Impresa sociale, come costituirla e ottenere la qualifica

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L’impresa sociale: cenni generali

L’impresa sociale è una impresa normale che però svolge, a prescindere dalla forma giuridica adottata, un’attività di interesse generale in via stabile e principale, senza scopo di lucro. Le finalità possono essere di tipo solidaristico, civico o di utilità sociale. L’impresa sociale deve svolgere la propria attività in modalità responsabile e trasparente, proprio perché può accedere a vantaggi di tipo fiscale e occorre avere espresso in modo chiaro la propria finalità.

Si pensi a una piccola cooperativa che gestisce un asilo nido, a un centro diurno per anziani o a un laboratorio in cui lavorano persone svantaggiate: l’attività è quella di un’impresa, con i suoi ricavi e i suoi costi, ma gli utili restano nell’attività invece di essere distribuiti.

Possono ottenere la qualifica gli enti privati, comprese le società del libro V del Codice Civile . Ne restano fuori le società con un unico socio persona fisica, le pubbliche amministrazioni e gli enti che limitano l’erogazione di beni e servizi ai soli soci (art. 1). Le cooperative sociali e i loro consorzi la acquisiscono di diritto, mentre gli enti religiosi civilmente riconosciuti rientrano nella disciplina solo a condizioni particolari, come l’adozione di un regolamento e di un patrimonio destinato.

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Elementi obbligatori da inserire nell’atto costitutivo

Per poter costituire una impresa sociale è necessario predisporre, con l’aiuto del notaio di fiducia, l’atto costitutivo in un determinato modo o, qualora già sia esistente, modificarlo nel modo che segue.

Tutte queste indicazioni sono previste dalla normativa (D.lgs. 112/2017), la quale richiede in particolare l’indicazione della tipologia di forma sociale che si intende adottare; la specificazione del carattere sociale dell’impresa, ovvero dedicato ad un determinato fine di utilità sociale; l’oggetto sociale. Per quanto concerne l’oggetto sociale, l’attività di interesse generale che caratterizza l’impresa sociale deve essere svolta in via stabile e principale: la legge considera tale l’attività da cui derivano ricavi superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa (art. 2).

L’impresa sociale è un’impresa a scopo di lucro?

No, è proprio questa la caratteristica dell’impresa sociale, la quale svolge la propria attività non per ottenere un lucro bensì per realizzare un fine altruistico e sociale. Gli utili non si dividono tra i soci come in una società ordinaria: vanno destinati all’attività statutaria o al patrimonio, con eccezioni limitate che si spiegano più avanti, nelle domande frequenti.

costituire impresa sociale dal notaio

Altri elementi per costituire una impresa sociale

Oltre all’assenza dello scopo di lucro, occorre il riferimento all’impresa sociale nella denominazione; le regole per l’individuazione e la nomina dei componenti di tutti gli organi sociali; le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, senza discriminazioni, e le caratteristiche che dovrà assumere il rapporto sociale; la nomina di un organo di controllo, che vada appunto a controllare che effettivamente l’attività sia dedicata all’interesse generale e altruistico; le modalità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti all’attività dell’assemblea; la destinazione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, ad altri enti del Terzo settore o ai fondi previsti dalla legge.

Quale forma societaria può assumere l’impresa sociale?

L’impresa sociale può assumere le forme giuridiche previste dal Codice Civile e, come si è detto, anche quelle di enti privati non societari, come le associazioni e le fondazioni. Può anche assumere la forma della società a responsabilità limitata semplificata, ovvero una forma di srl molto semplice da costituire anche relativamente al capitale sociale che può essere pari a un euro.

Con una precisazione: secondo la nota del Ministero del Lavoro n. 8115 del 14 2020, il solo modello standard della srl semplificata non basta e va integrato con le clausole inderogabili del decreto. Poiché lo statuto non coincide più con quello standard, le agevolazioni di costo legate a quel modello potrebbero non essere applicabili: è bene chiederlo al notaio prima di scegliere.

Vi sono alcune direttive del Ministero del Lavoro, alle quali il Notaio che costituisce l’impresa potrà adeguare l’atto costitutivo. Ciò che conta particolarmente, infatti, per la costituzione di una impresa sociale non è tanto la forma giuridica, quanto piuttosto lo svolgimento effettivo da parte dell’impresa di attività di interesse generale e/o altruistico.

Quali sono gli adempimenti conseguenti alla costituzione di una impresa sociale?

Dopo la costituzione il Notaio potrà occuparsi del deposito dell’atto nel Registro delle Imprese, per la verifica dei contenuti obbligatori previsti dalla legge, alla quale provvede appunto la Camera di Commercio. Per ottenere la qualifica di impresa sociale, quindi, non è sufficiente l’atto costitutivo ma è necessaria questa registrazione e questo controllo.

