Diritto agli utili nelle società

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Cosa sono gli utili?

La partecipazione ad una società comporta dei doveri ma anche degli aspetti vantaggiosi. Fra questi l’aspetto sicuramente più allettante è quello della riscossione periodica dei cosiddetti utili. Gli utili rappresentano l’eccedenza rispetto al patrimonio della società, che è composto dalla ricchezza derivante dai conferimenti di soci e terzi, ma anche dalle spese ed i costi generali, quindi da una componente attiva e da una passiva. Qualora i ricavi superino i costi, ecco che si formano gli utili. Una società acquisisce ed incrementa gli utili nel caso di attività economico imprenditoriale favorevole o ben gestita.

 

Tipi di utili

Gli utili possono essere di vario tipo:

  • Distribuibili o non distribuibili, a seconda che l’assemblea ne deliberi o meno la distribuzione;
  • Di periodo o di esercizio, a seconda che si tratti un risultato momentaneo di un dato periodo sociale, che emerge con una situazione patrimoniale redatta nel corso dell’anno, oppure siano ricchezza conseguita stabilmente e risultante da un regolare bilancio di esercizio, che deve essere approvato obbligatoriamente ogni anno.
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Quando ho diritto a ricevere gli utili

Gli utili non sono una componente di ricchezza che si riceve in automatico, ma necessitano di un procedimento specifico. Nelle società di persone, ovvero Snc e Sas, il diritto alla percezione degli utili nasce subito dopo l’approvazione del bilancio, o del rendiconto generale. Ciò non toglie che può essere inserita nello statuto, con l’aiuto del verbale redatto dal Notaio, una clausola di deroga, con cui si disciplini la distribuzione degli utili anche prima dell’approvazione del rendiconto.

Nelle società di capitali, quindi nelle Spa, Srl e Sapa, il diritto a ricevere e quindi ad incassare gli utili è necessariamente subordinato e preceduto dall’approvazione dei bilancio di esercizio. A seguito dell’approvazione del bilancio, ma, normalmente nell’ambito della stessa assemblea, va espressamente prevista e deliberata la distribuzione degli utili in favore dei soci. Tuttavia esiste la possibilità che le vicende sociali portino la società ad utilizzarli per altri scopi, invece di distribuirli.

Per cosa si possono usare gli utili

Gli utili, oltre che essere distribuiti in favore dei soci, possono essere utilizzati dall’assemblea dei soci, nell’ambito di varie operazioni sul capitale della società, le quali, comportando modifiche dello statuto, necessitano della presenza e verbalizzazione del notaio, che farà le veci di segretario. Gli utili possono quindi essere usati:

  • In sede di riduzione del capitale per perdite, per ripianare il capitale che è diminuito a causa delle stesse;
  • In sede di aumento gratuito del capitale sociale, gratuito perché non sono i soci a dover sborsare ulteriori cifre, ma si usano riserve disponibili. Fra le riserve utilizzabili ci sono, appunto, gli utili;
  • In caso di uscita volontaria del socio dalla società, cioè in caso di recesso, per rimborsare il valore della partecipazione del socio che ha esercitato il diritto di exit.
diritto agli utili nelle società

Esiste un limite agli utili?

Di regola un socio riceve periodicamente una percentuali di utili che sia proporzionale alla sua partecipazione al capitale iniziale. Questa regola può subire diverse eccezioni. In primo luogo è ammesso col consenso espresso dei soci, da raccogliere magari in un’assemblea con l’aiuto del Notaio, che sia prevista una non proporzionalità, quindi che ci siano soggetti che ricevono utili maggiori e altri utili minori. Sono, inoltre, legittime, le clausole che impongono un tetto massimo agli utili.

Il tetto massimo può essere previsto in vario modo: sia come limite in misura assoluta, quindi un tetto massimo di utili a seconda dell’esercizio, o in misura relativa, quindi assumendo come parametro per esempio un massimo di utili in base al capitale sociale complessivo della società. Ancora, si può prevedere che gli utili possano essere percepiti solo a partire da una determinata data.

Le deroghe agli utili proporzionali, oltre che essere previste in statuto e quindi essere applicate a tutti i soci indistintamente, possono anche essere previsti in favore di soli soci, nelle Spa come categorie di azioni, nelle Srl come diritti particolari. In questo caso può anche prevedersi un diritto all’utile maggiorato, oppure l’incasso prioritario, rispetto agli altri soci.

Utili senza perdite

Uno dei dubbi più frequenti è se sia possibile, in una società, avere diritto a ricevere gli utili, senza dover subire eventuali perdite che possono verificarsi nel corso degli esercizi. Nonostante sia possibile prevedere in statuto che gli utili siano graduati in modo particolare su determinate categorie di soggetti, e anche che le perdite siano postergate o ridotte, non è possibile prevedere come misura assoluta la sola partecipazione agli utili.

Questa regola non può subire deroghe perché rappresenta una regola fondamentale del diritto societario, che prevede il divieto di patto leonino, espressamente sancito dal Codice Civile , e che sanziona con la nullità il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. La ragione è che verrebbe meno l’essenza stessa del contratto sociale, caratterizzato sia da diritti che da oneri e nel momento in cui si sceglie di diventare soci si assumono tutti i rischi connessi alla variabilità del capitale della società.

Diritti sociali diversi dagli utili

Tutte le partecipazioni sociali, sia nelle società di persone che di capitali, attribuiscono e inglobano diritti sociali, che sorgono con la stipula del contratto sociale oppure, se si subentra successivamente, in qualsiasi momento in cui si acquisisca lo status di socio. Oltre al diritto agli utili, i soci hanno diritto:

  • Ad intervenire nell’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, quest’ultima necessariamente verbalizzata ad opera del notaio, comportando modifiche statutarie che devono essere iscritte nel Registro delle Imprese;
  • A votare le delibere che vengono proposte nelle suddette assemblee;
  • Ad impugnare le delibere assembleari;
  • Ad ispezionare i libri sociali.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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