Notaio Enti del Terzo Settore: ETS
- Che cosa si intende per ets?
- Ets: forma giuridica e caratteristiche
- Come ci associamo?
- Le modifiche dell’atto costitutivo
- Il ruolo del notaio
- La cancellazione dal runts
- Quanto costa costituire un ets?
- Ultimi aggiornamenti ets
Che cosa si intende per ETS?
Gli enti del terzo settore sono tutte quelle associazioni o entità giuridiche, riconosciute o non riconosciute, che vengono costituite per il raggiungimento di finalità filantropiche, o di solidarietà, utilità e promozione sociale, generalmente in mancanza di uno scopo di lucro, e che si caratterizzano per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (non commerciale).
È necessario che l’ente, nella sua forma giuridica adottata, svolga in via principale una delle attività, senza scopo di lucro, previste dal codice, all’art. 5.
Queste attività hanno tutte finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
Esempi di attività posso rinvenirsi in: interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, organizzazione di attività turistiche di interesse culturale, sociale o religioso, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti etc.
Tali attività assumono, quindi, la forma del volontariato, dell’erogazione a titolo gratuito di denaro o di beni di altro genere, scambio di servizi ecc.
Per questo motivo, non possono essere considerati enti del terzo settore gli enti privati con scopi economici, gli enti pubblici commerciali, i sindacati, i partiti politici.
Questo però non significa che gli associati non possano provvedere al sostentamento dell’associazione mediante finanziamenti o altri tipi di introiti: però si deve distinguere il cosiddetto lucro soggettivo (finalizzato al guadagno dei singoli associati) da quello oggettivo (che ha a che fare con il finanziamento dell’attività). Il primo si deve sempre escludere dagli obiettivi degli enti non profit.
Il notaio informerà gli associati sulla possibilità di introdurre anche altre attività che, però, dovranno avere un ruolo secondario e strumentale rispetto allo scopo principale stabilito. Il notaio illustrerà quali sono i limiti imposti dalla legge.
Risale al 2017 (d.lgs. 117/2017) l’introduzione del cosiddetto Codice del Terzo Settore (CTS) che da quel momento regola la costituzione, organizzazione e gestione, anche fiscale, degli ETS.
Gli enti ai quali viene riconosciuta la qualifica di cui qui si parla sono diversi, e si comprendono vari gruppi che possono decidere di adottare una certa qualifica, a seguito dell’iscrizione nello specifico Registro Unico (RUNTS = Registro Unico nazionale del Terzo Settore).
Sono i seguenti:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del terzo settore.
Tra i gruppi appena citati è possibile raggruppare altri enti prima regolamentati come ONLUS i quali, adeguandosi al Codice del Terzo Settore, possono essere considerati come organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. Tra questi enti, ci sono: consorzi, organizzazioni non governative, enti religiosi, associazioni sportivo-dilettantistiche, enti della protezione civile.
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ETS: forma giuridica e caratteristiche
L’indicazione “Ente del Terzo Settore”, oltre che a dover trovare una solida disciplina, non deve essere pretestuosa: non deve cioè configurare un ente che di fatto appartiene ad un’altra categoria, al fine di trarre in inganno.
Inoltre, trattandosi di associazioni non profit, è previsto un generale divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o altre riserve ad amministratori, collaboratori, fondatori e altri associati.
Per quanto riguarda l’eventuale iscrizione al RUNTS, si può dire che essa dà la possibilità di qualificare l’associazione come ETS, pertanto costituisce il requisito principale per dare una forma giuridica adeguata.
La forma giuridica degli enti del terzo settore è spesso quella dell’associazione o fondazione, che sono regolate in modo specifico anche dal Codice Civile .
In ogni caso, non si ritiene obbligatoria l’iscrizione al Registro, in primo luogo perché è lasciata all’autonomia degli associati la libertà di decidere come configurare un’associazione, ed in secondo luogo perché la normativa necessita di alcune revisioni e non ha ancora trovato un compimento. Invece, per coloro che optano per l’iscrizione, è necessario che la denominazione (cioè l’indicazione “Ente del Terzo Settore”) sia riportata in tutti gli atti e le corrispondenze e, in aggiunta, si tenga ben presente il patrimonio minimo che l’associazione/ente deve avere per accedere a questo regime. Stando a quanto previsto nel Codice, il patrimonio minimo degli enti che vogliono diventare ETS è diverso a seconda che si tratti di associazioni o fondazioni: nel primo caso, si parla di un minimo di 15.000 euro, nel secondo di 30.000 euro.