Dall’atto costitutivo alla qualifica, tappa per tappa

1
Atto pubblicoL’impresa sociale si costituisce con atto pubblico, che indica il carattere sociale, l’oggetto sociale e l’assenza di scopo di lucro (art. 5, comma 1). Se l’ente esiste già, si modifica l’atto costitutivo.
2
Deposito entro trenta giorniAtto e modifiche vanno depositati nell’apposita sezione del Registro delle imprese entro trenta giorni (art. 5, comma 2). Può occuparsene il notaio o possono farlo gli amministratori, con le modalità del decreto interministeriale del 16 marzo 2018.
3
Verifica della Camera di CommercioL’ufficio controlla che nello statuto ci siano le clausole obbligatorie previste dal decreto.
4
Iscrizione nella sezione specialeSecondo le indicazioni del Ministero del Lavoro ha natura costitutiva ai fini della qualifica: non basta quindi la sola firma dell’atto.
5
Ogni anno, bilanci e controlliVanno depositati il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida ministeriali, e l’attività è soggetta a vigilanza e ispezioni.

Impresa sociale come Ente del Terzo settore

Anche l’impresa sociale può entrare a far parte dei cosiddetti Enti del Terzo settore, sempre che adempia a tutti gli obblighi richiesti dalla legge in tema. Anzi, possiamo dire che l’impresa sociale sia uno dei principali enti del terzo settore: lo scopo dell’introduzione di un unico gruppo di enti è proprio quello di raggruppare sotto un’unica normativa tutti gli enti rivolti ad attività di particolare interesse sociale e tra questi l’impresa sociale riveste un ruolo importante.

Essa è citata nel Codice del Terzo settore e ha una sua specifica disciplina, di cui il Notaio potrà tenere conto nella definizione dell’atto costitutivo. Il D.Lgs. 112/2017 specifica che quella dell’impresa sociale non è una ulteriore forma giuridica (quindi non è una società che si affianca alle società di persone e a quelle di capitali), bensì una qualifica che gli enti privati, società comprese, possono assumere in presenza di determinati requisiti. La qualifica non può essere ottenuta da tutti, ma solo da coloro che operano in conformità alle disposizioni della legge.

Si può perdere la qualifica di impresa sociale?

Sì, può perdersi in seguito a un controllo in cui emerge il mancato rispetto dell’effettiva attività di interesse generale e le irregolarità non vengono sanate: in quel caso la perdita è disposta dal Ministero del Lavoro (art. 15). Tuttavia, può perdersi anche volontariamente: allora il patrimonio residuo, al netto del capitale versato e dei dividendi deliberati e non distribuiti, va devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti da almeno tre anni o ai fondi previsti dalla legge (art. 12, comma 5). Trasformazioni, fusioni, scissioni e cessioni d’azienda dell’impresa sociale richiedono inoltre l’autorizzazione del Ministero, che si intende concessa se non arriva una risposta entro novanta giorni dalla notifica.

L’attività dell’impresa sociale deve essere di interesse generale: cosa si intende?

Per attività di interesse generale si intendono interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, interventi in tema di istruzione e formazione professionale, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale; formazione universitaria e post-universitaria; attività di turismo sociale, culturale o religioso; attività di creazione di alloggi sociali; accoglienza umanitaria; microcredito.

L’elenco dell’art. 2 comprende circa venti attività e può essere aggiornato con decreto: vi rientrano, tra le altre, la ricerca scientifica, la tutela dell’ambiente, il commercio equo e solidale e l’agricoltura sociale. Possono avere la qualifica anche gli enti che, a prescindere dal settore, svolgono un’attività d’impresa finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità, se almeno il 30% dei lavoratori impiegati appartiene a queste categorie.

Cosa chiedono più spesso associazioni, cooperative e piccole srl

Un’associazione o una società già esistente può diventare impresa sociale?

Di norma sì. La qualifica può essere assunta da enti di nuova costituzione, ma nulla esclude che enti già esistenti possano ottenerla (art. 1, comma 1). In genere si passa da una modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, che va depositata nella sezione speciale del Registro delle imprese (art. 5, comma 2). Le altre qualifiche eventualmente già possedute e le regole interne da adeguare vanno valutate caso per caso con il notaio e con il proprio consulente.

Si può costituire un’impresa sociale con un solo socio?

Se l’unico socio è una persona fisica, di norma no: la legge esclude dalla qualifica le società con un unico socio persona fisica (art. 1, comma 2), perciò una srl o una srls costituita da una sola persona non può diventare impresa sociale. Servono più soci oppure un socio che non sia una persona fisica, e la composizione della compagine ha poi ulteriori limiti (art. 4) da verificare con il notaio.

