Costituire una fondazione dal notaio

La costituzione di una fondazione

Costituire una fondazione con atto notarile dal notaioNella prassi può accadere che un soggetto decida di vincolare determinati beni destinandoli al raggiungimento di uno specifico scopo che viene enunciato nell’atto costitutivo. La sua disciplina è contenuta nel codice civile, nel codice del consumo e nel codice degli enti del terzo settore.

 

Chi può costituire una fondazione?

La fondazione è un atto unilaterale. Solitamente il fondatore, al fine di perseguire uno scopo privo di lucro, si reca dal notaio per costituire una fondazione. Può però accadere che ci siano anche più soggetti che vogliano costituire una fondazione. In tal caso ci saranno più atti unilaterali contenuti in uno stesso documento accomunati però, dal fatto che ci sarà un unico riconoscimento della personalità giuridica.

Come costituire una fondazione dal notaio

La fondazione deve essere costituita per atto pubblico dinanzi al notaio. La legge ammette anche la possibilità di costituirla per testamento, in diversi modi.

È necessario l’atto pubblico notarile in quanto a seguito della costituzione la prefettura dovrà esprimersi sulla domanda di riconoscimento e provvedere all’iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche. Queste rappresentano una garanzia per l’esistenza e il contenuto dell’atto giuridico.

Il controllo, che viene esercitato dalla Prefettura ai fini del riconoscimento, ha ad oggetto:

  • La verifica dello scopo perseguito (lecito e possibile)
  • La consistenza del patrimonio.

Il riconoscimento consiste in un procedimento amministrativo soggetto alle peculiari regole.

L'atto di fondazione è revocabile dal fondatore fino a quando non sia stato emesso il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica e se non sia ancora iniziata l’attività. Nel caso invece di costituzione per testamento, basta semplicemente revocare il testamento o con una dichiarazione espressa di revoca o con un nuovo testamento, ricevuto in qualsiasi forma (pubblico, olografo, segreto, speciale, internazionale).

Come si attribuiscono i beni alla fondazione? L’atto di dotazione

Alla fondazione i beni si attribuiscono attraverso il negozio di dotazione. Esiste un rapporto tra l’atto costitutivo della fondazione e l’atto che attribuisce i beni alla fondazione. Sono naturalmente due atti collegati in quanto i beni che vengono assegnati alla fondazione costituiscono il patrimonio della stessa.

Non si tratta di una vera e propria donazione, ossia di un atto a titolo gratuito senza corrispettivo, ma di un atto con cui determinati beni vengono vincolati per uno specifico scopo, che è appunto quello della fondazione.

Lo scopo della fondazione

La fondazione deve avere uno scopo da perseguire privo di lucro.

Lo scopo può essere culturale, artistico, scientifico, medico, umanitario, sociale e così via.  È sufficiente qualsiasi tipo di scopo, purché sia lecito e determinato. La fondazione non può avere come scopo l’utilità egoistica del fondatore o di determinati soggetti beneficiari. È necessario che persegua delle utilità sociali (un esempio è la fondazione costituita per la tutela dei gatti randagi o per la ricerca di una grave malattia)

In caso di impossibilità del raggiungimento dello scopo, come predisposto dal codice civile, vi sarà l’estinzione della persona giuridica o la sua trasformazione. Quando si è ottenuto il riconoscimento dalla Prefettura lo scopo non può essere modificato.

La sede della fondazione

La sede della fondazione è il luogo in cui opera l’organo amministrativo. Se la sede indicata nell’atto costitutivo e nello statuto è diversa da quella effettiva, ossia da quella in cui viene effettivamente svolta l’attività, i terzi possono considerare come sede anche questa non effettivamente dichiarata.

Chi paga i debiti della fondazione?

 I debiti della fondazione vengono pagati con il patrimonio della stessa. Gli amministratori restano indenni dai debiti contratti dalla fondazione, non essendo intaccato dai creditori il patrimonio degli stessi.

Diversi tipi di fondazione

Una fondazione, a seconda dello scopo che intende perseguire, può atteggiarsi in diverso modo. Esistono, a tal proposito, diversi tipi di fondazione: tra questi la fondazione di famiglia e la fondazione di impresa.

La fondazione di famiglia

La fondazione di famiglia è stata espressamente disciplinata dal legislatore. Nel silenzio della norma le fondazioni di famiglia possono essere utilizzate anche per scopi personali, un esempio può essere una fondazione costituita dal testatore per testamento il cui scopo è la tutela del proprio patrimonio nell’ambito della stirpe.

Ciò nonostante, si ritiene che sia sempre di fondamentale importanza perseguire lo scopo dell’utilità sociale. questo aspetto è stato anche sottolineato dalla Cassazione, pertanto non è possibile prescindere dall’utilità sociale.

La fondazione di impresa

A differenza della fondazione di famiglia che è espressamente disciplinata dal legislatore, la fondazione di impresa non ha delle precise norme di riferimento.

Tuttavia, una fondazione può esercitare un’attività di impresa sia in via secondaria, che in via principale. Tuttavia è sempre necessario che sia perseguito il cosiddetto lucro oggettivo e che pertanto gli utili siano reinvestiti nel perseguimento dello scopo della fondazione.

Tra l’esercizio dell’impresa da parte della fondazione e lo scopo dell’ente può esservi un rapporto indiretto (un esempio è quando l’attività di impresa viene esercitata con lo scopo di fornire beni, servizi e i mezzi patrimoniali per il perseguimento dello scopo), o anche un rapporto diretto (si pensi al caso di un’impresa di editoria che viene gestita da una fondazione culturale).

Differenza tra associazione e fondazione

Sia l’associazione, che la fondazione, fanno parte dell’ampia categoria delle organizzazioni collettive che senza scopo di lucro perseguono interessi di utilità sociale. Entrambe si caratterizzano per la presenza di un patrimonio, di un’organizzazione di mezzi per il perseguimento di scopi predeterminati.

Le differenze riguardano il patrimonio e la volontà.

Nelle associazioni prevalgono le persone, mentre nelle fondazioni prevale l’elemento oggettivo, ossia il patrimonio.

Con riferimento, invece, allo scopo nelle associazioni è interno e prende in considerazione gli associati, mentre nelle fondazioni lo scopo è esterno in quanto l’ente ha la funzione di realizzare lo scopo per soggetti estranei.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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