L’associazione ed il relativo statuto si devono costituire mediante atto pubblico notarile, come tale poi iscritto nel registro apposito.
Come ci associamo?
Gli associati, cioè i soggetti che (oltre ai fondatori) fanno parte dell’ente che si sta per costituire o si è costituito, possono essere sia singoli soggetti (persone fisiche) che soggetti collettivi (enti/associazioni), anche se tale configurazione deve essere prevista dallo statuto senza limitazioni, proprio per garantire un’ampia autonomia ai singoli individui che partecipano attivamente alle attività dell’associazione, e anche per assicurare il raggiungimento delle finalità previste.
In base alle regole del Codice del Terzo Settore, sembra che gli associati debbano essere almeno sette; se partecipano anche soggetti collettivi, sono sufficienti tre associati (art. 35).
Quali sono gli elementi essenziali di un’associazione ETS?
È necessario che l’atto costitutivo contenga degli specifici elementi altrimenti il notaio, in virtù della funzione che svolge di seguito specificata, non potrà iscrivere l’ente del terzo settore nel registro unico nazionale ente del terzo settore.
Il notaio dovrà inserire i seguenti elementi nell’atto costitutivo, consultando gli associati:
- La denominazione sociale: gli associati dovranno scegliere il nome dell’associazione che sarà seguito dall’acronimo ETS (ente del terzo settore)
- L’assenza dello scopo di lucro: gli associati non potranno produrre utili che non siano destinati al perseguimento degli scopi scelti
- Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite: gli associati per poter considerare valida la loro costituzione, quale ente del terzo settore, dovranno scegliere una delle finalità indicate dall’art. 5 del Codice del terzo settore
- La sede legale
- Il patrimonio minimo: si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, tipica delle associazioni riconosciute, una somma di denaro liquida non inferiore a 15 000 euro.
Gli associati potranno anche costituire dei patrimoni destinati, ossia separare parte dei beni, rendite, o proventi volte al perseguimento di specifiche attività sempre di carattere solidaristico, civico e di utilità sociale.
- Le norme sull’ordinamento: come è organizzata l’associazione.
- L’ amministrazione: inizialmente si riteneva inderogabile la previsione di un consiglio di amministrazione formato da più membri. ma è anche possibile avere un'amministrazione monocratica. Il chiarimento è stato dato in una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che apre alla possibilità di un amministratore unico a condizione che si rispetti la natura dell'ente e i rapporti con gli altri organi. Tale scelta deve essere "conseguenza, ragionevole e coerente, della natura, della vocazione dell'ente, dello stadio vitale in cui esso si trova delle modalità più razionali che esso individua per perseguire le proprie finalità ultime e il proprio oggetto sociale, sia pure all’interno dei limiti posti dalla legge e più in generale, dalla volontà del legislatore".
- L’organo di controllo: tale organo è solo eventuale, in quanto la sua istituzione è obbligatoria solo se vengono superati determinati limiti, anche dimensionali, previsti dall’art. 30 del codice degli enti del terzo settore. La sua nomina è obbligatoria nel caso di creazione di patrimoni destinati.
- La rappresentanza: il potere rappresentativo è attribuito agli amministratori.
- Le norme di funzionamento: come si svolge l’attività dell’associazione.
C’è compatibilità tra l’associazione e l’attività sportiva dilettantistica?
È discusso se l’associazione possa promuovere attività sportiva dilettantistica e definirsi come ente del terzo settore. La risposta appare già nel testo normativo offerto dal legislatore, il quale ha indicato tra le attività di interesse generale anche le attività sportive dilettantistiche
C’è chi tuttavia, chi sostiene che non sia stata introdotta la cosiddetta “associazione sportiva dilettantistica” all’interno delle diverse tipologie di enti del terzo settore e pertanto non sarebbe ammissibile. È pertanto opportuno affidarsi ad un operatore giuridico.
Le modifiche dell’atto costitutivo
L’atto costitutivo e lo statuto possono essere modificati in ogni momento, per atto pubblico dinanzi al notaio. Le modifiche devono essere iscritte nel Registro unico nazionale ente del Terzo settore.
Può un’associazione già esistente diventare associazione ETS?
Un’associazione o una fondazione già esistenti possono diventare enti del terzo settore. In questo caso, dinanzi al notaio, si provvederà all’adeguamento delle norme che regolano l’associazione o la fondazione, che dovranno contenere gli elementi specifici sopra indicati.
