varie sfumature dello scopo di liberalità, e lo è, in particolare:

  1. nella donazione modale o con onere, che consiste nella previsione di un onere a carico del donatario, cioè di un obbligo (suscettibile di valutazione economica) a favore del donante, purché entro i limiti del valore della cosa donata;
  2. nella donazione rimuneratoria, che abbiamo trattato poc’anzi;
  3. nella donazione obnuziale, che si caratterizza per il riconoscimento di un’attribuzione in vista del conseguimento di un futuro matrimonio, fatta dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei nascituri. In questo caso non è necessario che il donatario accetti la donazione; tuttavia, se il matrimonio non verrà celebrato, non avrà efficacia.

Altre tipologie di donazioni altrettanto frequenti sono:

  • la donazione di denaro, diversa a seconda che sia specificato o meno il motivo per cui si dona, ma che comunque richiede sempre la forma dell’atto pubblico notarile, a meno che non si tratti di donazione di modico valore.
  • la donazione al nascituro, in cui il beneficiario è un soggetto non ancora nato, quindi non ancora in grado di accettare. In questo caso, si presentano davanti al notaio il donante e il genitore (o entrambi i genitori) che ha la rappresentanza legale del donatario nascituro. Dunque il contratto si perfeziona già da questo momento, ma l’acquisto della proprietà da parte del beneficiario avverrà solo successivamente alla nascita.

Donazione dal notaio: quale tipologia scegliere

La scelta del tipo di donazione non può essere lasciata al caso, ma deve essere ragionata e pensata in base alle esigenze che devono essere soddisfatte. Ecco perché un colloquio col Notaio può essere utile, al fine di schiarirsi le idee su quale sia il risultato da raggiungere, e per capire come si può procedere.

Consulenza notarile per la donazione

La consulenza notarile è necessaria ogni qualvolta si decida di procedere con la donazione ma non si abbia contezza dei suoi effetti e delle conseguenze sul proprio patrimonio. Essere consapevoli dei vantaggi e degli svantaggi è il modo migliore per decidere sul da farsi.

E’ inoltre necessaria per essere informati sui potenziali rischi che insorgono con la stipula di un contratto di donazione: oltre al fatto che generalmente essa è irrevocabile (salvo che non sussistano i presupposti per la revoca), se riguarda un immobile è bene sapere che potrebbe essere molto più difficile rimetterlo in vendita, poiché si teme che altri legittimari coinvolti nella ripartizione dell’eredità possano impugnare la donazione o esercitare l’azione di riduzione, che mira alla reintegrazione della quota indebitamente sottratta.

Perché è utile la donazione

Tra i vantaggi della donazione spicca, come si era già accennato, l’anticipazione della successione, vale a dire la possibilità di organizzare e gestire il proprio patrimonio, anche se, dopo la morte del donante-de cuius, saranno necessari ulteriori adempimenti.

Un altro aspetto riguarda le donazioni tra familiari che godono di certi sgravi fiscali: in particolare, l’imposta di donazione sarà dovuta per quei beni o diritti il cui valore ecceda la franchigia applicabile al trasferimento, tenendo conto del grado di parentela tra donante e donatario. È infatti da specificare che, ad eccezione delle donazioni di immobili, se la donazione riguarda rapporti tra coniugi, parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, non si paga nessuna imposta.

Quanto dura una donazione

Le tempistiche sulla redazione dell’atto notarile dipendono molto dal tipo di donazione che si intende stipulare, nonché dalle peculiari formalità richieste dalla legge, anche successivamente alla stipula.

Se si tratta di donazioni di beni immobili, andranno documentati tutti i riferimenti urbanistici e i certificati dai quali si evince la regolarità edilizia e catastale (andranno quindi allegati permessi di costruire, DIA/SCIA o altre licenze a seconda del periodo in cui sono iniziati i lavori di costruzione). Dunque la verifica di tale documentazione potrebbe richiedere più tempo.

Quanto costa l’atto di donazione dal notaio

L’atto notarile avrà un costo specifico in rapporto all’oggetto della donazione. Di base si tiene conto dell’onorario del notaio e dell’imposta dovuta per la registrazione dell’atto, nonché delle imposte (ipotecarie e catastali) calcolate sul valore dell’immobile.

Per ottenere ulteriori informazioni sul costo dell’atto di donazione, puoi contattare il Notaio della tua provincia anche attraverso questo portale.

Revoca della donazione

La donazione, come già detto, è un contratto e come tale non può che essere revocata su iniziativa del donante se sussistono gravi e giustificati motivi. Secondo la vigente normativa, la revoca può essere richiesta all’autorità giudiziaria in due casi specifici:

  • per ingratitudine: quando il donatario ha commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti (omicidio volontario, tentato omicidio o altro reato cui siano applicabili le norme sull’omicidio; denuncia o testimonianza per reato punibile con l’ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni, se la denuncia è risultata calunniosa o la testimonianza è risultata falsa); si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante; ha intenzionalmente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, oppure gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge;
  • per sopravvenienza di figli: le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o per l’esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del donante. La revoca può essere richiesta anche se il figlio del donante era già concepito al momento della donazione.

Non possono invece essere revocate, né per ingratitudine né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in relazione a un determinato matrimonio.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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