Diritto agli utili nella società, quando e quanto spetta
- Cosa sono gli utili?
- Quando ho diritto a ricevere gli utili
- Esiste un limite agli utili?
- Utili senza perdite
Cosa sono gli utili?
La partecipazione ad una società comporta dei doveri ma anche degli aspetti vantaggiosi. Fra questi l’aspetto sicuramente più allettante è quello della riscossione periodica dei cosiddetti utili. Gli utili rappresentano l’incremento della ricchezza della società rispetto al capitale che i soci vi hanno conferito: in ogni esercizio si mettono a confronto i ricavi con le spese e i costi, cioè una componente attiva e una passiva. Qualora i ricavi superino i costi, ecco che si formano gli utili. Una società acquisisce ed incrementa gli utili nel caso di attività economico imprenditoriale favorevole o ben gestita.
Tipi di utili
Gli utili possono essere di vario tipo:
- Distribuibili o non distribuibili, a seconda che la legge e l’assemblea ne consentano o meno la distribuzione;
- Di periodo o di esercizio, a seconda che si tratti un risultato momentaneo di un dato periodo sociale, che emerge con una situazione patrimoniale redatta nel corso dell’anno, oppure siano ricchezza conseguita stabilmente e risultante da un regolare bilancio di esercizio, che deve essere approvato obbligatoriamente ogni anno. Distribuire utili di periodo, sotto forma di acconti, è ammesso solo in casi e a condizioni particolari.

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Quando ho diritto a ricevere gli utili
Gli utili non sono una componente di ricchezza che si riceve in automatico, ma necessitano di un procedimento specifico. Nelle società di persone, ovvero Snc e Sas, il diritto alla percezione degli utili nasce subito dopo l’approvazione del bilancio, o del rendiconto generale. Ciò non toglie che possa essere inserita nei patti sociali, con una modifica fatta dal Notaio, una clausola di deroga, con cui si disciplini la distribuzione degli utili anche in modo diverso.
Nelle società di capitali, quindi nelle Spa, Srl e Sapa, il diritto a ricevere e quindi ad incassare gli utili è necessariamente subordinato e preceduto dall’approvazione dei bilancio di esercizio. A seguito dell’approvazione del bilancio, ma, normalmente nell’ambito della stessa assemblea, va espressamente prevista e deliberata la distribuzione degli utili in favore dei soci. Fino a quella delibera il socio ha solo un’aspettativa, non un credito. Tuttavia esiste la possibilità che le vicende sociali portino la società ad utilizzarli per altri scopi, invece di distribuirli.
La legge pone inoltre dei paletti. Ogni anno almeno il 5% dell’utile netto va accantonato a riserva legale, finché questa non raggiunge un quinto del capitale; si possono distribuire solo utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio approvato; e se il capitale è stato intaccato da perdite, non si distribuisce nulla finché non è stato ricostituito o ridotto. La delibera di distribuzione, di regola, va anche registrata all’Agenzia delle Entrate.
Per cosa si possono usare gli utili
Gli utili, oltre che essere distribuiti in favore dei soci, possono essere utilizzati dall’assemblea dei soci, nell’ambito di varie operazioni sul capitale della società, le quali, comportando modifiche dello statuto, necessitano della presenza e verbalizzazione del notaio, che farà le veci di segretario. Gli utili possono quindi essere usati:
- Per coprire le perdite, evitando o limitando la riduzione del capitale che è diminuito a causa delle stesse;
- In sede di aumento gratuito del capitale sociale, gratuito perché non sono i soci a dover sborsare ulteriori cifre, ma si usano riserve disponibili. Fra le riserve utilizzabili ci sono, appunto, gli utili accantonati;
- In caso di uscita volontaria del socio dalla società, cioè in caso di recesso, per rimborsare il valore della partecipazione del socio che ha esercitato il diritto di exit.

Esiste un limite agli utili?
Di regola un socio riceve periodicamente una percentuali di utili che sia proporzionale alla sua partecipazione al capitale, oppure, nelle società di persone, ai conferimenti. Questa regola può subire diverse eccezioni. In primo luogo è ammesso col consenso espresso dei soci, da raccogliere magari in un’assemblea con l’aiuto del Notaio, che sia prevista una non proporzionalità, quindi che ci siano soggetti che ricevono utili maggiori e altri utili minori. Sono, inoltre, legittime, le clausole che impongono un tetto massimo agli utili.