L’impresa sociale può distribuire utili ai soci?

In linea generale no. Utili e avanzi di gestione vanno destinati all’attività statutaria o a incremento del patrimonio, ed è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, a fondatori, soci, lavoratori e amministratori (art. 3). Per le imprese costituite nelle forme del libro V del Codice Civile esiste però un’eccezione limitata: una quota inferiore al 50% degli utili annuali, al netto delle perdite pregresse, può essere destinata ad aumento gratuito del capitale o a dividendi non superiori al rendimento massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti, oppure a erogazioni gratuite ad altri enti del Terzo settore. Compensi molto sproporzionati possono essere considerati distribuzione indiretta.

Entro quanto va depositato l’atto dopo la firma?

La legge indica il termine di trenta giorni per depositare nell’apposita sezione del Registro delle imprese l’atto costitutivo e le successive modifiche (art. 5, comma 2). Il deposito può essere effettuato dal notaio o dagli amministratori, con le procedure del decreto interministeriale del 16 marzo 2018. Per il calcolo preciso del termine nel proprio caso è bene confrontarsi con lo studio notarile.

Servono un organo di controllo e il bilancio sociale?

Lo statuto prevede la nomina di un organo di controllo (art. 10), con compiti di vigilanza sul rispetto della legge e delle finalità sociali: composizione e requisiti dipendono dalla forma scelta e vanno definiti insieme al notaio. Ogni anno si deposita nel Registro delle imprese, insieme al bilancio d’esercizio, anche il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida ministeriali.

Una cooperativa sociale deve chiedere la qualifica di impresa sociale?

No. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di diritto (art. 1, comma 4), e il decreto si applica nel rispetto della disciplina specifica delle cooperative. Per costituirne una si può partire dalla pagina sulla cooperativa sociale dal notaio o da quella sulle società cooperative.

Chi controlla le imprese sociali?

La vigilanza spetta al Ministero del Lavoro, che per le ispezioni si avvale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 15), secondo le regole del decreto ministeriale del 29 marzo 2022. Se emergono violazioni, gli amministratori vengono diffidati a regolarizzare entro un termine congruo; per le irregolarità non sanabili o non sanate il Ministero può disporre la perdita della qualifica.

Quali sono i vantaggi fiscali derivanti dalla costituzione di una impresa sociale?

I vantaggi fiscali che derivano dall’acquisizione di questa qualifica possono essere rilevanti, ma sono legati a condizioni precise e vanno distinti tra quelli già operativi e quelli ancora in attesa di attuazione.

Tra i primi, a partire dal primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 (art. 18, commi 1 e 2, del D.Lgs. 112/2017, come modificato dall’art. 14 del D.L. 84/2025), gli utili e gli avanzi di gestione accantonati a riserva indivisibile e impiegati per l’attività statutaria o per incrementare il patrimonio non concorrono a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi. Non si tratta quindi di una detassazione di tutti gli utili, ma di quelli accantonati e reinvestiti. Questo rappresenta un incentivo dello Stato a svolgere attività che abbiano un fine pubblico.

Per chi investe nel capitale di un’impresa sociale sono poi previsti incentivi (art. 18, commi 3, 4 e 5), che nella formulazione originaria del decreto prendevano la forma di una detrazione d’imposta o di una deduzione del 30% delle somme investite, entro limiti annui. Restano però subordinati all’autorizzazione della Commissione europea e, secondo le fonti consultate, non risultano ancora operativi: prima di farvi affidamento è bene verificare con il proprio commercialista a che punto sia l’attuazione.

Quanto costa costituire un’impresa sociale?

Il costo per la costituzione di una impresa sociale dipende soprattutto dalla forma scelta, nel senso che l’impresa sociale è una qualifica che si adatta a diversi tipi di enti e di società.

Pertanto, di base va costituita la società dal Notaio e per questa si pagano le regolari spese previste sia come onorario del Notaio sia come registrazione e iscrizione al Registro Imprese. Inoltre, l’impresa sociale va iscritta nell’apposita sezione del Registro delle imprese, e il deposito può comportare diritti di segreteria e imposta di bollo; qualora l’ente sia già esistente, occorre considerare l’atto di modifica dello statuto e gli adempimenti per questa iscrizione.

Un importo unico non esiste: variano la forma scelta, il capitale e la complessità dello statuto, che per l’impresa sociale contiene più clausole di un modello standard. Chi vuole confrontare gli onorari prima di decidere può inserire i dati dell’ente nel preventivatore di NotaioFacile: i notai interpellati, di norma, rispondono in poche ore.