Il ruolo del Notaio
Come pubblico ufficiale, il Notaio, oltre che provvedere al controllo di legalità ed all’iscrizione (quando è richiesta), ha il dovere di vigilare sull’esatta configurazione dell’ente: cioè deve verificare se esso, per le sue caratteristiche e per la consistenza del patrimonio minimo, possa essere iscritto come Ente del terzo settore.
Nel caso positivo, il Notaio, una volta venuto a conoscenza dell’atto costitutivo e dello statuto, procederà, entro 20 giorni, al deposito dell’atto presso il competente ufficio del RUNTS richiedendo l’iscrizione. Altrimenti, si asterrà da tale obbligo di iscrizione ed entro 30 giorni, comunicherà senza indugio ai fondatori o agli associati la sua decisione motivata.
Nel caso in cui nel termine di 60 giorni l’ufficio del Registro non effettua una comunicazione in cui motivi il diniego dell’iscrizione, oppure non provveda alla richiesta di integrazione della documentazione o non proceda all’iscrizione, quest’ultima si intende negata e l’associazione non potrà essere considerata ente del terzo settore.
L’iscrizione nel Registro unico nazionale ente del terzo settore (RUNTS) effettuata dal notaio
Il registro unico nazionale del Terzo settore costituisce una delle più importanti innovazioni della riforma del Terzo settore, in quanto la sua istituzione ha lo scopo di semplificare la registrazione degli enti e le sue eventuali modifiche. L’attivazione del registro è avvenuto in data 23 novembre 2021.
Il registro nazionale è accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
Nel Runts possono iscriversi sia le associazioni non riconosciute che le associazioni riconosciute.
La cancellazione dal Runts
La cancellazione dell’associazione dal Runts può avvenire:
- Successivamente a un’istanza motivata da parte dell’associazione ETS;
- A seguito di un accertamento d’ufficio, anche a causa di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria.
La verifica dei requisiti per l’iscrizione, da parte degli uffici del RUNTS, avviene con cadenza periodica e precisamente ogni tre anni. In caso di accertamento di una causa di scioglimento o estinzione sarà effettuata una comunicazione agli amministratori. Ciò determinerà l’inizio delle procedure di liquidazione e cancellazione dell’ente dal Registro nazionale.
Effetti nei confronti dei terzi
L’atto costitutivo e le sue modifiche sono efficaci nei confronti dei terzi dopo la pubblicazione nel registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano già a conoscenza. Nei 15 giorni dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili, nel caso in cui questi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
Quanto costa costituire un ETS?
Le varie fasi di costituzione - dalla formazione dell’atto costitutivo all’iscrizione - possono avere costi differenti, a seconda del professionista a cui ci si rivolge. Comunque, la costituzione è sottoposta all’imposta di registro (fissa) di 200 euro e all’imposta di bollo pari a 45 euro, oltre ad altre spese ed onorari del Notaio.
Se vuoi ricevere informazioni più dettagliate in relazione ai costi relativi alla costituzione di ETS, ti conviene contattare direttamente il Notaio della tua provincia anche attraverso questo portale.
Ultimi aggiornamenti ETS
Considerando il periodo di emergenza causa COVID-19, è stato nuovamente prorogato il termine per adeguare gli statuti delle organizzazioni interessate dalla riforma alle norme del Codice del Terzo Settore: il motivo si spiega nel fatto che il Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) sarà pienamente operativo ad aprile. Il D.M. istitutivo del RUNTS, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2020, e, essendo passati sei mesi da tale pubblicazione, la disciplina si riterrà, dal prossimo mese, ormai acquisita e dotata di efficacia.
Mentre in un primo momento la proroga era stabilita nella giornata del 31 marzo 2021, ora sembra che sia stata modificata: gli enti si dovranno adeguare al CTS entro il 31 maggio 2021.
BIBLIOGRAFIA
(Estensore: E. Maria Sironi), ETS e RUNTS, Profili di interesse notarile, in Federnotizie, 26 marzo 2021; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 104-2020/I, (Estensori: N. Atlante, G. Sepio, E. Maria Sironi), Atto costitutivo e statuto, nuovo sistema per il riconoscimento della personalità giuridica e pubblicità degli enti del terzo settore, in Commissione Studi d’Impresa, 2020; FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO, (Estensore: C. Cavicchioni), La riforma del Terzo Settore, l’acquisto di personalità giuridica, il ruolo del notaio; Riforma del Terzo Settore approvata da Camera dei Deputati (Servizio Studi), XVIII Legislatura.