Il tetto massimo può essere previsto in vario modo: sia come limite in misura assoluta, quindi un tetto massimo di utili a seconda dell’esercizio, o in misura relativa, quindi assumendo come parametro per esempio un massimo di utili in base al capitale sociale complessivo della società. Ancora, si può prevedere che gli utili possano essere percepiti solo a partire da una determinata data.
Le deroghe agli utili proporzionali, oltre che essere previste in statuto e quindi essere applicate a tutti i soci indistintamente, possono anche essere previsti in favore di soli soci, nelle Spa come categorie di azioni, nelle Srl come diritti particolari attribuiti a singoli soci. In questo caso può anche prevedersi un diritto all’utile maggiorato, oppure l’incasso prioritario, rispetto agli altri soci. Modificare poi un diritto particolare in una srl richiede, di regola, il consenso di tutti.
Tre fratelli, una srl che affitta appartamenti, 30.000 euro di utile da distribuire
Il primo ha conferito metà del capitale, gli altri due un quarto ciascuno ma gestiscono gli immobili.
Ripartizione proporzionale (50, 25, 25)
Con diritti particolari agli utili (40, 30, 30)
Utili senza perdite
Uno dei dubbi più frequenti è se sia possibile, in una società, avere diritto a ricevere gli utili, senza dover subire eventuali perdite che possono verificarsi nel corso degli esercizi. Nonostante sia possibile prevedere in statuto che gli utili siano graduati in modo particolare su determinate categorie di soggetti, e anche che le perdite siano postergate o ridotte, non è possibile prevedere come misura assoluta la sola partecipazione agli utili.
Questa regola non può subire deroghe perché rappresenta una regola fondamentale del diritto societario, che prevede il divieto di patto leonino, espressamente sancito dal Codice Civile , e che sanziona con la nullità il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. La ragione è che verrebbe meno l’essenza stessa del contratto sociale, caratterizzato sia da diritti che da oneri e nel momento in cui si sceglie di diventare soci si assumono tutti i rischi connessi alla variabilità del capitale della società.
Diverso è il caso di un accordo tra soci, esterno allo statuto, con cui uno si impegna a ricomprare dall’altro la quota a un prezzo minimo prefissato. La Cassazione (ordinanza n. 17498/2018) lo ha ritenuto lecito, perché non tocca la ripartizione di utili e perdite tra società e soci ma solo i rapporti tra i due contraenti, e può servire a chi entra in società soprattutto per finanziarla. Si tratta di accordi tra soci delicati, che conviene scrivere con l’assistenza del notaio.
Domande frequenti sugli utili
Posso entrare in una società con la garanzia di non perdere i soldi? Non con una clausola dello statuto che ti escluda da ogni perdita: sarebbe nulla. È invece possibile un accordo separato con un altro socio che si impegni a ricomprare la tua quota a un prezzo minimo; resta però un rischio sulla solidità di chi si è impegnato.
Se la società fa utili, deve per forza distribuirli? No. Nelle società di capitali decide l’assemblea che approva il bilancio, che può anche accantonarli a riserva; prima, per legge, una parte va alla riserva legale e le eventuali perdite precedenti vanno coperte.
Come sono tassati gli utili che ricevo da una srl? Per il socio persona fisica che non li riceve nell’esercizio di un’impresa, di regola con una ritenuta del 26% applicata dalla società al momento del pagamento.
Diritti sociali diversi dagli utili
Tutte le partecipazioni sociali, sia nelle società di persone che di capitali, attribuiscono e inglobano diritti sociali, che sorgono con la stipula del contratto sociale oppure, se si subentra successivamente, in qualsiasi momento in cui si acquisisca lo status di socio. Oltre al diritto agli utili, i soci hanno diritto:
- Ad intervenire nell’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, quest’ultima necessariamente verbalizzata ad opera del notaio, comportando modifiche statutarie che devono essere iscritte nel Registro delle Imprese;
- A votare le delibere che vengono proposte nelle suddette assemblee;
- Ad impugnare le delibere assembleari;
- Ad ispezionare i libri sociali e, nella srl, a consultare anche i documenti relativi all’amministrazione.
Chi vuole costruire una ripartizione degli utili diversa da quella proporzionale, o verificare se quella prevista nello statuto è valida, può chiedere un preventivo per la modifica dello statuto e parlarne prima con il notaio.

