Conferimento di beni nelle società in comunione legale

Cosa si intende per conferimento in società di capitali e di persone

Conferimento di beni nelle società in comunione legale  dal notaioIl conferimento è la prestazione a cui sono obbligati i soci nel contratto sociale.

Con il conferimento una persona fisica o giuridica apporta una somma di denaro o un bene o un credito alla società che, in cambio, consentirà la partecipazione alla compagine sociale. È necessario comprendere quali beni possano essere oggetto di conferimento e quali no, così come è importante capire chi possa essere il soggetto legittimato a esercitare i diritti sociali in caso di beni provenienti dalla comunione legale e quali conseguenze comporti.

Cosa si intende per beni in comunione legale

La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale legale della famiglia. Ciò vuol dire che al momento del matrimonio, in assenza di volontà espressa diversa da parte dei coniugi, tutti i beni acquistati rientrano nella comunione legale e saranno di titolarità di entrambi i coniugi. La comunione legale si differenzia dalla comunione ordinaria, in primo luogo, perché la prima trova la sua fonte nella legge e, in secondo luogo, per il regime di amministrazione. Infatti, nella comunione ordinaria, (si pensi a un bene acquistato in comproprietà da due amici), ciascun titolare della quota può liberamente disporne senza il consenso dell’altro comproprietario. Nella comunione legale per gli atti di straordinaria amministrazione e, quindi, anche in caso di vendita, è necessario il consenso di entrambi i coniugi e non è possibile prescindere dallo stesso, dovendosi necessariamente trovare un accordo ai fini della validità dell’atto.

Il ruolo del notaio

A seconda della società che si intende costituire o a cui si intende partecipare in un momento successivo, sussiste una differente disciplina della responsabilità patrimoniale. In sede di conferimento il notaio dovrà avvisare le parti delle possibili conseguenze che possono derivare dalla partecipazione di un coniuge o di entrambi i coniugi all’assetto societario, anche in relazione al soggetto legittimato a poter esercitare i diritti derivanti dall’acquisto della partecipazione sociale. È proprio per questo che in sede di stipula è necessario comunicare al notaio il regime patrimoniale, ossia l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali tra i coniugi che, in caso di comunione legale determinerà alcune riflessioni necessarie.

La costituzione di società da parte dei coniugi con conferimento di beni oggetto della comunione legale

Particolarmente discusso è se i coniugi possano acquistare delle partecipazioni sociali mediante conferimento di beni oggetto della comunione legale, partecipando alla costituzione di una società di persone o di una società di capitali o anche all’ingresso in un momento successivo nella compagine sociale.

Il problema non sembra porsi se i coniugi conferiscono in società dei beni personali, ossia dei beni di titolarità esclusiva di ciascun coniuge: si pensi al caso dei beni pervenuti per successione o acquistati per donazione da ciascun coniuge. Tali beni anche se acquistati in costanza di matrimonio sono da considerarsi beni personali, come previsto dal legislatore.

La problematica più complessa è se la società di persone o di capitali sia costituita solo dai coniugi ed entrambi intendano conferire dei beni che facciano parte della comunione legale.

In passato c’era chi sosteneva l’inammissibilità di questa operazione. La comunione legale, infatti, è definita comunione senza quote, in quanto ciascun coniuge non può disporre, vendere, donare o trasferire a qualsiasi titolo, la propria quota senza il consenso dell’altro coniuge. Pertanto, in caso di conferimento dei beni sarebbe sempre necessario per ciascun coniuge ottenere il consenso dell’altro. Quindi, secondo tale impostazione, è come se vi fosse un unico centro di imputazione costituito dalla comunione legale. Naturalmente questa teoria è stata superata in virtù anche dell’evoluzione normativa avvenuta a seguito della riforma del diritto di famiglia.

Con il passare del tempo si è diffusa nella prassi una maggiore flessibilità ed è stato possibile rivalutare le soluzioni offerte in precedenza. La comunione legale non rappresenta un soggetto di diritto, né un ente autonomo che può essere titolare di diritti e assumere degli obblighi. Per tali ragioni, i coniugi possono e devono essere considerati due centri di imputazione differenti, ciascuno con la propria individualità e capacità di disporre e di decidere per il patrimonio di cui ne è titolare.

I coniugi quindi possono conferire dei beni facenti parte della comunione legale, ma è sempre necessario raccogliere il consenso di entrambi, in quanto l’atto di conferimento rientra negli atti di straordinaria amministrazione.

Non è semplice l’inquadramento del problema che necessita di un’attenta valutazione delle parti su consiglio del notaio.

È necessario porre l’attenzione al caso sotto un duplice profilo: quello della disciplina tipica della comunione legale che non è soggetta a deroghe in tema di amministrazione e quella societaria, più flessibile rispetto alle esigenze economiche finanziarie della società.

Possono avere i coniugi un’unica partecipazione sociale?

Può accadere che i coniugi decidano di ricevere un’unica partecipazione sociale di cui sia titolare formale un solo coniugi. Per titolare formale si intende il soggetto legittimato all’esercizio dei diritti sociali nei confronti della società. Pertanto, in una società per azioni sarà solo il socio intestatario della partecipazione sociale iscritto nel libro soci a poter esercitare il diritto di voto in assemblea, ma la partecipazione sociale, comunque sarà da considerarsi in comunione legale di titolarità di entrambi i coniugi.

Altra possibilità che può configurarsi è che la partecipazione determini l’assunzione della responsabilità illimitata: si pensi al caso di una società di persone come società in nome collettivo o società in accomandita semplice. In questo caso la partecipazione cadrà in comunione de residuo: ciò vuol dire, ai sensi dell’art. 178 del codice civile, che soltanto al momento dello scioglimento della comunione potrà essere considerata di entrambi i coniugi.

I coniugi, tuttavia, potrebbero richiedere due partecipazioni separate e distinte anche con differenti quote di partecipazione alla società. Le partecipazioni saranno considerate separatamente solo nei confronti della società, ma non nei rapporti interni. Con riferimento a questi ultimi la partecipazione sociale sarà considerata ugualmente in comunione legale.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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